Diritto di sciopero, le principali novità dopo la preintesa

da La Tecnica della Scuola

Ieri abbiamo dato notizia della sottoscrizione all’ARAN della Preintesa relativa all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero relativo al comparto Istruzione (Scuola, Università e AFAM) e Ricerca che riguarda oltre 1 milione di dipendenti.

COMUNICATO ARAN

Il Ministero ha in proposito illustrato i principali aspetti di novità. Segnaliamo anche un’utile scheda della UIL Scuola, che sintetizza i punti principali.

Quali sono i servizi pubblici essenziali

L’Accordo viene applicato a tutto il personale scolastico, esclusi i dirigenti, e attua le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 in materia di servizi pubblici essenziali.

Nella scuola, vengono considerati essenziali i servizi che garantiscono il funzionamento degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e primaria, lo svolgimento degli scrutini finali e degli Esami finali e di idoneità, l’igiene e, più in generale, le attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone, il buon funzionamento degli edifici scolastici.

Definizione dei contingenti

L’Accordo precisa i criteri generali per la definizione dei contingenti del personale docente, educativo e ATA necessari per assicurare il funzionamento.

Un successivo Protocollo d’intesa, da definire presso ogni Istituto, stabilirà il numero dei lavoratori interessati e le regole per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione.

Il Protocollo deve essere stipulato entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo.

Indizione dello sciopero

L’intesa disciplina le modalità e i tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni, le modalità di attuazione, circoscrivendo il numero di ore annue di astensione dal lavoro, al fine di assicurare il diritto all’istruzione e all’attività educativa, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero deve inoltre contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve; e deve riportare anche le motivazioni.

Dichiarazione di adesione allo sciopero

In caso di sciopero, i dirigenti scolastici dovranno invitare il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo.

La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l’istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l’erogazione.

Quando non si può scioperare

Non possono essere proclamati scioperi:

  • dall’1 al 5 settembre;
  • nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.