La promozione non è mai certa, persino se la scuola non ha avviato i corsi di recupero

da Il Sole 24 Ore

di Pietro Alessio Palumbo

A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe previo accertamento del miglioramento delle insufficienze formative, procede alla formulazione del giudizio finale, che (solo) in caso di esito positivo comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

Ebbene con la recente sentenza 6120/2020, il Tar Campania ha chiarito che l’eventuale mancata attivazione da parte della scuola delle citate attività di recupero o degli oneri di informazione alle famiglie sull’andamento scolastico degli alunni non mina l’eventuale giudizio di mancata promozione alla classe successiva. Ciò tenuto conto che il giudizio non si basa affatto su un intento “punitivo” della scuola, bensì sulla constatazione “oggettiva” dell’insufficiente preparazione e maturazione dello studente. Insufficienze a fronte delle quali – a ben vedere – l’ammissione del ragazzo alla classe successiva potrebbe costituire, tutt’altro che un vantaggio, anzi, a ben vedere, un “danno”.

Il margine fisiologico di “opinabilità” del giudizio scolastico
Il voto finale non si traduce necessariamente in una media aritmetica dei voti conseguiti da parte dell’alunno, ma richiede un’analisi complessiva e sintetica delle attività svolte. Nel formulare il giudizio sulla preparazione dell’allievo, la scuola non applica “scienze esatte” che conducono a un risultato certo, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente la mera “non condivisibilità” del giudizio da parte dei genitori, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.

In altre parole, la famiglia non può limitarsi alla mera “disapprovazione” della valutazione tecnico-discrezionale della scuola o ad autostimare differentemente la preparazione del ragazzo, dovendo bensì dimostrare la macroscopica inattendibilità o l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dal consiglio di classe, organo cui la legge demanda “ufficialmente” la valutazione dell’idoneità degli alunni ai fini dell’ammissione alla classe successiva.

Promozione non garantita
Sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione alla classe scolastica superiore non può incidere l’eventuale, incompleta, carente o omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla scarsa preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi. Se infatti è vero che la scuola predispone gli interventi necessari al recupero dell’alunno, tuttavia le eventuali carenze nell’esercizio di tale attività non incidono sull’autonomia del giudizio di ammissione dell’allievo alla classe successiva, che deve essere compiuto sulla base della preparazione e della maturità “comunque” raggiunte dall’alunno stesso; e che devono, in ogni caso, essere idonee a consentire la sua proficua prosecuzione degli studi.

Va quindi evidenziato che le eventuali deficienze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che, lo scrutinio non è condizionato a tale verifica, ma è “naturalmente” preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi. E ciò – in ogni caso – viene operato a esclusivo interesse e vantaggio dell’alunno.