Regioni: no dati, no chiusura

da ItaliaOggi

Le misure più restrittive rispetto alla normativa nazionale, che i presidenti di regione possono adottare per fronteggiare l’emergenza Covid a livello locale, devono essere necessitate da situazioni che si siano verificate dopo l’emanazione delle disposizioni nazionali. E devono scaturire da un quadro territoriale aggravato rispetto a quello su cui si basano le disposizioni nazionali. L’aggravamento della situazione a livello locale, però, va provato. E le risultanze devono essere esplicitate nella motivazione dell’ordinanza regionale più restrittiva. Se manca questo elemento, le ordinanze sono illegittime e vanno annullate. È questo, in buona sostanza, il principio che i Tar stanno applicando nei provvedimenti cautelari che sono stati pubblicati in questi giorni, in accoglimento totale o parziale di altrettanti ricorsi presentati da genitori e associazioni.

Campania: in tal senso il decreto emanato il 20 gennaio scorso dal presidente della V sezione del Tar per la Campania. Che ha sospeso l’ordinanza 2/2021 emessa il 16 gennaio scorso dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nella parte in cui sospende la didattica a distanza nelle classi quarta e quinta delle scuole primarie e prima, seconda e terza delle secondarie di I grado (142/2021). Il giudice monocratico ha accolto un ricorso cautelare evidenziando, inoltre, che l’ordinanza regionale si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 gennaio scorso.

Il Dpcm, infatti, non prevede queste misure se non per le classi seconde e terze della secondaria di I grado, ma solo per le zone rosse. La Campania, invece, è stata collocata attualmente in zona gialla. Situazione, questa, che non prevede questo genere di restrizioni. Sospesa anche la parte dell’ordinanza 2/2021 che disponeva la Dad alle superiori. Il presidente della V sezione del Tra Campania, peraltro, con il decreto 153/2021, ha motivato la decisione richiamando le stesse motivazioni del decreto 142/2021.

Friuli Venezia Giulia: nel filone della carenza di motivazione si inquadra anche l’ordinanza del presidente della prima sezione del Tar per il Friuli. Che ha sospeso l’ordinanza n. 1/2021 emanata dal presidente della regione, Massimiliano Fedriga, con la quale aveva disposto la didattica a distanza alle superiori al 100% fino al 31 gennaio prossimo. Secondo il Tar l’ordinanza è carente in motivazione. Perché anziché spiegare il motivo per cui la didattica in presenza potrebbe aumentare i rischi di contagio, la motivazione si fonda solo sul rischio degli assembramenti. Il decreto è stato emesso dal Tar il 15 gennaio (n.7).

E Fedriga non ha perso tempo: il giorno successivo ha emanato una nuova ordinanza nella quale ha confermato la sospensione della didattica in presenza alle superiori fino al 31 gennaio. Riportando nella motivazione della nuova ordinanza (2/2021) i dati sui contagi in Friuli Venezia Giulia resi noti il 16 gennaio scorso.

L’ordinanza, però è stata nuovamente impugnata in sede cautelare, ma il presidente del Tar, questa volta, con il decreto 30/2021 ha ritenuto di non prendere una decisione in merito ed ha rinviato la trattazione della causa al collegio fissando la camera di consiglio al 10 febbraio 2021.

Il giudice monocratico, peraltro, ha rigettato anche l’istanza di abbreviazione del termine per la fissazione dell’udienza. E quindi la pronuncia del collegio avverrà quando l’ordinanza 2/2021 del presidente Fedriga avrà cessato di produrre effetti. Il provvedimento, infatti, sarà in vigore fino al 31 gennaio prossimo. E in ogni caso, quand’anche il presidente del Tar avesse accolto la richiesta di abbreviazione dei termini, l’udienza non avrebbe potuto tenersi prima del 27 gennaio: a soli 4 giorni dal termine di cessazione degli effetti. Di qui la presa d’atto, da parte del giudice monocratico, della inesistenza dell’incombenza del danno grave e irreparabile necessario ad adottare il decreto presidenziale.

Veneto: di diverso avviso, invece, il presidente del Tar veneto che, pur negando la tutela cautelare monocratica, ha fissato la camera di consiglio al 27 gennaio prossimo.

Ciononostante il fatto che l’ordinanza 2/2021 del presidente della regione Luca Zaia preveda identiche misure per le scuole superiori del Veneto (didattica a distanza al 100% alle superiori fino al 31 gennaio). In questo caso il presidente del Tar triestino ha stabilito che gli elementi per l’accoglimento dell’abbreviazione dei termini per la fissazione dell’udienza davanti al collegio sussistano. E quindi, se il collegio accoglierà il ricorso, potrà sospendere l’ordinanza del governatore del Veneto dal 27 gennaio.