La valutazione nella scuola primaria

La valutazione nella scuola primaria: dai voti al giudizio descrittivo (O.M. n. 172 – 2020 e Linee guida)

di Pietro Boccia

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nelle classi della scuola primaria, superando i voti decimali e introducendo il giudizio descrittivo, è un fatto rivoluzionario, giunto nelle scuole per caso e inaspettatamente. Non era, infatti, prevista nel decreto-legge n. 22 (08/94(2020), ma è stata introdotta con l’approvazione del decreto con la legge n. 41 (06/06/2020), la quale all’art. 1, comma 2 bis, ha stabilito che, in deroga all’art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 62/2017, “la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni” nella scuola primaria deve essere espressa con un giudizio descrittivo.

La legge n. 41 viene approvata in Parlamento ignorando, poi, che l’atto valutativo è anche periodico. Il Governo è, pertanto, costretto ad intervenire con un altro decreto-legge n. 104 (14/08/2020) e a estendere il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti, approvato in via definitiva con la legge n. 126 in data 13 ottobre 2020. Un Gruppo di lavoro già veniva istituito con D.M. n. 597 (4 agosto 2020) con l’impegno di formulare al Ministero “proposte in ordine alle azioni di accompagnamento, di formazione e di monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Tale Gruppo elabora le Linee guida, che vengono allegate all’Ordinanza ministeriale n. 172 (04/12/2020), costituita da sette articoli.

Tralasciando il primo, che tratta le definizioni, e il settimo, che fa salve le competenze delle Province autonome (Trento e Bolzano), l’art. 2 fissa che la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, come recita l’art. 1 del D.Lgs n. 62/2017 e in considerazione della  valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione graduale e progressiva dei traguardi di competenza, definiti dalle Indicazioni nazionali del 2012 (D.M. n. 254); essa deve, poi, essere coerente con gli obiettivi di apprendimento progettati nel curricolo d’istituto e nel PTOF (Piano triennale dell’Offerta Formativa).

L’Ordinanza Ministeriale all’art. 3 (Modalità di valutazione degli apprendimenti), stabilisce che dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti deve essere espressa sia per le discipline di studio, previste dalle Indicazioni nazionali del 2012, sia per l’insegnamento trasversale di educazione civica (Legge n.  92/2019) con un giudizio descrittivo, da trascrivere nel Documento di valutazione; ciò “nella   prospettiva   formativa   della valutazione” e per valorizzare il miglioramento degli apprendimenti.

Il comma 2 precisa che la valutazione in itinere, coerentemente con le modalità e i criteri di valutazione, che, in base al comma 4 dell’art. 4 del Regolamento dell’autonomia (D.P.R. n. 275/1999), il Collegio dei docenti ha definito nel PTOF, viene espressa dall’insegnante per restituire all’alunno, in maniera comprensibile, il livello di padronanza delle conoscenze osservate e verificate.

Ogni scuola, attraverso gli insegnanti e non solo, è tenuta ad adottare dimensioni d’interrelazione con le famiglie, anche utilizzando il registro elettronico, per garantire, in tal modo, la trasparenza del processo di valutazione specialmente alle famiglie non italofone. I giudizi descrittivi devono – recita il comma 4 – avere per riferimento gli obiettivi, che, come oggetto di valutazione, sono definiti nel curricolo d’istituto e riportati nel Documento di valutazione.

Al comma 5 dell’art. 3 (O.M. n. 172) si sostiene che, nel curricolo di istituto, sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento che sono oggetto di valutazione periodica e finale. Tali obiettivi sono riferiti alle Indicazioni nazionali del 2012, con una rilevante attenzione agli obiettivi dei nuclei tematici delle discipline e ai traguardi di sviluppo delle competenze. Si comprende facilmente che l’insegnante, in possesso delle conoscenze disciplinari, delle metodologie didattiche, delle tecnologie e di ogni altra strategia, è, con il supporto dell’intera comunità scolastica, uno strumento, per far sviluppare in ogni singolo alunno le sue competenze attraverso l’acquisizione dei contenuti, il conseguimento delle abilità e il perseguimento degli obiettivi di apprendimento. I giudizi descrittivi sono redatti attraverso gli obiettivi, che, secondo le Linee guida dell’Ordinanza ministeriale n. 172, descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili.

