L’anomalo CCNI sulla didattica digitale

Francesco G. Nuzzaci

1. Inopinato esito di una fugace informativa ministeriale resa nell’ultima decade di ottobre, giusto a cinque mesi di distanza dalla previsione della legge n. 41 del 6 giugno 2020, di conversione del decreto legge 22/2020 con modifiche, si è proceduto alla stipula dell’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritta da CISL Scuola, ANIEF e successivamente da FLC CGIL, così superandosi la soglia del 50% di rappresentatività, ancorché esplicitamente prescritta solo per il CCNL. Pertanto può ragionevolmente supporsi il positivo controllo da parte dei competenti organi, pur residuando qualche dubbio sulla legittimazione dell’ANIEF perché non firmataria del CCNL, che costituisce il presupposto giuridico alla sottoscrizione di ogni accordo integrativo.

Dopo di che la didattica in remoto sarà contrattualmente esigibile nella formula di didattica digitale integrata (DDI), come definita nelle Linee guida allegate al D. M. n. 89 del 7 agosto 2020: sia che si affianchi alla didattica in presenza, sia che vi si debba ricorrere in esclusiva qualora quest’ultima dovesse sospendersi del tutto per l’aggravarsi della pandemia da coronavirus.

Il men che si può dire è che siamo in presenza di un contratto anomalo per la procedura seguita, oltre che obiettivamente riduttivo nei contenuti: un accordo a rate e da implementare in progress, secondo la UIL che non lo ha sottoscritto e propone un referendum per dare la parola ai lavoratori. Così come non lo hanno sottoscritto Gilda e SNALS.

E’ subito seguita una minuziosa nota – n. 1934 del 26 ottobre 2020 – del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ma contestata prima da CISL perché ritenuta in parte difforme da quanto convenuto e poi da FLC CGIL;  quindi corretta con l’ulteriore nota operativa n. 2002 del 9 novembre 2020 e infine aggiungendovisi una Dichiarazione congiunta delle parti sulle misure straordinarie da assumere per sostenere le istituzioni scolastiche e il personale nell’emergenza sanitaria da Covid-19, “che non potevano trovare posto, per precisi vincoli normativi, nel testo contrattuale”: nella sostanza un’intesa politica, dunque scritta sulla cenere perché priva di qualsivoglia cogenza.

Quanto ai contenuti, essi – pur assemblando il combinato disposto del testo contrattuale, delle note ministeriali a un tempo interpretative e additive, le predette evanescenti dichiarazioni congiunte – non paiono avere colto il quid proprium della didattica digitale, restando fondamentalmente legati al paradigma delle prestazioni in presenza e nel contempo operando generici rinvii a leggi e regolamenti: in evidente contrasto con il consolidato principio che i contratti devono essere chiari, intelligibili, tendenzialmente autosufficienti e senza elementi di ambiguità interpretativa.

2. Negli otto articoli di cui il CCNI si compone e seguendone l’ordine, si legge che:

  • si può ricorrere alla DDI fino al perdurare dello stato di emergenza, in forma complementare o esclusiva, secondo le disposizioni delle inerenti Linee guida e nel rispetto della libertà d’insegnamento, delle competenze degli organi collegiali, dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche. Sarà svolta anche dal docente in quarantena o in isolamento fiduciario purché non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi ove anch’esse poste in quarantena. Qualora invece possano esse svolgere attività in presenza, il docente renderà la sua prestazione da remoto se sarà possibile garantire nella classe la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali, comunque nel rispetto delle ore d’insegnamento e delle attività inerenti la funzione definite dal CCNL;
  • il docente utilizzerà gli strumenti informatici o tecnologici, propri o messi a sua disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sulla DDI, di cui al D. M. 26 giugno 2020, n. 39;
  • appartiene all’autonomia professionale e progettuale del docente la ripartizione dell’orario di lavoro contrattualmente codificato e, in base all’apposito piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, tra prestazioni in modalità sincrona o asincrona o in presenza nei confronti del gruppo classe ovvero di gruppi circoscritti di alunni della classe, salvo il suo diritto alla c.d. disconnessione;
  • nell’esercizio della DDI dovrà rispettare le disposizioni di legge sulla privacy, secondo le informazioni in materia fornitegli dall’istituzione scolastica ed estese a studenti e famiglie, e intendendosi qui integralmente richiamato il documento congiunto del Ministero dell’istruzione e del Garante concernente la “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”;
  • la rilevazione delle presenze, del personale così come degli allievi, è assicurata dall’utilizzo del registro elettronico;
  • la prestazione di lavoro in modalità DDI deve svolgersi in piena conformità con le norme vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori, che prevedono informazione e formazione ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008;
  • le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI in conformità alle previsioni del CCNL, assicurando uno specifico modulo obbligatorio sull’uso degli strumenti tecnologici necessari al suo svolgimento;
  • ai docenti in DDI sono garantiti tutti i diritti sindacali figuranti nel CCNL e leggi che li richiamano o li integrano, compresi i diritti di assemblea con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.

