Esami di Stato primo ciclo, il parere del CSPI

da La Tecnica della Scuola

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nella seduta plenaria n. 54 del 26/02/2021, ha espresso il proprio parere favorevole, comprensivo di alcune richieste di modifica, sulla bozza di Ordinanza Ministeriale relativa agli “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021″.

Nello specifico, il CSPI ritiene la prova d’esame rispondente alle “necessità formative degli studenti della classe terza della scuola secondaria di I grado che negli ultimi due anni hanno visto un’alternanza tra didattica a distanza e in presenza con problematiche eterogenee a livello nazionale”.

Icotea

Rispetto allo scorso anno le allieve e gli allievi, con il supporto dei docenti, avranno un mese di tempo per realizzare l’elaborato che costituirà l’elemento centrale del colloquio d’esame, attraverso il quale la commissione potrà accertare il livello di padronanza delle competenze acquisite. A tal proposito, il CSPI riconosce che l’Ordinanza “salvaguarda l’accertamento degli esiti in relazione al profilo finale dello studente, secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo”.

Relativamente alla prova orale, prevista in sostituzione anche delle prove scritte, il CSPI suggerisce di riscrivere il secondo periodo del comma 5 dell’art. 2 dell’O.M. come segue: “Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe, in particolare: a) della lingua italiana; b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue straniere“.

L’art. 3 dell’O.M. prevede che il consiglio di classe, entro il 7 maggio, individui una tematica in riferimento alla quale ciascun alunno produrrà un elaborato, nella forma che riterrà più congeniale rispetto alle proprie attitudini, agli stili cognitivi, al percorso scolastico effettuato, ecc. A tal proposito il CSPI suggerisce di non fare riferimento alla videoconferenza “al fine di consentire ai docenti di individuare le modalità ritenute più opportune per garantire il supporto previsto”, e di non indicare il limite delle 5.000 battute rispetto alla produzione dell’elaborato, in quanto il Consiglio ritiene che “non debba essere posto alcun vincolo esterno alla lunghezza dell’elaborato da concordare eventualmente a livello di istituzione scolastica con i docenti che supportano l’alunno nella realizzazione dell’elaborato”.

Ancora, il CSPI suggerisce di esplicitare nell’O.M. che per il presente anno scolastico “la partecipazione alle prove INVALSI non rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo” e per quanto concerne gli studenti con bisogni educativi speciali, esso “ritiene di porre particolare attenzione a tutti gli allievi che in questo momento di emergenza sanitaria hanno vissuto maggiori difficoltà, oltre che nell’inclusione sociale, anche in relazione allo svolgimento del percorso scolastico”.

Infine, suggerimenti di integrazione, per favorire un’interpretazione più precisa dell’Ordinanza in alcuni passaggi, sono forniti per i candidati privatisti (art. 5 dell’O.M), per le scuole con lingua d’insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia (art. 7 dell’O.M.), per i percorsi di istruzione degli adulti (art. 8 dell’O.M.).