Nel comma 6 dello stesso articolo, si afferma, inoltre, che i “giudizi descrittivi da riportare nel Documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze”, ossia:

  • Livello avanzato.
  • Livello intermedio.
  • Livello base.
  • Livello in via di prima acquisizione.

I livelli devono essere riferiti alle dimensioni delle Linee guida, che, allegate all’Ordinanza, fissano le modalità per descrivere gli apprendimenti, vale a dire quattro dimensioni prescrittive (Tipologia della situazione – nota e non nota -, Risorse mobilitate, Continuità e Autonomia); la scuola può eventualmente utilizzarne altre, elaborate dal Collegio dei docenti e inserite all’interno del PTOF. In base a tali dimensioni diventa, per ogni insegnante, semplice descrivere i livelli di apprendimento. Infatti:

  • Avanzato:

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

     –      Intermedio:

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

  • Base:

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

      –       In via di prima acquisizione:

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

All’art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 172 viene, poi, trattata la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata; essa, pur connessa alla progettazione curricolare della classe, in funzione dell’inclusione, è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato (PEI), predisposto ai sensi del D.Lgs n. 66/2017.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, la valutazione si attiene alla progettazione curricolare e tiene conto del piano didattico personalizzato (PDP) che gli insegnanti della classe, ai sensi della legge n. 170/2010, predispongono.

Le Linee guida, in base all’art. 5, suggeriscono gli strumenti e i processi ad essi collegati, in coerenza con le Indicazioni nazionali del 2012, con i traguardi di competenza, riferiti alle singole discipline del curricolo, e con la certificazione delle competenze, rilasciate al termine del quinto anno della scuola primaria. Le competenze devono, tuttavia, essere sviluppate, per poterle certificare al quinto anno, in maniera ricorrente e permanente, nell’arco dei cinque anni della scuola primaria.

L’articolo 6 prevede anche le misure di accompagnamento in sostegno delle scuole. Esso recita che, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, le istituzioni scolastiche devono attuare l’Ordinanza n. 172, con riferimento al Documento di valutazione, e applicare, in modo progressivo, quanto è indicato nelle Linee guida; ciò in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di attuazione. A tale scopo “sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni di formazione, finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali”.

Ogni scuola, attraverso il Dirigente scolastico, deve, pertanto, operare le seguenti azioni di accompagnamento:

  • indizione di un apposito Collegio dei docenti per inserire nel PTOF il nuovo impianto di valutazione;
  • corretta e diffusa comunicazione sia interna (alunni e personale scolastico) sia esterna (famiglie) attraverso la convocazione degli organi collegiali e delle assemblee dei genitori per diffondere la cultura della nuova valutazione;
  • adattamento del curricolo d’Istituto all’Ordinanza ministeriale e alle Linee guida;
  • diffusione delle dimensioni per valutare gli apprendimenti e il perseguimento degli obiettivi;
  • coerenza nella valutazione degli alunni disabili e con DSA;
  • rimodulazione del Registro elettronico che i gestori si sono impegnati ad apportare modifiche (valutazione periodica o per l’apprendimento oppure finale o dell’apprendimento: discipline, obiettivi di apprendimento, livello, descrizione del livello, spazio libero; valutazione in itinere: discipline, obiettivi di apprendimento, valutazione, spazio libero);
  • valutazione dell’educazione civica;
  • struttura del Documento di valutazione (oltre all’intestazione della scuola, alla generalità dell’alunno, alla classe di appartenenza, alla valutazione del comportamento con giudizio sintetico, al giudizio globale dei periodi didattici, all’educazione civica e all’aggiunta nota per la religione cattolica o attività alternativa, bisogna aggiungere anche le discipline, gli obiettivi di apprendimento, i livelli, il giudizio descrittivo).

