Cade il velo della privacy sui compensi Fis ai prof

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro hanno diritto a conoscere dettagliatamente i nominativi dei lavoratori che sono stati retribuiti con il fondo dell’istituzione scolastica e gli importi dei compensi corrisposti. Lo ha stabilito il Tar del Friuli Venezia Giulia con una sentenza pubblicata il 3 febbraio scorso (42/2021). Si tratta della prima sentenza dopo che l’Aran, con la nota 6076/2020, aveva affermato che le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto il 19/4/2018 non prevedono più l’obbligo per i dirigenti scolastici di fornire ai sindacati i nominativi del personale utilizzato nelle attività retribuite con il fondo.

Il caso esaminato dal Tar riguardava un dirigente scolastico che si era rifiutato di fornire i dati richiesti anche dopo che l’organizzazione sindacale interessata aveva presentato ricorso alla commissione per l’accesso ed aveva ottenuto una pronuncia favorevole. E solo dopo avere constatato il persistere dell’inerzia del dirigente l’organizzazione sindacale si era risolta ad esperire l’azione giudiziale davanti al Tar. Di qui l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’amministrazione anche al pagamento delle spese legali fissati in 1.000 euro più altre spese e accessori di legge. Secondo i giudici amministrativi i dati andrebbero forniti anche in assenza della presentazione di un’istanza di accesso agli atti. Perché il diritto dei sindacati di conoscere tali dati discende già dalla normativa contrattuale attualmente vigente. Ma in ogni caso, dopo la presentazione della domanda di accesso, l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di fornirli. Perché il diritto delle organizzazioni sindacali ad accedere alla documentazione riguardante queste informazioni discende anche dalle disposizioni contenute nella legge 241/90.

E sussiste anche la situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, che è richiesta dal medesimo articolo. Situazione che è costituita dal diritto all’informazione dell’organizzazione sindacale sulle materie nelle quali avviene la contrattazione collettiva. Il collegio, inoltre, citando l’insegnamento della Suprema corte, ha stabilito che agli organismi locali delle associazioni sindacali debba essere riconosciuta una soggettività giuridica distinta rispetto a quella dell’associazione nazionale, in quanto autonomi centri di imputazione di posizioni giuridiche.