Ecco gli sconti del Fisco per la frequenza alle superiori

da Il Sole 24 Ore

di Luca De Stefani

Dal 2019 è aumentato da 786 euro a 800 euro, per singolo studente, il limite massimo delle spese detraibili al 19% dall’Irpef per la frequenza delle scuole superiori statali o paritarie private. Nella dichiarazione dei redditi che si presenterà il prossimo anno, perciò, la detrazione massima sarà pari a 152 euro per alunno, cioè il 19%di 800 euro.

Quali sono le spese agevolate

In generale la detrazione per l’istruzione riguarda le «spese per la frequenza»:

delle «scuole dell’infanzia» (asili o scuole materne);

delle scuole del «primo ciclo di istruzione» (elementari o scuola primaria e medie o scuola secondaria di primo grado);

delle «scuole secondarie di secondo grado» (come indicato nell’articolo 15, comma 1, lettera e-bis del Testo unico delle imposte sui redditi), che fanno parte delle scuole del secondo ciclo di istruzione; queste «scuole secondarie di secondo grado» hanno durata quinquennale e sono rivolte agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione (https://www.miur.gov.it/web/guest/sistema-educativo-di-istru-zione-e-formazione ).

Si noti che l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi parla solo delle «scuole secondarie di secondo grado» e non dei percorsi triennali e quadriennali di «istruzione e formazione professionale» (Ie FP) di competenza regionale. Ciò nonostante, si ritiene che anche le spese per questi ultimi debbano essere detrai-bili al 19 per cento.

Le spese per la frequenza

Tra le «spese per la frequenza» agevola-te ricordiamo le tasse, a titolo di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori, le spese per la mensa scolastica (circo-lari 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15 e 6 maggio 2016, n. 18/E, risposta 2.1), per i servizi scolastici integrativi (ove presenti, ad esempio per i disabili), quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione 4 agosto 2016, n. 68/E), per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’isti-tuto (circolare 4 aprile 2017, n. 7/E) come ad esempio corsi di lingua e di teatro.

Non spetta alcuna detrazione, invece, per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici (circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15) e per le spese relative al servizio di trasporto scolasti-co (risoluzione 4 agosto 2016, n. 68/E). Dal 2018 c’è però una detrazione al 19% sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino a un limite di spesa di 250 euro. Quindi la detrazione massima è pari a 47,50 euro l’anno.

Non spetta alcuna detrazione nemmeno per le spese sostenute per la frequenza di «scuole straniere». L’articolo 15 comma 1, lettera e-bis del Tuir, infatti, limita espressamente la detrazione alle spese sostenute presso scuole appartenenti al «sistema nazionale di istruzione», definito dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 62/2000 (norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione). A meno che, naturalmente, la scuola straniera non risulti iscritta al sistema zonale (circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, risposte 12 febbraio 2020, n. 53 e 28 dicembre 2018, n. 158).