Per quanto concerne la valutazione è da considerare che essa nella storia della scuola ha avuto connotazioni diverse, in base alla visione educativa della società. Sicuramente si è affermata, come modalità di monitoraggio e di controllo, quando gli Stati hanno incominciato a erogare l’istruzione. Storicamente la scuola italiana, nel campo della valutazione, ha attraversato tre fasi, vale a dire:

  • autoritaria e selettiva, nella quale la valutazione è stata misurazione delle conoscenze attraverso i voti. Il rapporto educativo è stato, in tal caso, un paradigma selettivo, impostato a livello didattico sui programmi ministeriali e a livello psicologico sullo stimolo/risposta (comportamentismo);
  • democratica ed egualitaria, fase che inizia negli anni Sessanta del Novecento e introduce il paradigma dell’uguaglianza delle opportunità educative all’interno della società. Non è più sufficiente valutare le conoscenze ma bisogna anche considerare le abilità, concentrando l’attenzione sugli allievi. A livello didattico ai programmi ministeriali si accompagna la programmazione, calata dagli insegnanti sui bisogni degli alunni, e a livello psico-pedagogico chi apprende acquisisce centralità e diventa attivo (cognitivismo-attivismo). In tale fase già si ha la necessità di stabilire che l’apprendimento non può essere misurato con un voto ma deve essere descritto (Art. 4 della Legge n. 517/1977);
  • equa e inclusiva. Questa è una fase, nella quale ogni allievo deve essere costruttore della propria conoscenza (psicologia e pedagogia del Costruttivismo) per diventare, attraverso l’acquisizione dei contenuti, delle abilità e delle competenze, autonomo e responsabile. A livello didattico, lo Stato, all’avvento del Regolamento dell’autonomia (DPR n. 275/1999 e della riforma costituzionale (Legge n. 3/2001), non può più imporre i programmi ministeriali con la relativa programmazione delle singole istituzioni scolastiche, ma deve stabilire soltanto i livelli essenziali di prestazione attraverso le Indicazioni nazionali e le Linee guida.

 Con la terza fase, la valutazione non può più immaginare di poter misurare gli apprendimenti. Anzi deve promuovere l’autovalutazione, facendo acquisire ad ognuno la consapevolezza critica non solo della propria identità, dell’autonomia e delle competenze ma anche della cittadinanza attiva.

La valutazione diventa, così, un processo dinamico e circolare, che implica la padronanza consapevole della progettazione educativa e didattica; essa, secondo le Indicazioni nazionali del 2012, precede, accompagna e segue tutto il percorso dell’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. L’atto valutativo, come processo, esplicita, in maniera permanente, una valenza formativa attraverso l’osservazione, il riconoscimento e la valorizzazione degli apprendimenti (formali, non formali e informali) acquisiti.

Una valutazione, intesa in tal modo, nella sua articolazione:

  • attiva le azioni di progettazione da intraprendere per perseguire gli obiettivi di apprendimento e per sviluppare i traguardi delle competenze (valutazione iniziale o diagnostica);
  • orienta e regola le azioni per far documentare a chi apprende lo sviluppo dell’identità personale, concorrendo all’apprendimento permanente e al successo formativo (valutazione in itinere e formativa o per l’apprendimento). “La valutazione – è scritto nella Certificazione delle competenze della Nota ministeriale n. 312/2018 – diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un’azione di autorientamento e di autovalutazione”.
  • promuove, in base all’art. 1 del D.Lgs n. 62/2017 e all’art. 4 del DPR n. 249/1998, l’autovalutazione, attraverso una valutazione autentica, e, pertanto, la partecipazione attiva di chi apprende, facendo assumere a ciascuno consapevolezza critica in relazione all’acquisizione del successo formativo (valutazione partecipativa o come apprendimento). I bambini, gli alunni e gli studenti, supportati dagli insegnanti, devono gradualmente assumere, con un approccio metacognitivo, la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare dell’Unione europea (22 maggio 2018) per valutare con equilibrio gli altri e se stessi (autovalutazione);
  • favorisce il bilancio critico sulle azioni operate e condotte a termine per regolare e migliorare l’apprendimento (valutazione sommativa o dell’apprendimento). Questa, nella dinamicità e nella circolarità, è, come processo, la base per un nuovo apprendimento e, quindi, anch’essa formativa.

 La valutazione è, in conclusione, un processo, che, nel coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica, sicuramente migliora gli apprendimenti e concorre al successo formativo.