Garantire i servizi essenziali e contemperare diritto allo sciopero e diritto all’istruzione. Su questi presupposti, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha sottoscritto il 2 dicembre 2020, con le Organizzazioni sindacali, l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca.
L’Accordo viene applicato a tutto il personale scolastico, esclusi i dirigenti, e attua le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 in materia di servizi pubblici essenziali. Nella scuola, vengono considerati essenziali i servizi che garantiscono il funzionamento degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e primaria, lo svolgimento degli scrutini finali e degli Esami finali e di idoneità, l’igiene e, più in generale, le attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone, il buon funzionamento degli edifici scolastici.
L’Accordo precisa i criteri generali per la definizione dei contingenti del personale docente, educativo e ATA necessari per assicurare il funzionamento. Un successivo Protocollo d’intesa, da definire presso ogni Istituto, stabilirà il numero dei lavoratori interessati e le regole per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione.
In caso di sciopero, i dirigenti scolastici inviteranno il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l’istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l’erogazione.
L’intesa inoltre disciplina le modalità e i tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni, le modalità di attuazione, circoscrivendo il numero di ore annue di astensione dal lavoro, al fine di assicurare il diritto all’istruzione e all’attività educativa, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.
L’Accordo è stato posto alla valutazione di idoneità da parte della Commissione di Garanzia.