Norme di garanzia in caso di sciopero

  • Accordo nazionale (ARAN, 2.12.2020)
    Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca
  • Nota 13 gennaio 2021, AOOGABMI 1275
    Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020)

Entro l’11 febbraio 2021 (30 giorni dalla pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020, che sostituisce il precedente allegato al CCNL 1998-2001 pubblicato in G.U serie generale n. 109 del 9 giugno 1999), come previsto dall’art. 3, cc. 2 e 3, presso ogni istituzione scolastica ed educativa, il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative individuano, in un apposito protocollo di intesa, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi.

Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero dopo la scadenza del predetto termine, il dirigente scolastico emana uno specifico regolamento.