Nuovo PEI: come avviene la redazione, tempistica, PCTO. Nuove FAQ ministero

da OrizzonteScuola

Di redazione

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Il ministero dell’Istruzione pubblica nuove FAQ. Qui le precedenti

3 Concretamente come dovrà avvenire la redazione del nuovo Pei? L’insegnante di sostegno redige una bozza, la condivide con il genitore e poi con i professionisti ASL?
Certamente l’incontro va preparato, ma i dettagli e le competenze vanno definiti a livello di istituzione scolastica. È molto probabile che l’insegnante di sostegno svolga in questa fase un ruolo prevalente, ma non esclusivo, perché tutti gli insegnanti della classe vanno coinvolti. Ricordiamo che «La responsabilità dell’integrazione dell’alunno con disabilità e dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell’insegnante di sostegno, dell’insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l’attuazione del “progetto educativo individualizzato” poiché in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell’attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato» (CM 250/1985). Durante l’incontro del GLO si può discutere la bozza di PEI proposta, analizzando eventuali punti controversi e cercando di arrivare a una versione su cui tutti sono d’accordo.

4 Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO)- È obbligatorio approvare il PEI entro fine ottobre?
È una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. Il PEI va approvato “di norma” entro ottobre (decreto art. 7 comma 2 lettera g) e questo significa che è una regola che ammette eccezioni, ma devono rimanere tali. Soprattutto, occorre da subito applicare le misure adatte a una migliore inclusione, che gli insegnanti possono comunque adottare nella loro autonomia didattica. Personalizzazione e individualizzazione, infatti, sono strategie che fanno parte del “fare scuola” per tutti gli alunni.

5 Partecipazione delle studentesse e degli studenti- Se uno studente non è in grado di comprendere di cosa si sta parlando, o appare terrorizzato alla sola idea di partecipare a un incontro con tutti i professori e i genitori, è obbligato lo stesso a partecipare al GLO?
Il DLgs 66/2017 dice che la partecipazione dello studente è “assicurata”, ma non si può ovviamente imporla se non ci sono le condizioni. La questione va gestita con buon senso, valutando le condizioni reali di applicazione e impostando eventualmente un percorso di autonomia che porti gradualmente lo studente a comprendere la funzione di questi incontri per partecipare nel modo più responsabile possibile, ma senza inutili forzature. Formalmente lo studente fa parte del GLO e quindi va sempre invitato, ma se non si presenta si procede ugualmente (V. Linee Guida a pag. 10).

6 Partecipazione delle studentesse e degli studenti- È possibile parlare davanti al ragazzo dei problemi che lo riguardano?
La partecipazione degli studenti si basa sul principio di autodeterminazione definito dalla Convenzione ONU: «Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone». Gli incontri del GLO non hanno lo scopo di valutare l’alunno ma di decidere quali sono gli interventi più efficaci per superare le sue difficoltà, e su questi temi è molto probabile che lui abbia qualcosa da dire. Come per tutti i compagni, anche per lui la valutazione degli apprendimenti si colloca in un altro momento (Consiglio di Classe) e va tenuta distinta dal GLO e dal PEI.

7 Supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare -Cosa si intende per supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare? Partecipa o no agli incontri del GLO?
Come è scritto nelle Linee Guida (pag. 10) l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL è un organo distinto rispetto al GLO e come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo compongono e che interagiscono con l’alunno possono certamente rientrarvi ed essere quindi individuate a tutti gli effetti come membri, da convocare regolarmente ad ogni incontro. Si possono concordare secondo i bisogni anche altre modalità di supporto, più flessibili, come, ad esempio, consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.

8 Quadro informativo -Mi hanno detto che la nuova normativa prevede che nel nuovo PEI sia inserita “a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale” la descrizione dell’alunno e della situazione familiare. Ma sono davvero obbligata a scrivere queste cose?
La redazione di questa sezione va intesa come una opportunità offerta alla famiglia, non come un obbligo. Nel modello di PEI è indicato: «A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO» e nelle linee guida è scritto che «l’istituzione scolastica, sentiti i membri del GLO, può eventualmente sostenere genitori, studenti e studentesse in questo compito, secondo le loro esigenze» (Linee Guida, pag. 13).

9 Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento- Come mai sulla scheda, il riferimento diagnostico è all’ICD 9, strumento ormai superato da anni?
L’ICD9 è il sistema di classificazione ufficialmente adottato dal Sistema Sanitario Nazionale, benché siano state introdotte versioni più recenti (ICD10) e coesistano anche altri sistemi di classificazione (DSMIV e DSMV). Nell’anagrafe del Ministero dell’Istruzione vi è la possibilità di inserire i codici nosografici di ciascuno dei sistemi di classificazione sopra richiamati, così come è possibile fare anche nel nuovo modello di PEI, fermo restando che il sistema ufficiale vigente è l’ICD9.

