Scattano le nuove regole contro gli scioperi selvaggi nella scuola

da ItaliaOggi

Carlo Forte

In occasione di ogni sciopero, il prossimo in calendario nella scuola è per il 29 di gennaio, i dirigenti scolastici dovranno invitare i docenti e il personale Ata a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. E dovranno anche inviare una nota alle famiglie per informarle sulla data dello sciopero e sul peso delle sigle sindacali che lo abbiano indetto. Così da consentire ai genitori degli alunni di valutare i probabili effetti dell’agitazioni e decidere se sia il caso di mandare i figli a scuola oppure no. È l’effetto dell’entrata in vigore dell’accordo sui servizi minimi in caso di sciopero, sottoscritto il 2 dicembre scorso dai rappresentanti dell’Aran e dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda-Unams e Anief. Che i dirigenti scolastici stanno già applicando in vista dello sciopero indetto per il 29 gennaio prossimo dai Cobas. L’intesa, infatti, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre e dispiega effetti. E il testo è stato notificato ai dirigenti scolastici dal ministero dell’istruzione con una nota emanata il 13 gennaio (1275).

L’amministrazione ha ricordato ai dirigenti scolastici che l’intesa prevede che, a livello di singola istituzione scolastica, dovrà essere stipulato con la Rsu e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative il protocollo sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero. L’accordo va stipulato entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’intesa. E cioè entro il 12 febbraio prossimo.

Il protocollo dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell’articolo 3 dell’accordo nazionale. Non è prevista la precettazione dei docenti. Entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero i dirigenti scolastici dovranno inviare ai docenti e al personale Ata in forma scritta, anche via e-mail, una lettera di invito a manifestare la loro volontà di aderire o non aderire allo sciopero oppure a comunicare di non avere ancora preso una decisione al riguardo.

La manifestazione di volontà di aderire o non aderire allo sciopero assumerà carattere vincolante. Gli interessati, quindi, non potranno più modificare la loro decisione. Qualora abbiano dichiarato di avere intenzione di aderire allo sciopero, ciò comporterà in ogni caso l’applicazione della trattenuta dell’importo della retribuzione spettante nel giorno in cui è prevista l’astensione dal lavoro. Chi dichiarerà di non aderire, invece, perderà il diritto di partecipare allo sciopero e sarà tenuto ad erogare regolarmente la prestazione. Non è previsto alcun vincolo, invece, per coloro che dichiareranno di non avere ancora preso una decisione al riguardo.

Nella lettera di invito il dirigente scolastico dovrà riportare, obbligatoriamente, il testo integrale dell’articolo 3, comma 4, dell’intesa che regola le modalità di redazione e trasmissione della lettera di invito e delle eventuali risposte da parte del personale interessato. Cinque giorni prima della data dello sciopero i dirigenti scolastici dovranno inviare alle famiglie una comunicazione recante la data in cui è prevista l’agitazione e le motivazioni della stessa. La comunicazione dovrà indicare anche la sigla sindacale che l’abbia indetta, il tasso di rappresentatività nazionale della medesima, i voti riportati alle elezioni delle Rsu e la percentuale di adesioni alle agitazioni pregresse. Infine, il dirigente scolastico dovrà anche informare le famiglie circa gli eventuali servizi minimi garantiti.

I dirigenti scolastici dovranno garantire, inoltre, gli adempimenti successivi allo sciopero che prevedono, tra l’altro, oltre la comunicazione a Sidi dei dati di adesione e il controllo dei limiti individuali stabiliti (in modo analogo al precedente accordo), l’assicurazione della erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe. Tenuto conto, inoltre, che le iniziative di sciopero potrebbero svilupparsi in ambiti territoriali ridotti, se non addirittura limitati alla sola istituzione scolastica, l’amministrazione centrale ha invitato i dirigenti scolastici ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni da rispettare in caso di sciopero contenute nell’articolo 10 dell’intesa ed ha raccomandato di rispettare le tempistiche delle operazioni ivi riportate e riguardanti specificatamente la fase antecedente la data di effettuazione dell’astensione lavorativa.