Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2012

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2012
(in GU n. 291 del 14-12-2012)

Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A13054)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011); 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2012); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 135 recante disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto l'art. 66 del citato  decreto  legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. l'art. 1, comma 523, della  predetta  legge
n. 296 del 2006; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei  Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per gli
anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una  spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio  nel  corso
dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
cessate dal servizio nel  corso  dell'anno  precedente.  La  predetta
facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per
il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015  e  del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016; 
  Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il
quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo  di  riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche  amministrazioni,  «fermo
il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi  da
7 a 10 dell'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  i
trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle  predette   disposizioni
possono essere disposti  esclusivamente  nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali consentite  dalla  legislazione  vigente  in  base  alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle  relative  procedure
autorizzatorie.» A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni
in  base  alle  predette  cessazioni  sono  ridotte  in  misura  pari
all'importo del trattamento retributivo derivante  dai  trattenimenti
in servizio; 
  Visto il comma 11 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui qualora per ciascun ente le  assunzioni  effettuabili  in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'; 
  Visto il comma 12 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8  e  9  trova
applicazione  quanto  previsto  dal  comma  10  dell'art.   66,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011  n.  148   recante:
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo»; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 138 del 2011
il quale prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74,  comma
1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi
prevista dal predetto  art.  74  e  dall'art.  2,  comma  8-bis,  del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad  apportare,  entro
il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di
livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore  al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a  seguito
dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge
n. 194 del 2009, nonche' a rideterminare le dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di
ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al  10  per
cento della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del
predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  Visti il  successivo  comma  4  del  citato  art.  1  del  predetto
decreto-legge  n.  138  del  2011  da  cui  si  evince  che  per   le
amministrazioni che non abbiano adempiuto alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale, nei termini previsti dal comma  3,
e' fatto comunque  divieto,  a  decorrere  dalla  predetta  data,  di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsiasi contratto; 
  Visto il citato decreto-legge n. 95 del  2012,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma  1,  che  dispone:  «Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»; 
  Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  95  del
2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e  alle  dotazioni  organiche  risultanti  a
seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; 
  Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del  2012
secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  adottare
entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che l'art. 2, comma 6 del succitato decreto prevede che
«Le  amministrazioni  per  le  quali  non  siano  stati   emanati   i
provvedimenti di cui al  comma  5  entro  il  31  ottobre  2012,  non
possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni  di
personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi  contratto.   Fino
all'emanazione dei provvedimenti di  cui  al  comma  5  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  commi  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi»; 
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad  assumere  per
l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013; 
  Vista la direttiva del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la  semplificazione  n.  10  del  24  settembre  2012,  in  corso  di
registrazione alla Corte dei conti, con la quale sono  state  fornite
le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle  riduzioni  delle
dotazioni  organiche   delle   pubbliche   amministrazioni   previste
dall'art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Viste le note con le  quali  ciascuna  amministrazione,  chiede  le
relative  assunzioni,  nonche'  i  trattenimenti  in  servizio,   con
specifica degli oneri da  sostenere,  dando  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse  finanziarie
che si rendono disponibili; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ed  in  particolare
l'art. 1 che proroga al 31  dicembre  2012  la  possibilita'  per  le
amministrazioni  interessate  di  effettuare  le  assunzioni  di  cui
all'art. 3, comma 102,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Considerato che  per  le  amministrazioni  che  non  hanno  fornito
informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto  e  sui
presenti in servizio, in relazione all'iter procedurale in  corso  di
definizione delle loro  dotazioni  organiche,  le  autorizzazioni  si
considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del  divieto
di soprannumerarieta', anche tenuto conto  delle  riduzioni  previste
dal citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente  di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1. Le amministrazioni indicate nella Tabella allegata, che e' parte
integrante   del   presente    provvedimento,    possono    procedere
all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in  servizio,
delle unita' di personale per  ciascuna  indicate,  per  un  onere  a
regime  corrispondente  all'importo  accanto  specificato,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9,  comma
31,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122.  Per  ciascuna
amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita'
di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per  le  assunzioni  riguardanti  l'anno  2012,  sulla   base   delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2011. 
  2. Resta, fermo che, in caso di mancata adozione dei  provvedimenti
di cui all'art. 2,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  entro  il  31  ottobre
2012, le Amministrazioni non potranno,  a  decorrere  dalla  predetta
data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo  e  con
qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei  provvedimenti  indicati
le dotazioni organiche sono provvisoriamente  individuate  in  misura
pari ai posti coperti alla data del 7  luglio  2012,  di  entrata  in
vigore del decreto legge  95/2012;  sono  fatte  salve  le  procedure
concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai
sensi dell'art. 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n.  165  del
2001 e le procedure per il  rinnovo  degli  incarichi,  avviate  alla
predetta data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del  2012.
Non sono consentite assunzioni in soprannumero  anche  tenendo  conto
delle  riduzioni  delle  dotazioni  organiche  prescritte  da  ultimo
dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012. 
  3. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata  sono  tenute  a
trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2013, per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per  la  funzione  pubblica,   Ufficio   per   l'organizzazione,   il
reclutamento,  le  condizioni  di  lavoro  ed  il  contenzioso  nelle
pubbliche amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto. 
  4. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa dei  singoli  Ministeri  e  dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 ottobre 2012 

                                             p. Il Presidente del     
                                            Consiglio dei Ministri    
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                             e la semplificazione     
                                                 Patroni Griffi       
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 382

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