Formazione sulla sicurezza: comprensibile e in orario di servizio

da Tecnica della Scuola

Formazione sulla sicurezza: comprensibile e in orario di servizio
di Aldo Domenico Ficara
Ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori
Il successivo comma (n. 13) dice che il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda interessata alla formazione del proprio personale. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Da notare infine che gli accordi (pubblicati in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 11-1-2012) sanciti il 21 dicembre 2011 dalla Conferenza Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e corsi di formazione per datore di lavoro – RSPP, disciplinano ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. A tal proposito ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I. La formazione di cui all’accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.