Smart working, congedi ai genitori e bonus baby sitter

da Il Sole 24 Ore

di Francesca Barbieri

Smart working, congedi, bonus baby sitter. Sono tre gli strumenti “straordinari” in aiuto delle famiglie degli studenti in quarantena, o costretti alla didattica a distanza a seguito delle misure restrittive adottate dal governo per frenare la seconda ondata di Covid in Italia.

Smart working più esteso

Il decreto Ristori (137/200) ha portato a 16 anni il limite di età che il decreto Agosto (Dl 104) aveva fissato a 14 per permettere ai genitori di lavorare da remoto nel caso in cui il figlio sia posto in quarantena a causa di un contatto con un positivo avvenuto a scuola o durante l’attività sportiva o ricreativa, oppure quando la scuola decide di sospendere la didattica in presenza. Un diritto fino al 31 dicembre 2020, mentre il termine si allarga al 30 giugno del 2021 per i genitori con figli con disabilità grave.

Congedo Covid

Se l’attività lavorativa non può essere svolta in smart working, uno dei due genitori, alternativamente fra di loro, potrà richiedere un congedo di durata massima fino al periodo di quarantena del figlio o per la durata della sospensione della didattica in presenza. Il trattamento retributivo e previdenziale cambierà a seconda dell’età della prole: per un figlio con meno di 14 anni il congedo sarà indennizzato al 50% della retribuzione giornaliera (senza considerare i ratei) con accredito della contribuzione figurativa. Per un figlio tra i 14 e i 16 anni il congedo non sarà indennizzato e si tradurrà in una aspettativa non retribuita con divieto di licenziamento, diritto alla conservazione del posto e senza riconoscimento di contribuzione figurativa.

Il congedo indennizzato andrà richiesto all’Inps, mentre l’aspettativa al datore di lavoro.

Congedo nelle zone rosse

La situazione cambia per chi vive nelle zone rosse. Il decreto Ristori-bis (articolo 13, Dl 149) ha previsto per i lavoratori subordinati genitori di studenti di scuola media un congedo al 50%, che si può chiedere solo se è impossibile lavorare in smart working e da utilizzare in alternativa tra mamma e papà. Questa possibilità è riconosciuta anche ai genitori di figli con disabilità grave.

Il congedo potrà durare per il periodo di sospensione scolastica (senza il limite dei 30 giorni dei congedi covid-19 del Dl 18/2020) e prevede il pagamento del 50% della retribuzione (senza computare la quota di 13ma e la 14ma se spettante) con riconoscimento anche dei contributi figurativi ai fini pensionistici.

Il bonus baby sitter

Con il decreto Ristori-bis è stato previsto poi un nuovo bonus baby sitter dal 9 novembre (data di entrata in vigore del provvedimento), nel limite massimo complessivo di 1.000 euro nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle scuole secondarie di primo grado.

Il bonus è riconosciuto agli iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatori. È attribuito alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il sostegno è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Il bonus del decreto Ristori-bis si applica anche nei confronti dei genitori affidatari. Non è invece riconosciuto per prestazioni rese da familiari. Il bonus vale per il periodo di sospensione scolastica o chiusura centri diurni o assistenziali per disabili e si utilizza attraverso il libretto famiglia.