Lavoratori fragili, lavoro agile fino al 31 dicembre: cosa cambia con il Dpcm del 3 novembre. FAQ

da OrizzonteScuola

Di redazione

Cosa cambia per i lavoratori c.d. “fragili” con il DPCM 3 novembre 2020? I lavoratori possono usufruire della modalità agile di lavoro fino al 31 dicembre. Lo ricorda una FAQ pubblicata dall’Usr Veneto.

Con l’ampliamento della DDI al 100% nelle scuole del secondo ciclo, potrebbe venir meno la condizione che – a fronte di caratteristiche di fragilità riconosciute ad un lavoratore con conseguente attribuzione di inidoneità temporanea nella specifica funzione docente, in riferimento alla pandemia di COVID-19 – consentiva all’interessato di fruire dell’istituto giuridico dell’utilizzazione in altri compiti ovvero dell’assenza per malattia equiparata a ricovero ospedaliero (su queste caratteristiche e su tutta la procedura connessa ai lavoratori c.d. “fragili” si rinvia alla nota MI n. 15858 dell’11.09.2020).

Al riguardo va richiamato quanto previsto dall’art. 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 il quale, modificando una disposizione del d.l. 18/2020, stabilisce che, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, “svolgono di norma la prestazione lavorativa
in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti […]”.

Di conseguenza, il Medico Competente potrà rivedere, se del caso, il giudizio di inidoneità e ai sensi dell’art. 5, c. 3, lettera b) del DPCM 3 novembre 2020 il dirigente scolastico potrà disporre il rientro in servizio in modalità agile e in DDI.