Precari dopo 3 anni di servizio restano fuori dall’abilitazione

da ItaliaOggi

Carlo Forte

I precari triennalisti non hanno diritto ad essere equiparati a chi ha l’abilitazione all’insegnamento. Lo ha stabilito la VI sezione del Consiglio di stato con un decreto pubblicato il 12 gennaio scorso (n.21, presidente Montedoro). In particolare, il giudice monocratico ha chiarito che i docenti precari che vantano 3 anni di servizio hanno titolo ad essere inseriti nella fascia delle graduatorie dei non abilitati. Ma non possono aspirare ad essere equiparati a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso abilitante.

Solo questi soggetti, infatti, hanno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie degli abilitati «essendo nella discrezionalità del legislatore nazionale» si legge nel decreto« modulare l’accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato». Il presidente della VI sezione di palazzo Spada ha spiegato inoltre, che la Corte di giustizia europea, con la sentenza Mascolo, non ha trattato il tema dell’abilitazione.

I giudici europei, infatti, si sono limitati a censurare il fatto che nel nostro ordinamento, una volta superato il triennio di servizio, non è prevista la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. E hanno dichiarato che tale situazione non è giuridicamente legittima a causa della lentezza e della dilazione nel tempo dell’indizione delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento.

E infine hanno chiarito che la reiterazione dei contratti a termine è illegittima solo se tale reiterazione avviene senza che vi siano le prescritte esigenze reali e temporanee. Questione che peraltro è stata risolta definitivamente dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale le disposizioni della legge 124/99 nella parte in cui consente la reiterazione oltre i tre anni delle supplenze annuali (fino al 31 agosto).

Fermo restando la legittimità delle norme che prevedono la reiterazione delle supplenze brevi e di quelle fino al 30 giugno. Il giudice monocratico, inoltre, ha spiegato che il possesso del triennio di servizio consente l’accesso a concorsi riservati e a corsi abilitanti proprio perché il triennio, di per sé, non è equiparato all’abilitazione all’insegnamento.

Abilitazione che si consegue per effetto dei corsi abilitanti (ormai esauriti) o dei concorsi abilitanti, ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in situazione di precariato. Ciò per la logica stessa della legge che dispone, appunto, l’ammissione alla partecipazione al concorso straordinario.