Trasformazione luoghi di lavoro e predisposizione POLA

Dalla trasformazione dei luoghi di lavoro alla predisposizione dei POLA (Piani Organizzativi del Lavoro Agile)

di Cettina Calì

La stagione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni sta trasformando l’economia e la società producendo esiti inarrestabili, irreversibili e spesso imprevedibili. La pandemia da Covid-19, che ha contribuito ad accelerare questo tipo di trasformazione, ha messo in evidenza l’importanza di concepire politiche lavorative nuove che valorizzino gli strumenti digitali. Facendo un breve excursus normativo, possiamo notare che questa “diversa forma di lavoro” era stata avviata già prima della disciplina della legge 81/2017, in quanto anticipata dalle previsioni contenute nella Riforma Madia, la Legge n. 124 del 2015, che delegava al Governo la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l’introduzione di nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti. Infatti, con la Legge n. 124/2015 all’art. 17 venivano introdotte nelle pubbliche amministrazioni misure organizzative di telelavoro, che avrebbero permesso, entro tre anni dall’entrata in vigore della stessa legge, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, di richiedere tale nuova organizzazione.

Con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, viene superato il regime sperimentale e viene sancito l’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa: il lavoro agile diventa la modalità di lavoro ordinaria. 

E’ con il decreto del 9 dicembre 2020 che vengono, infine, emanate le Linee guida che indirizzano le amministrazioni nella predisposizione del “Piano organizzativo del lavoro agile” – POLA – con particolare riferimento alla definizione di appositi indicatori di performance.

Tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui anche le istituzioni scolastiche, sono chiamate, entro il 31 gennaio di ciascun anno – a partire dal 2021 -, a disciplinare l’organizzazione interna degli uffici, redigendo, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. In tale piano viene organizzato il lavoro dei dipendenti dell’amministrazione e si garantisce l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, con l’introduzione di soluzioni digitali, anche non in presenza.

Almeno il 60 percento dei dipendenti potrà avvalersi, senza subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, di modalità di lavoro agile. Nei POLA, pertanto, devono essere definite le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si potrà applicare soltanto al 30 per cento dei dipendenti, ove richiesto.

Il Dirigente Scolastico, sulla base della proposta organizzativa formulata dal DSGA, determinerà le quote di personale necessarie ad assicurare l’apertura dei locali scolastici e l’operatività dei servizi ATA.

Sulla base delle esigenze di funzionamento della scuola, spetta, quindi, al dirigente scolastico definire, informandone le RSU, i criteri generali per l’individuazione delle quote di personale che potrà accedere al lavoro agile. Nella determinazione di tali criteri, il dirigente scolastico dovrà tenere conto delle esigenze delle lavoratrici madri,  dei genitori che accudiscono figli minori e/o parenti o congiunti non autosufficienti, dei lavoratori pendolari che utilizzano mezzi  pubblici per raggiungere la sede di servizio etc etc.

Inoltre, spetterà all’istituzione scolastica prevedere e programmare attività di formazione, integrando in tal modo “il piano di formazione del personale ATA” – quest’ultimo documento è parte integrante del PTOF di ogni istituzione scolastica –

La formazione per il personale ATA, infatti, senza ulteriori oneri per lo Stato, va attivata ai sensi degli articoli 63 e 64 CCNL 2007, nella misura di 4 ore mensili nell’ambito delle 36 ore di orario settimanale, da dedicare alla formazione e/o aggiornamento professionale, non solo per ciò che concerne i corsi riservati alla materia della sicurezza e salute dei lavoratori, ma anche su materie specifiche che rientrano nel piano di lavoro. Se tale formazione viene svolta non in orario di lavoro deve essere  retribuita, in sede di contrattazione integrativa, o computata nel quantitativo orario come ore di recupero.

Fermo restando l’assenza di un obbligo specifico a carico dell’Amministrazione datrice di lavoro di fornire la strumentazione necessaria, è data facoltà ai lavoratori, che richiedono di svolgere la loro prestazione in modalità agile e  non sono dotati di adeguata strumentazione di connettività personale, di farne richiesta alla propria Amministrazione.

Sia il DS che  il DSGA, ciascuno per quanto di propria competenza, monitorano ogni  prestazioni resa dal personale che svolge attività lavorativa in modalità agile, verificando l’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati e sulle misure organizzative adottate.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa datoriale, al fine di monitorare e rendicontare i risultati ottenuti e nell’ottica di un miglioramento continuo, si potrà ricorrere a schede o documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi temporali più o meno lunghi. 

Per completezza, occorre infine ricordare che i lavoratori agili hanno uguale trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie; sono tutelati in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL; possono richiedere di partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro come richiamato dall’articolo 23 del CCNL 2016/2018.