Ata in smart working Orari scaglionati in presenza

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Il personale Ata deve svolgere il proprio lavoro prevalentemente in smart working. Lo ha stabilito il governo con il decreto del presidente del consiglio dei ministri emanato il 3 novembre scorso. E il ministero dell’istruzione ha emanato le prime disposizioni ai dirigenti scolastici per darvi attuazione con la nota 1990 del 5 novembre scorso. Citando l’articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto, l’amministrazione ha spiegato che il personale assistente amministrativo dovrà svolgere la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile. In particolare, i dirigenti scolastici dovranno organizzare l’ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile.

Gli assistenti tecnici, invece, dovranno svolgere la loro attività lavorativa a supporto della didattica digitale integrata, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico. L’amministrazione ha raccomandato, inoltre, di differenziare gli orari di ingresso e uscita del personale amministrativo che dovrà svolgere la prestazione in presenza. Così come previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto, il quale dispone che «le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale».

Il personale collaboratore scolastico che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza. Fermo restando l’applicazione nelle «zone rosse» dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del decreto del 3 novembre, il quale dispone che «i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza». Tale norma, peraltro, recepisce le disposizioni contenute nel comma 1, lettera a) dell’articolo 87, del decreto-legge 18/2020. La stessa norma, al comma 3, prevede inoltre che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le pubbliche amministrazioni (dunque anche la scuola) devono imporre ai dipendenti la fruizione delle assenze tipiche contrattualmente previste e, una volta esaurite tali assenze, possono esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti.