Discordanze tra autocertificazione e casellario giudiziario

Assegnazioni incarichi a tempo determinato:
quali azioni mettere in atto nel caso di discordanze tra autocertificazione e casellario giudiziario

di Leon Zingales e Maria Grazia Antinoro (*)

a. Obbligo di richiesta del casellario giudiziario

Con il decreto legislativo n.39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, i  datori di lavoro, in caso di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il certificato del casellario giudiziario al fine di verificare l’esistenza di:

  • di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale;
  • irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La Circolare del Ministero del Lavoro n.9 del 14 individua, tra le figure professionali cui applicare la certificazione anti-pedofilia, anche gli insegnanti pubblici e privati (nel caso di mancato adempimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 15.000 ai sensi dell’art.2 del D.lgs. 39/2014 ). Se il datore di lavoro è pubblico, fatta la richiesta di certificato al Casellario, in attesa dell’acquisizione del certificato, può acquisire una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione.

In attuazione del D. Lgs. n. 82/2005, concernente il “Codice dell’amministrazione digitale”, il Ministero della Giustizia, con decreto del Direttore del dipartimento per gli Affari di Giustizia del 5 dicembre 2012, ha emanato le regole per l’attuazione della consultazione diretta del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche, consentendo così l’acquisizione dei certificati di cui agli art. 29 e 39 del D.P.R. 313/2002. Le istituzioni scolastiche a richiedere i certificati in questione agli uffici locali del casellario giudiziario attraverso due appositi moduli: uno per richieste riferite ai singoli soggetti, l’altro per richieste riguardanti un numero significativo di persone, compilabile attraverso apposito applicativo informatizzato (procedura certificazione massima). In particolare quest’ultimo applicativo richiede soltanto l’installazione di un software direttamente dal sito internet del Ministero della Giustizia.

APPROFONDIMENTO: Casellario giudiziario e casellario dei carichi pendenti   Ai sensi dell’Art. 24 Testo Unico 313/2002, qualsivoglia Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, a prescindere dal luogo di residenza della persona interessata, rilascia un certificato generale del casellario giudiziario che contiene i provvedimenti definitivi in materia penale (presenti nel certificato penale ai sensi del dell’Art. 25 Testo Unico 313/2002), civile e amministrativa (contenenti nel certificato civile ai sensi del dell’Art. 26 Testo Unico 313/2002). Il certificato dei carichi pendenti (art. 27 Testo Unico 313/2002), rilasciato dall’ufficio locale della Procura della repubblica, si riferisce ai procedimenti giudiziari ancora in corso, ossia “in attesa di giudizio” ovvero con condanna non ancora definitiva, in quanto appellabile. La Corte di Cassazione Sez. Penale con Sentenza n. 11625/2008 ha ritenuto che “non possa rispondere di falsità ideologica colui che, pur indagato, attesti di non avere procedimenti penali, poiché la pendenza è collegata all’esercizio dell’azione penale nelle diverse forme, in funzione del rito adito ovvero della tipologia di reato contestato”. Tale orientamento della Corte di Cassazione è stato consolidato con la sentenza n. 19012 del 17/07/2018 che ha sottolineato come la richiesta del certificato dei carichi pendenti sia in contrasto con presunzione di innocenza di ogni cittadino fino a sentenza definitiva di condanna. La Corte ha inoltre evidenziato che tale limite potrebbe essere superato solo in presenza di espressa previsione all’interno del CCNL di categoria. Poiché tale espressa previsione normativa non risulta essere contenuto all’interno del CCNL scuola, ogni indagine sui procedimenti in corso del lavoratore si configura come illegittima.

Il problema nasce quando dal casellario giudiziario vengono evidenziati reati non dichiarati dal dipendente in sede di assunzione con dichiarazione sostitutiva. In tal caso, alla luce della giurisprudenza prevalente, possiamo distinguere tre diversi casi, cui corrisponde un comportamento differente da parte del Dirigente scolastico:

  • reati penali che il dipendente non è tenuto ad indicare;
  • reati penali che il dipendente doveva dichiarare e che costituiscono cause ostative;
  • reati penali che il dipendente doveva dichiarare ma che non costituivano cause ostative all’instaurazione del rapporto di lavoro.

b. Reati penali che possono non essere dichiarati

Con il Decreto Legislativo n.122 del 2 ottobre 2018, entrato in vigore dal 10-11-2019, che ha modificato il DPR 313/2002, si è riformato il casellario giudiziario.

Ai sensi dell’art.28 c.2 del DPR 313/2002, con la richiesta di un certificato selettivo, la pubblica amministrazione ha diritto di ottenere le condanne rilevanti ai fini del procedimento in atto. Ma, in ogni caso, la legge, in via subordinata, attribuisce alla pubblica amministrazione la facoltà di leggere le iscrizioni presenti nel casellario, quando “non può procedersi alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti” (ai sensi dell’art.28 c.3 DPR 313/2002).

Tutto ciò determina la possibilità, richiedendo il casellario generale, che compaiano reati che il dipendente non è tenuto a dichiarare. Onde evitare che si incorra in spiacevoli situazione, bisogna essere consapevole che il dipendente il quale, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziario di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare i reati all’articolo 24, comma 1, nonché quelli di cui all’art.28 comma 7 del DPR 313/2002 (come sostituito dall’art.4 del D.Lgs. 122/2018).

APPROFONDIMENTO: Reati che il dipendente non è tenuto a dichiarare Reati che non si è tenuti a dichiarare ai sensi dell’Art. 24 c.1 del DPR 313/2002 (come sostituito dall’art .4 D.lgs.122/2018)   alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale; d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate; m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; m-ter) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; Reati che non si è tenuti a dichiarare ai sensi dell’Art. 28 c.7 del DPR 313/2002 (come sostituito dall’art .4 D.lgs.122/2018)* alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale,dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale. *I reati di cui all’art.28 comma 7 non potranno mai essere letti dalla Pubblica Amministrazione poiché non compaiono neanche nel casellario generale.

c. Reati che il dipendente doveva dichiarare e che costituiscono cause ostative

Esistono reati che il dipendente è tenuto a dichiarare che sono esplicitamente impeditivi della costituzione del rapporto di lavoro con Pubblica Amministrazione.  In particolare l’art. 3, comma 3.3, lettera d, del D.M. 30 Agosto 2017 (personale ATA) e  la Nota 26841 del 5 settembre 2020 (istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2020/21 che richiama L’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020) evidenziano che le  condizioni ostative sono quelle di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (art.6 comma 2 lettera g).

APPROFONDIMENTO: Errore nell’indicazione delle condizioni ostative nel D.M. 30 Agosto 2017 concernente graduatorie personale ATA   Nell’art. 3, comma 3.3, lettera d, del D.M. 30 Agosto 2017 in realtà, come condizioni ostative, sono riportate  quelle di cui alla legge 18.01.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti. Trattasi di evidente errore, poiché l’art. 1 della legge 16 del 1992, indicante i requisiti generali per l’elezione e nomina presso regioni ed enti locali, è stato abrogato dall’art. 274 del D.1gs 18 agosto 267/2000  recante titolo “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. A sua volta, l’elenco delle condizioni ostative,  riportate all’ art. 58 del T.U. 267/2000, è stato abrogato dall’ art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell’ art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all’ art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

Nelle condizioni ostative di cui all’art.10 del D.Lgs. 235/2012, il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d) D.P.R 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 445/2000) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, poiché tali infedeltà determinano la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Oltre alla decadenza, la dichiarazioni non veritiera determinerà anche la segnalazione alla Procura della Repubblica (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).

