Cds: l’emergenza Covid-19 giustifica la stretta sulla scuola Il diritto alla salute prevale sul diritto all’istruzione

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da ItaliaOggi

Carlo Forte

Il governo e il ministero dell’istruzione hanno agito correttamente introducendo le misure anti-Covid nelle scuole. Lo ha stabilito la III sezione del Consiglio di stato con l’ordinanza 6032/2020 pubblicata il 27 novembre scorso. Il ricorso era stato presentato da alcuni genitori, che lamentavano l’inesistenza di presupposti epidemiologici di una gravità e diffusività tale da poter creare allarme nella popolazione scolastica. Tanto più che, sempre secondo il parere dei ricorrenti, non si sarebbero registrati casi di decesso o di ricovero in terapia intensiva. E che vi sarebbe stata una sproporzione degli interventi di prevenzione imposti, rispetto alla reale diffusività e pericolosità del virus, soprattutto se confrontati con le misure adottate in altri stati dell’Unione europea. Infine, gli appellanti avevano eccepito che il governo e il ministero avrebbero violato una serie di precetti costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona e dei fanciulli.

Le misure contestate dai ricorrenti sono quelle attualmente in vigore: la didattica a distanza, l’obbligo di rimanere a casa per gli alunni con una temperatura corporea superiore a 37,5°, l’obbligo di portare la mascherina in classe e altre misure di prevenzione. I giudici della III sezione, però hanno rigettato il ricorso ed hanno confermato la sentenza di non accoglimento del ricorso emessa dalla III sezione del Tar del Lazio (6569/2020). Il collegio giudicante ha spiegato che la fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica, depone oggettivamente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dagli appellanti. Tanto più che, verosimilmente, il contenimento del contagio entro una certa soglia è causalmente da ricollegare proprio alle misure di prevenzione adottate. Comprese quelle applicate in ambito scolastico. La sezione ha dichiarato, inoltre, che la mancanza di casi di decesso tra la popolazione scolastica è irrilevante «posto che i discenti devono essere monitorati non solo quali potenziali vittime, ma anche e soprattutto quale possibile veicolo di diffusione nelle famiglie».

Per quanto riguarda, invece, le violazioni dei principi dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all’istruzione asserita dai ricorrenti, i giudici amministrativi hanno spiegato che l’emergenza sanitaria in corso giustifica l’applicazione del principio di precauzione in diretto collegamento con la tutela del diritto alla salute. Che prevale su tutto il resto. Specie se si considera che la situazione dei contagi si è ulteriormente aggravata.