Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020

Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020.
(21A00584)

(GU n.31 del 6-2-2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riguardo all’art. 3-septies concernente l’integrazione socio-sanitaria;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto l’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta’ sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze»;

Visto l’art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’ e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010), che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita’ e finanza pubblica;

Visto l’art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013), laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attivita’ di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’ svolte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;

Visto l’art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, laddove dispone che, in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del medesimo Fondo per il 2016, e’ compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto l’art. 1, comma 331, della legge n. 160 del 2019, in base al quale lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’art. 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, e’ stato incrementato di cinquanta milioni di euro per l’anno 2020;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta’ che, all’art. 21, istituisce la rete della protezione e dell’inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera c), che prevede che la rete elabori un piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il comma 7, che prevede che il medesimo Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che sia adottato nelle medesime modalita’ con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto l’art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, il comma 1 dell’art. 89, che prevede che «Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’utilizzo delle risorse del (…) Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (…) la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita’ precedente e’ condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualita’ precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione»;

Visto l’art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, che, al comma 2, prevede che «Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all’emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi»;

Visto l’art. 104, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 che prevede che «al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilita’ e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020, di cui venti milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente»;

Visto l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 recante adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilita’;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, con il quale e’ stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e sono state ripartite le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2019-2021;

Visto l’art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che stabilisce che «eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le regioni secondo le quote percentuali di cui alla colonna (A) della Tabella 1»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, concernente il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’anno 2016;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, che istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, concernente la ripartizione in capitoli delle unita’ di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e, in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», una disponibilita’, in termini di competenza, per l’anno 2020 pari a 621 milioni di euro, per l’anno 2021 pari a 568,9 milioni di euro e per l’anno 2022 pari a 567 milioni di euro;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale per la lotta alla poverta’ e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 marzo 2020, n. 37, con il quale i 50 milioni di euro di cui all’art. 1, comma 331, della legge n. 160 del 2019, sono stati ripartiti fra le Regioni secondo i criteri di riparto indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019;

Visti i documenti di conclusione positiva delle Conferenze dei servizi di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, uniti alle note n. 4410 del 7 giugno 2017 e n. 11019 del 29 ottobre 2018, comprensive della certificazione INPS validata dalle medesime Conferenze, con cui e’ stato accertato l’importo delle risorse di cui all’art. 1, comma 109, della legge n. 228 del 2012, pari, complessivamente, per l’anno 2019, a 23,2 milioni di euro, per l’anno 2020 a 21 milioni di euro e, per l’anno 2021, 18,9 milioni di euro;

Ritenuto, in ragione della motivazione e della finalizzazione dell’ulteriore stanziamento, di provvedere alla ripartizione delle relative risorse finanziarie, pari ad euro 90 milioni assegnate al capitolo di spesa 3538 del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente, attraverso un nuovo decreto di riparto a firma del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 e l’Allegato F allo stesso, recante «Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente» definiscono le modalita’ attuative di detti progetti di vita indipendente, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero di ambiti coinvolti in relazione ai 15 milioni di euro annui originariamente stanziati per il 2019-2021;

Ritenuto di confermare tale suddivisione anche per il riparto degli ulteriori 20 milioni destinati a progetti di vita indipendente stanziati dall’art. 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di poter procedere, per la ripartizione dei 5 milioni ulteriori rispetto alle precedenti ripartizioni, applicando i criteri integrativi adottati nelle «Linee guida per la presentazione da parte delle regioni, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente» ed inclusione nella societa’ delle persone con disabilita’, per l’anno 2018», adottate con il decreto direttoriale della Direzione generale per la lotta alla poverta’ e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 dicembre 2018, n. 669, sulla cui base e’ determinata la Tabella 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019;

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 3 dicembre 2020;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1 Riparto integrazione risorse del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020

1. Le ulteriori risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad euro 90 milioni di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita Indipendente, sono destinate alle regioni secondo i criteri di riparto di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 con il quale e’ stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e ripartite le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2019-2021, riportate nella colonna (A) dell’allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le ulteriori risorse ripartite alle regioni per l’anno 2020 sono indicate rispettivamente nella colonna (B) della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti territoriali e’ comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita’ di cui all’Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019.

4. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto ai sensi dell’art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilita’ e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19».

5. Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle destinate al finanziamento dei progetti di cui al successivo art. 2, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilita’ gravissima, di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

6. In ragione delle esigenze legate all’epidemia COVID-19, ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 89, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020 secondo le modalita’ di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all’emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall’annualita’ di riferimento. In tal caso, la documentazione prevista e’ integrata con una relazione che specifichi l’ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

Art. 2 Progetti per la vita indipendente

1. Sono finanziate, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente di cui all’Allegato F del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai 15 milioni di euro di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il numero degli ulteriori ambiti territoriali coinvolti nella progettazione per la vita indipendente da finanziare per l’anno 2020 e le relative risorse finanziarie destinate a ciascuna regione, determinati sulla base dei criteri definiti dalle «Linee di indirizzo e nelle Linee guida per la presentazione da parte delle regioni, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa’ delle persone con disabilita’ per l’anno 2018» adottate con decreto direttoriale della Direzione generale per la lotta alla poverta’ e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 dicembre 2018, n. 669, sono indicati nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, dove la II colonna indica per ciascuna regione il numero di ulteriori ambiti territoriali da attivare, la III colonna indica per ciascuna regione il totale delle ulteriori risorse destinate a tale finalita’, inclusivo della quota di cofinanziamento regionale, mentre la IV colonna indica la sola quota a valere sulla presente integrazione del Fondo per le non autosufficienze – annualita’ 2020.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. ùRoma, 21 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo
Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro dell’economia e delle finanze Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 202