In zone gialle superiori in presenza fino al 75%, zone arancione scuro Dad per scuole di ogni ordine e grado

da OrizzonteScuola

Di Ilenia Culurgioni

Nota 343 del 4 marzo 2021 del Ministero dell’Istruzione: misure scuola anti Covid in relazione al Dpcm del 2 marzo.

Le misure per la scuola nel nuovo Dpcm

Superiori fino al 75% in presenza – Per le zone gialle, rispetto al Dpcm precedente, è chiarito come le percentuali di didattica in presenza debbano riferirsi “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca” delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con riferimento dunque alla numerosità degli studenti e non alle attività didattiche.

Tavoli prefetture – sono confermati i Tavoli di coordinamento costituito presso ciascuna Prefettura-UTG

Mascherine obbligatorie – “è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi”.

Regioni decidono quando attivare la Dad – i Presidenti delle Regioni, nei territori di loro pertinenza e in ragione della situazione epidemiologica (cd zona “arancione scuro”), possano disporre le misure di cui all’articolo 43, espressamente previste per le “zone rosse”, in base alle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.

PCTO – sì nelle zone gialle. Nelle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l’utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.

Laboratori, alunni con disabilità e Bes – “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Restano attuabili le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”.

NOTA