Ata anti-Covid non licenziabili

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Ata anti-Covid salvi per un pelo. Il ministero dell’istruzione ha bloccato in zona Cesarini i licenziamenti che i dirigenti scolastici stavano effettuando a causa del lockdown. A circa un mese di distanza dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che non prevedono più il licenziamento per giusta causa dei supplenti assunti sul cosiddetto organico Covid, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, il dicastero guidato da Lucia Azzolina ha finalmente preso atto di questa modifica ed ha provveduto a comunicarla ai dirigenti scolastici con la nota 1990 del 5 novembre scorso: «I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli Ata».

La precisazione si è resa necessaria perché l’amministrazione centrale aveva creato un clima di incertezza nelle scuole a causa di un avviso pubblicato il 28 ottobre scorso. Sebbene le nuove disposizioni fossero entrate in vigore già da 14 giorni, il ministero aveva comunicato alle istituzioni scolastiche, tramite il Sidi, che la cancellazione dai contratti di supplenza della clausola risolutiva espressa, che prevedeva il licenziamento per giusta causa in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, era stata effettuata solo per i contratti di supplenza dei docenti e degli educatori e non per il personale Ata.

Pertanto, a fronte della previsione della sospensione della didattica in presenza adottata da diversi presidenti di regione e, infine, anche dal presidente del consiglio con il decreto del 3 novembre, i dirigenti scolastici stavano licenziando i supplenti Ata assunti sull’organico Covid. E se il ministero non fosse intervenuto tempestivamente, ciò avrebbe esposto l’amministrazione al rischio di migliaia di soccombenze in giudizio con probabile danno erariale per le eventuali condanne al pagamento delle spese. Il dicastero di viale Trastevere, quindi, ha dovuto rimediare con un chiarimento in extremis incluso nella nota del 5 novembre.

Ma si tratta di un rimedio atipico. Perché sebbene la norma di legge sia mutata, il recepimento della novella deve necessariamente avvenire modificando l’ordinanza ministeriale 83/2020, la quale ancora dispone al comma 2, dell’articolo 3, che: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo».

L’ordinanza, che è ancora in vigore, fa riferimento al vecchio testo dell’articolo 231-bis, ricalcandone testualmente le relative disposizioni. Tale testo è stato abrogato e sostituito in sede di conversione in legge da una nuova norma che così dispone: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica il personale di cui al periodo precedente (docenti e Ata anti-Covid n.d.r.) assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile». La modifica è l’effetto dell’approvazione dell’emendamento 32.9 (testo 2), prima firmataria Loredana De Petris, senatrice di Liberi e Uguali, approvato in sede di conversione del decreto «agosto». E rimuove un vero e proprio errore contenuto nell’articolo 231-bis dovuto, probabilmente, a quello che la dottrina chiama «abbaglio dei sensi».

La giusta causa di licenziamento, infatti, secondo l’insegnamento della Suprema corte, costituisce la più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore e può considerarsi legittima solo quando la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro (Cassazione 27/10/95 n. 11163). Vale a dire nei casi in cui la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro avviene all’esito di un procedimento disciplinare. E cioè quando l’inadempimento degli obblighi di fonte contrattuale in capo al docente sono talmente gravi da far cessare totalmente e senza rimedio il necessario rapporto fiduciario tra l’amministrazione e il docente interessato.

Situazione che si verifica, sempre secondo la Cassazione, solo nel caso in cui i fatti di cui si sia reso colpevole il docente risultino connotati «per il loro grave disvalore disciplinare morale e sociale» (sentenza n. 209 del 09/01/2017). Va detto, inoltre, che il licenziamento per giusta causa preclude al licenziato anche la possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro con la pubblica amministrazione, proprio in forza della cessazione del rapporto fiduciario.

Tant’è che le domande di partecipazione ai concorsi e, da ultimo, di inclusione nelle Gps, recano, quale requisito indefettibile dell’istante, la previa dichiarazione «di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere incorso nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva dall’insegnamento».