Pensioni scuola, i sindacati chiedono la proroga al 20 dicembre

da La Tecnica della Scuola

Secondo quanto previsto dall’annuale circolare sulle cessazioni dal servizio, quest’anno la scadenza per presentare domanda è il 7 dicembre 2020 per il personale docente, educativo e ATA. Resta invece fermo il termine del 28 febbraio per i Dirigenti scolastici.

CIRCOLARE 36103 DEL 13 NOVEMBRE 2020

Una scadenza ritenuta troppo ravvicinata dal personale interessato, tanto che i Sindacati hanno avanzato richiesta unitaria al Ministero dell’Istruzione affinché sia disposta la proroga al 20 dicembre.

Come presentare domanda

L’istanza deve essere presentata, come ormai è prassi, tramite POLIS Istanze on-line del MI.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (opzione donna);
  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205)
  • Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda conterrà, esclusivamente:

  • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Tabella riepilogativa requisiti 2021