APPROFONDIMENTO: Elenco reati ostativi all’ammissione alle graduatorie di terza fascia e quindi causa di decadenza per conseguente nullità del contratto ai sensi dell’art.10 del D.lgs. 235/2012     a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il  delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto  di associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze stupefacenti o psicotrope di cui  all’articolo  74  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui  all’articolo  73  del  citato  testo unico concernente la produzione o il traffico di  dette  sostanze,  o per  un  delitto  concernente   la   fabbricazione,   l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in  cui  sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale  o  reale  commesso  in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i  delitti, consumati  o  tentati,  previsti  dall’articolo  51,  commi  3-bis  e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli  indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per  i  delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,  317,  318,  319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,  323,  325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva  alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu’ delitti commessi con abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o  a  un  pubblico  servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva  ad una pena non inferiore a due  anni  di  reclusione  per  delitto  non colposo; f) coloro nei  cui  confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con provvedimento  definitivo,  una  misura  di  prevenzione,  in  quanto indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159. ………………………………………………………………………………………………………… 3. L’eventuale elezione o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle condizioni di cui al comma 1 e’ nulla.  L’organo  che  ha  provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione e’ tenuto  a  revocare  il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza  dell’esistenza delle condizioni stesse. 4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui  al comma 1, emesse nei confronti di presidenti  di  provincia,  sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri  provinciali,  comunali  o circoscrizionali  in  carica,  sono  immediatamente  comunicate,  dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo  665  del codice di  procedura  penale,  all’organo  consiliare  di  rispettiva appartenenza,  ai  fini  della  dichiarazione  di  decadenza,  ed  al prefetto territorialmente competente.

d. Reati che il dipendente doveva dichiarare e che non costituiscono cause ostative

Non tutte le false dichiarazioni comportano la nullità del contratto e la contestuale decadenza dalle graduatorie di istituto prevista ai sensi dell’art. 3, comma 3.3, lettera d, del D.M. 30 Agosto 2017.

In questo senso è esemplare la Sentenza della Corte di Cassazione – Lavoro del 11/07/2019 n. 18699 che ha evidenziato come solo le condanne relative a requisiti ostativi comportano la decadenza automatica dalla graduatoria. In particolare, quando la legge (o un bando di concorso), rispetto a un certo requisito, tra cui quello relativo alle pregresse condanne penali, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l’accesso al pubblico impiego, la decadenza opera di diritto, al di fuori del procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio “genetico” del contratto. Sulla base dei principi di cui sopra, la Corte di Cassazione ha affermato la rilevanza dell’accertamento in ordine alla decisività della falsa dichiarazione rispetto alla assunzione, in quanto, rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori del procedimento disciplinare, può trovare applicazione sole se la dichiarazione non veritiera riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Per procedere alla decadenza ex lege, occorre quindi che la dichiarazione non veritiera riguardi requisiti che la legge o il bando considerino ostativi alla assunzione.

In altre parole si è ribadito un principio già sancito dalla Sentenza di Cassazione n. 13150/2006 nella quale si esplicitava che la decadenza andasse apprezzata “semplicemente in termini di rifiuto dell’amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa”.

In tale ipotesi, ossia  dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. 445/2001) non associata a cause ostative, non vi è automatica  decadenza causa nullità del contratto. Di conseguenza, continuando il rapporto di lavoro, si deve procedere con i provvedimenti di competenza. In particolare, le dichiarazioni non veritiere saranno segnalate sia alla Procura della Repubblica (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)  e all’UPD ( Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari istituito presso l’USR), ai fini della contestazione dell’addebito (art. 55 quater lettera d) del D.lgs n. 165/2001).

e. Schema sintetico delle procedure di controllo

Si reputa opportuno schematizzare quanto finora descritto attraverso il seguente schema procedurale che sintetizza le attività da mettere in atto allorché si effettua il CHECK (ossia si verifica la coerenza tra quanto dichiarato nell’autocertificazione e quanto risulta in seguito alla consultazione del casellario giudiziario).

Bibliografia

  • Decreto Legislativo n.39 del 4 Marzo 2014 – Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
  • Circolare n.9 del 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • Decreto Legislativo n.82 del  7 Marzo 2015 – Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n.313 del 14 Novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
  • Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Penale 11625 del 14/03/2008;
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 19012 del 17/07/2018;
  • Decreto Legislativo n.122 del 2 ottobre 2018 – Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 Dicembre 2000 – Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
  • Decreto Ministeriale n.640 del 30 Agosto 2017- Aggiornamento terza fascia graduatorie ATA triennio 2017-2019;
  • Nota 26841 del 5 settembre 2020 – Istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola personale docente, educativo e ATA a.s. 2020/2021;
  • Decreto Legislativo n.235 del 31 dicembre 2012 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n.3 del 10 gennaio 1957 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
  • Sentenza della Corte di Cassazione – Lavoro n. 18699 del 11/07/2019;
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 13150/2006;
  • Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(*) Dirigenti scolastici Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, Gioiosa Marea e Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa”, Mistretta