Riunioni collegiali ed elezioni tornano a distanza

da ItaliaOggi

Carlo Forte

È vietato svolgere in presenza le riunioni dei consigli di classe, di interclasse e di istituto e i collegi docenti. La modalità tassativa per lo svolgimento delle riunioni è quella a distanza. Il divieto vale anche per le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Che dovrà avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Lo prevede l’articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 3 novembre scorso. E il ministero dell’istruzione lo ha ricordato ai dirigenti scolastici con la nota 1990 del 5 novembre.

Il provvedimento non reca alcuna indicazione operativa per quanto riguarda la formazione degli atti deliberativi degli organi collegiali. Ad ogni buon conto, per quanto riguarda lo svolgimento e la registrazione delle votazioni, può essere utile fare riferimento alle disposizioni contenute nella nota 8464 del 28 maggio scorso. Con la quale l’amministrazione ha fornito indicazioni riguardanti la valutazione e esami, che possono essere applicate anche ad altre situazioni. Relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, secondo l’amministrazione centrale, è necessario utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi.

Ciò tramite la registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome dell’organo collegiale e dei docenti connessi in remoto.

Più problematica, invece, è la questione delle votazioni quando si faccia questione di persone. Situazione per la quale è necessaria la segretezza del voto. Ciò riguarda sia le situazioni che insorgano all’interno degli organi collegiali che le elezioni dei membri elettivi di tali organi. Tanto più che l’amministrazione non ha fornito alcuna indicazione al riguardo. Tra le varie possibilità è utile segnalare quella suggerita dall’ufficio scolastico regionale per il Veneto in risposta ad una Faq (reperibile sul sito: https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/FAQ-sulla-sicurezza-12-9-2020.pdf).

Secondo la direzione generale: «Nell’effettuazione delle elezioni a distanza una possibilità è fornita dal sistema dei moduli Google (https://www.google.it/intl/it/forms/about/), che hanno il pregio di garantire l’anonimato di chi lo compila. In questo caso si suggerisce di costruire i moduli con alcuni accorgimenti tesi ad evitare, per quanto possibile, errori, quali la doppia votazione da parte della stessa persona, o votazione da parte di una persona che non ha titolo a farlo».

Va detto subito che la norma contenuta nel decreto Conte non prevede alcun rinvio a provvedimenti di natura regolamentare. Dunque è immediatamente esecutiva. Allo stato attuale la modalità di voto a distanza è espressamente prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (cosiddetta legge Tremaglia) solo per i cittadini italiani residenti all’estero, ai quali viene inviata la scheda elettorale per posta e che, dopo avere votato, hanno titolo a rispedire la scheda in busta chiusa per corrispondenza. Tale modalità è consentita anche ai cittadini italiani momentaneamente residenti all’estero. Resta il fatto, però, che l’articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi) anteposte al codice civile dispone che: « Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe».

Il principio dell’analogia dovrebbe essere applicabile anche a questa situazione, atteso che il divieto di interpretazione analogica vale solo per il diritto punitivo. E cioè per tutti gli istituti giuridici che prevedono sanzioni penali, civili, amministrative o disciplinari. Va detto, inoltre, che secondo il costante orientamento della Suprema corte le norme speciali sono insuscettibili di interpretazione analogica. Ma l’unica forma di elezione a distanza prevista dal nostro ordinamento è quella per corrispondenza. E se ciò non fosse consentito in questa particolare congiuntura, la norma del decreto Conte che prevede le elezioni a distanza rimarrebbe priva di effetti.