Bonus 100 euro, una parte spetta anche agli insegnanti che hanno lavorato in presenza fino al 4 marzo 2020

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da OrizzonteScuola

Di redazione

Il Ministero ha inviato nei giorni scorsi alle scuole la nota n. 484 con oggetto “: Indicazioni per le istituzioni scolastiche in merito al premio previsto dall’art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18, in favore del personale scolastico che ha lavorato in presenza nel mese di marzo 2020.” La nota, come chiarito, riguarda tutto il personale scolastico, compresi i DSGA.

La nota riprende l’art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18 e fornisce le istruzioni operative per calcolare quanto spetta a ciascuno dei dipendenti.

Il premio – precisa il Ministero – spetta a coloro che hanno prestato servizio in presenza nel periodo di massima allerta per l’emergenza epidemiologica SARS-COVID2 (cfr. marzo 2020). Di conseguenza, nulla spetterà a coloro  che nel mese di marzo hanno svolto la propria attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero sono stati assenti per ulteriori motivazioni (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Il calcolo

si chiede di utilizzare il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo 2020 e quelli lavorabili, che sono:

a) 22 se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni (lun-ven);
b) 26 se la settimana lavorativa è articolata su 6 giorni (lun-sab).

Conseguentemente, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto, con un’approssimazione alla seconda cifra decimale: 100 * (giorni lavorati in presenza a marzo 2020 / giorni lavorabili a marzo 2020).

Calcolo dal 1° o dal 5 marzo?

Alcune segreterie scolastiche ci chiedono se il calcolo debba essere effettuato dal 1° marzo, includendo quindi tutti coloro che erano in presenza fino al 4 marzo, oppure a decorrere dal 5 marzo, data di sospensione delle lezioni in presenza in tutta Italia.

Va detto che né il DL n. 18/2020 né la nota operativa di istruzioni fanno riferimento alla data del 5 marzo, ma esclusivamente al mese di marzo. Di conseguenza esso deve essere preso in considerazione per intero, altrimenti  nessun dipendente potrebbe arrivare a percepire la somma di 100 euro.

Il 100 va infatti calcolato su 22 o 26 giorni, dal primo marzo.

Va da sé che la somma spettante agli insegnanti sarà irrisoria (nessun compenso spetterà invece agli insegnanti in quelle regioni in cui le lezioni in presenza sono già state sospese dal 24 febbraio).

Conclusioni

Il bonus va rimodulato in base agli effettivi giorni lavorati a marzo nella scuola a:

  •  docenti che hanno lavorato fino al 4 marzo
  • Dirigenti scolastici che si sono recati a scuola durante la sospensione dell’attività didattiche (anche solo per parte del mese di marzo)
  • personale ATA che si è recato a scuola per svolgere quelle individuate come attività indifferibili dai dirigenti scolastici (anche per parte del mese di marzo).

Quanto spetta?

Se si considera il mese di marzo con 22 giorni lavorativi, e che il bonus per chi ha lavorato tutto il mese di marzo è di 100 euro, spetteranno 4,50 euro per ogni giorno effettivamente lavorato all’interno della scuola.