Dad, ecco per ogni scuola le ore di lezione in copresenza prof-alunni

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Cosa si intende per didattica a distanza sincrona e asincrona; come deve essere quantificata; come va organizzata; dove deve essere svolta; chi ha diritto ad avere il computer dalla scuola; come gestire le attività in presenza dell’alunno disabile? La risposta a queste domande è stata fornita dal ministero dell’istruzione con alcun Faq pubblicate sul sito del dicastero di viale Trastevere il 20 ottobre scorso (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html). L’amministrazione ha spiegato che le attività didattiche sincrone sono quelle in cui il docente e gli alunni interagiscono in tempo reale. Mentre quelle asincrone sono caratterizzate da interventi in cui il docente predispone materiali in formato informatico che deve essere utilizzato dagli alunni per lo studio e per le verifiche.

Il ministero ha spiegato che la fonte primaria di riferimento è costituita dalle linee-guida contenute nel decreto ministeriale 7 agosto 2020 n. 89 e, in qualche misura, dall’ipotesi di contratto sulla didattica a distanza firmata dalla Cisl, dall’Anief e dalla Cgil (Uil, Snals e Gilda-Unams non l’hanno sottoscritta). La quantificazione generale delle ore di didattica in modalità sincrona deve essere adottata dalle istituzioni scolastiche sulla base di una delibera del collegio dei docenti. E la distribuzione per materia dovrà essere effettuata dal dirigente scolastico sulla base della delibera anche con l’apporto dei consigli di classe.

Ogni docente dovrà poi gestire autonomamente il monte settimanale delle attività asincrone annotandone i termini di svolgimento sul registro elettronico. E dovrà anche redigere una programmazione ad hoc. In ogni caso, la somma delle ore di lavoro settimanale degli insegnanti (attività di insegnamento), tra attività sincrone e asincrone, dovrà essere pari al monte ore settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro: 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 22 ore nella primaria, fermo restando le due ore di programmazione, 25 nell’infanzia. In ogni caso, le attività sincrone da assicurare complessivamente tra tutte le materie in una settimana agli alunni non dovranno essere complessivamente inferiori a 20 ore per le scuole secondarie di secondo grado, 15 per le scuole secondarie di primo grado e le primarie e 10 per le prime classi della primaria. Niente si precisa sulla scuola dell’infanzia.

Pertanto, ogni docente dovrà prestare attività asincrone per un numero di ore pari alla differenza tra l’orario settimanale contrattuale e le ore di attività sincrona. Per esempio, il docente di scuola secondaria al quale siano state assegnate 12 ore settimanali sincrone, dovrà completare il proprio orario prestando 6 ore settimanali in modalità asincrona.

L’amministrazione ha fornito anche un ampio catalogo esplicativo circa le attività asincrone effettuabili. Che possono anche prescindere dal mezzo informatico in senso stretto: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in Pdf, immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc. Citando la nota 9 novembre 2020, n. 2002, l’amministrazione ha spiegato che le attività a distanza possono essere effettuate dai docenti direttamente presso la loro abitazione.

Per quanto concerne l’uso della strumentazione di proprietà delle istituzioni scolastiche, il ministero ha chiarito che i pc e i tablet possono essere ceduti in comodato gratuito non solo agli alunni che ne abbiano fatto richiesta, ma anche ai docenti. E nel caso specifico bisognerà consentirlo specialmente ai docenti precari. Perché non hanno diritto alla carta del docente e, quindi, i relativi oneri, in assenza di cessione, graverebbero interamente a carico loro.

Per quanto riguarda gli alunni disabili, la normativa nazionale prevede l’obbligo di didattica in presenza. Pertanto, il ministero è intervenuto interpretando tale normativa nazionale. Ma restano ferme le eventuali restrizioni che possono comunque essere adottate dai presidenti delle regioni e dai sindaci. In assenza di restrizioni a livello locale, quindi, anche in questo caso bisogna applicare le linee guida che, per massimizzare le possibilità di inclusione, prevedono che le scuole debbano favorire la loro partecipazione in presenza. Ma ciò non vuol dire che il docente di sostegno debba essere presente a scuola per tutto l’orario normale.

La frequenza dell’alunno, infatti, dovrà essere calibrata sull’orario delle ore di didattica in modalità sincrona del resto della classe « sulla base della eventuale rimodulazione dell’orario formulata dal collegio dei docenti in occasione della attivazione della didattica digitale integrata e tenuto anche conto del possibile mantenimento delle attività di laboratorio (come previsto dalle linee guida)». Resta fermo l’obbligo, in capo al docente, di completare l’orario in modalità asincrona.