Ordinanza Ministero Salute 5 dicembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza Ministero Salute 5 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. (20A06782)

(GU Serie Generale n.303 del 05-12-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti- tuzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re- cante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi- demiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO- VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rin- novo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiara- zione dello stato di emergenza epidemiologica da CO- VID-19 e per la continuità operativa del sistema di aller- ta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in parti- colare l’art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, re- cante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-leg- ge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori mi- sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi- ca da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori mi- sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi- ca da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteg- giare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in partico- lare gli articoli 2 e 14, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del li- vello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 19 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 24 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 27 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gen- naio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-

nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con- siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologi- ca a livello internazionale e nazionale e il carattere parti- colarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a CO- VID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nel- la fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province auto- nome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 20 e 27 novembre 2020, nonché il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all’allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Co- mitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l’applicazione delle misure restrittive di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 3 novembre 2020;

Visto che, ai sensi del comma 16-ter dell’art. 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall’art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, «l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di quat- tordici giorni, delle misure relative allo scenario imme- diatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1. Nuova classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per le Regioni Campania, Tosca- na, Valle d’Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del de- creto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novem- bre 2020 e sono applicate le misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicem- bre 2020.

Art. 2. Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 2020 e per una durata di quattordici giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con- trollo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2307