10 Raccordo con il Progetto Individuale -“Progetto individuale” e “Progetto di vita” sono la stessa cosa?
Il Progetto Individuale, redatto dal Comune di residenza, è definito dalla L. 328 del 2000. In certi casi è riferito ad una dimensione temporale molto ampia, con rilevanti ripercussioni sulla vita adulta della persona a livello di inserimento lavorativo, autonomia sociale, vita indipendente fino a progetti detti del “dopo di noi”, e in questi casi può venire anche considerato come “progetto di vita”, ma la base normativa da considerare è sempre quella del Progetto Individuale.

11 Raccordo con il Progetto Individuale – Come ottenere il Progetto Individuale per coordinarlo e creare l’interazione con il PEI?
Il Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (DLgs 66/17, art. 6). Per garantire il necessario coordinamento, una volta approvato, sarebbe importante che un rappresentante del Comune partecipasse al GLO come membro effettivo.

12 Raccordo con il Progetto Individuale – È indispensabile il Progetto Individuale per ottenere il servizio di assistenza fornito dal Comune?
No. Sono procedure distinte.

13 Interventi sul percorso curricolare – La valutazione degli obiettivi come si accorda con i nuovi criteri di valutazione della scuola Primaria?
Le nuove modalità di valutazione della scuola primaria (OM. 172/20) prevedono che la valutazione venga riferita al PEI e sono pertanto proprio gli obiettivi didattici e disciplinari indicati nella sezione 8 del modello PEI – in particolare al punto 8.3 sulla progettazione disciplinare – che andranno riportati nella scheda, selezionando eventualmente i più significativi o riorganizzandoli, se ritenuto necessario. La scheda di valutazione è un documento – va sottolineato – che riguarda istituzione scolastica e famiglia; ed è un documento che, per essere utile, deve rappresentare la situazione reale.

14 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) -Gli alunni certificati possono essere esonerati dai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)? Può essere ridotto il numero di ore da svolgere?
Nessuna disposizione di legge prevede l’esonero dal PCTO, mentre nel DLgs 66/17 art. 7 comma 2, lettera e) è scritto:«[Il PEI] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione».In sostanza si deve far di tutto per consentire agli studenti con disabilità di svolgere questa esperienza, considerata estremamente importante per la loro vita futura, definendo eventualmente strumenti e modalità diverse: non necessariamente in azienda, ma anche in modo simulato, a scuola (o meglio, in una scuola diversa), anche in telelavoro se proprio occorre… Se veramente nessuna esperienza di PCTO è realizzabile, neppure se proposta in modo totalmente alternativo, se ne prende atto e, con decisione congiunta a livello di GLO, si può anche decidere di non svolgere nessuna attività, perché ovviamente nessuna norma può costringere a fare cose impossibili. Ma deve trattarsi davvero di una situazione eccezionale. (Cfr. Linee Guida a pag. 45).

15 Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo – Ho sempre pensato che la decisione finale sulla decisione di formulare un PEI curricolare o differenziato spetta alla famiglia, ho letto però che nel GLO la decisione viene presa a maggioranza dei presenti. È vero?
Non cambia nulla, rispetto al passato: il passaggio alla programmazione differenziata è proposto dal Consiglio di Classe alla famiglia, che può opporsi, mentre il passaggio opposto, dalla differenziata alla programmazione ordinaria, è deciso dal solo Consiglio di Classe. Queste decisioni non sono di competenza del GLO e non si approvano in nessun caso con una sua votazione a maggioranza. In caso di diniego della famiglia a una programmazione differenziata, va seguita la programmazione ordinaria.

16 Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo- La scuola ha proposto per nostro figlio la programmazione differenziata ma noi l’abbiamo rifiutata. Adesso lo stanno tartassando di verifiche, senza nessun adattamento: anche una verifica e due interrogazioni in uno stresso giorno. È normale?
Anche se la programmazione è ordinaria e le verifiche equipollenti, lo studente con disabilità ha diritto ad essere valutato con modalità che tengano conto dei suoi bisogni, mettendolo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità. Significa tempi più lunghi se ha difficoltà esecutive, prove quantitativamente ridotte se non è possibile allungare i tempi, uso di eventuali strumenti compensativi, evitando concentrazioni di verifiche e programmando le prove o dilatandole; e ancora: proporre se servono domande chiuse anziché aperte, prevedere accorgimenti per ridurre l’ansia da prestazione, ecc… Le modalità di valutazione personalizzate vanno esplicitate bell’apposita sezione del PEI; non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi previsti e si possono ovviamente applicare anche con programmazione ordinaria (per la Secondaria di Secondo Grado, consultare le Linee Guida a pag. 36).