Fuori sacco – tramite il creativo strumento delle note interpretative per adesione, con le quali un Capodipartimento evidentemente ritiene che debbano condursi le moderne relazioni sindacali – si aggiunge:

  • nel corso della lezione in DDI il docente può introdurre momenti di pausa anche in funzione delle capacità attentive degli alunni, e che non vanno recuperati;
  • la prestazione lavorativa in remoto può avvenire in sede diversa da quella scolastica, quindi anche nel proprio domicilio, e assicurando l’informativa alle RSU;
  • il docente in quarantena o in isolamento fiduciario e non in malattia certificata potrà svolgere la DDI “compatibilmente con le (sue) difficoltà organizzative personali o familiari, di cui la scuola dovrà farsi carico”.

Alla Dichiarazione congiunta è poi affidato il compito di:

  • impegnare il Ministero nel supporto ai docenti a tempo determinato nell’erogazione della DID, tutelandone la professionalità e agevolando il proficuo svolgimento del lavoro. Prosaicamente, farli accedere alla card per l’acquisto della strumentazione tecnologica e/o dei servizi di connettività;
  • aprire subito un confronto sul lavoro svolto in modalità agile da parte del personale tecnico, amministrativo e – con più di un elemento di criticità – ausiliario, nel cui ambito dovranno inserirsi e armonizzarsi le disposizioni dell’articolo 87 del decreto legge 18/2020, laddove prescrivono che i dipendenti delle pubbliche amministrazione cui il lavoro agile non può applicarsi (ad es. i collaboratori scolastici) devono obbligatoriamente fruire delle assenze tipiche come da CCNL e, una volta esaurite, esentati dagli obblighi di servizio ma a valere come servizio prestato a tutti gli effetti.

3. Se l’Amministrazione non avesse sprecato cinque mesi e si fosse determinata a correttamente intendere e praticare il sistema delle relazioni sindacali, si sarebbe potuto negoziare, in tempi distesi, un adeguato contratto integrativo organico e autoconsistente, salva la consueta clausola di chiusura con il richiamo delle disposizioni di legge a carattere imperativo; che andasse anche oltre l’emergenza pandemica per regolare la didattica digitale come naturale supporto e/o ausilio all’ordinaria didattica in presenza, quando – si spera il più presto possibile – si potrà tornare alla normalità.

E, con gli opportuni correttivi, ben si sarebbe potuto assumere come ancoraggio normativo il più ampio telelavoro introdotto nelle istituzioni scolastiche, benché in via sperimentale e mai attivato, dagli articoli 139-144 del CCNL  2006-2009.

Come abbiamo avuto modo di annotare in questa rivista lo scorso agosto (Quali relazioni sindacali sulla didattica a distanza nel persistente tempo del coronavirus?), una vera sequenza contrattuale avrebbe potuto e dovuto:

  • definire un progetto di didattica in digitale con gl’inerenti obiettivi assegnati, cui conseguono l’autonomia e la responsabilità di una tipica obbligazione di risultato, a differenza delle obbligazioni di mezzi dei liberi professionisti ma anche dei molto più garantiti ruoli impiegatizi;
  • assicurare ai docenti una postazione di lavoro installata a domicilio e collaudata a spese dell’istituzione scolastica, inclusi i costi di manutenzione e di gestione, congiuntamente all’attuazione della normativa sulla sicurezza (e sugli infortuni sul lavoro: il proprio domicilio è luogo di lavoro), sulle malattie professionali, sulla tutela della salute in genere. Dunque, piattaforme affidabili anche a protezione della privacy, con predisposizione di puntuali protocolli, sì da non rimettere le responsabilità in via esclusiva al singolo docente e ai dirigenti scolastici;
  • prevedere la distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in base alle attività da svolgere e con diritto alla disconnessione, ma ferma restando la sua disponibilità per comunicazioni di servizio secondo concordate modalità;
  • puntualizzare che per effetto dell’autonoma distribuzione del tempo di lavoro non sono in radice configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi o altri istituti che importino riduzioni di orario;
  • garantire specifiche iniziative di formazione in itinere sulle innovazioni tecnologiche e processi di informatizzazione, afferenti alle nuove modalità con cui la didattica a distanza deve essere direttamente erogata;
  • prevedere la sottoscrizione a favore del lavoratore di polizze assicurative per la copertura dei rischi concernenti i danni alle attrezzature telematiche in dotazione, con l’esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave e i danni a cose o persone, compresi i familiari, rivenienti dall’uso delle stesse attrezzature;
  • verificare le condizioni di lavoro e l’idoneità dell’ambiente in cui è effettuato all’inizio dell’attività e periodicamente, concordando con l’interessato i tempi e i modi di accesso al suo domicilio;
  • non da ultimo, definire gli standard qualitativi della prestazione e i termini con cui essa è apprezzata.

Comunque un contratto c’è, e non è poca cosa. Perché, pur con tutti i suoi limiti, pone – e impone – le coordinate che dovrebbero fugare il rischio di un libero fai-da-te, proprio della prima fase emergenziale e con conseguenti diffide in serie rivolte ai dirigenti scolastici.

Coordinate che, a cascata, ridefiniranno altresì il perimetro delle relazioni sindacali d’istituto ed entro le quali ogni dirigente dovrà agire le proprie funzioni organizzative e di gestione del rapporto di lavoro.