Inps: congedo a genitori in zona rossa solo se non sono in smart

da Il Sole 24 Ore

di Redazione Scuola

I genitori dei ragazzi di seconda e terza media che a causa della zona rossa non possono andare a scuola in presenza possono chiedere il congedo parentale con un’indennità al 50% della retribuzione purché lavoratori dipendenti e purché non sia possibile lavorare in modalità agile. Lo precisa una circolare Inps riferita all’articolo 22 bis della legge 176/2020.

Il congedo può essere chiesto per il periodo di sospensione dell’attività didattica a partire dal 9 novembre 2020 data di entrata in vigore del decreto 149/2020. Può essere utilizzato anche da parte di genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o a centri diurni per i quali è stata decisa la chiusura.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. «Il congedo – si precisa – può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile».

Non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo. Non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio né quando l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio. E’ invece possibile la fruizione del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del congedo per un altro figlio di entrambi i genitori.