17 Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo -Per il PEI della scuola secondaria di secondo grado si sente parlare di una programmazione equipollente. Potreste chiarire cosa si intende nello specifico?
Il termine equipollente (che significa con lo stesso valore) andrebbe riferito alle prove di verifica, non a tutta la programmazione. Di fatto, viene usato comunemente anche per indicare complessivamente il percorso personalizzato, considerato valido ai fini del conseguimento del diploma (chiamato spesso anche, altrettanto erroneamente, per “obiettivi minimi”). Il percorso personalizzato consente di conseguire il titolo di studio, diversamente dal percorso differenziato, che porta al conseguimento di un attestato di crediti formativi.

18 Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari -In una classe terza primaria è inserito un alunno ipoacusico, con protesi, che non presenta alcun problema cognitivo, anzi ha ottime potenzialità. Sono state assegnate per lui ben 22 ore di sostegno e 10 ore di assistente alla comunicazione per cui, in base all’organizzazione oraria della nostra scuola, insegnante di sostegno e assistente sono in compresenza per ben due ore al giorno! A noi insegnanti sembra eccessivo: a volte l’alunno sembra “soffocato” da tutte queste figure e limitato nel suo percorso per una piena autonomia! Possiamo chiedere una riduzione delle ore, contro il parere della madre?
Le risorse sono chieste dal GLO, non dalla madre, e devono derivare da decisioni responsabili, che tengano veramente conto dell’interesse del bambino. Il team o il consiglio di classe, in particolare, è chiamato alla responsabilità nelle scelte didattiche, e dunque anche della quantificazione delle risorse necessarie. Il parere della famiglia è utile, ma non vincolante.

19 Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari – Mio figlio di 6 anni, disturbo dello spettro autistico, ha solo 11 h di sostegno in prima Primaria, e 15 ore di assistente. Resta spesso da solo e in queste circostanze le sue difficoltà aumentano notevolmente. Durante l’incontro di approvazione del PEI ho chiesto di verbalizzare la richiesta di integrare le ore di sostegno, ma le maestre si sono rifiutate. Cosa posso fare?
La proposta delle risorse di sostegno per l’anno successivo va decisa dal GLO nell’incontro di verifica finale, a giugno. Andrà discussa e approvata in ogni caso, sia se vengono confermate le ore attuali sia se si chiede una variazione. È importante che nel PEI sia specificato, orario settimanale alla mano, come e da chi viene sostenuto il bambino quando non c’è né assistente né insegnante di sostegno.

20 PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo – Cos’è il PEI provvisorio? Va redatto ogni anno?
Il PEI provvisorio, introdotto dal DLgs 66/2017, riguarda i bambini che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all’Infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l’anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, che ha lo scopo di definire quello che serve per l’inclusione da attivare l’anno successivo, compresa la proposta rispetto alle risorse necessarie, di sostegno, ma non solo. Queste indicazioni sono richieste anche per gli alunni già frequentanti, ma per loro vanno inserite nella verifica finale del PEI già adottato, e non serve farne un altro. Per la redazione del PEI provvisorio è usato il normale modello (Allegato A al decreto 182/2020), ma compilato solo parzialmente in base alle indicazioni dello stesso decreto (art. 16, comma 3). All’inizio dell’anno successivo, a cura del nuovo GLO, sarà elaborato e approvato il PEI per l’anno in corso, utilizzando interamente il modello del relativo grado di scuola [si vedano le Linee Guida a pag. 11 (incontri del GLO) e a pag. 64 (PEI redatto in via provvisoria)].

21 PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo -Il PEI provvisorio va predisposto per i neo iscritti entro il prossimo 30 giugno, ma cosa si intente esattamente per neo iscritti? Riferiti all’anno in corso 2020/21 oppure per il prossimo a. s. 2021/22?
Per “nuovi iscritti” (o “neo iscritti”), si intendono i bambini che entrano a scuola a settembre 2021 per la prima volta, o alunni con nuova certificazione, ossia quelli che già frequentano ma nell’anno in corso 2019/20 non erano certificati e non hanno quindi un PEI già approvato per loro.

22 PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo – Nel caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, il PEI provvisorio per il prossimo a. s. 2021/22 deve essere fatto dal GLO della 3 media e della nuova scuola?
Il PEI provvisorio va redatto entro giugno dalla scuola che l’alunno sta frequentando in quel momento: in questo caso, la secondaria di primo grado. È comunque importante un raccordo con l’istituzione scolastica di iscrizione, che può anche tradursi in momenti di consultazione comuni, facilitati dall’adozione delle videoconferenze.

23 PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo -Chi partecipa alla redazione del PEI provvisorio?
Anche il PEI provvisorio va elaborato e approvato dal GLO, nominato dal dirigente scolastico seguendo le indicazioni dell’art. 16, c. 2 del decreto 182/2020: «Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO».

24 Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno – Chi compila la scheda “Debito di funzionamento” e la “Tabella dei fabbisogni”?
Entrambe sono di competenza del GLO, nel corso dell’incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione (Linee Guida, pag. 62) o della verifica finale del PEI per tutti gli altri (Linee Guida, Pag. 55).

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