Certificazione di disabilità: il compito resta all’Inps

da Il Sole 24 Ore

di Francesca Lascialfari

Il Dlgs 66/2017 prevede che anche le certificazioni per l’accertamento della disabilità e l’accesso al sostegno debbano seguire una nuova procedura, con documenti di nuova introduzione; la recente nota ministeriale 40 del 13 gennaio 2021 ha tuttavia confermato che, in attesa delle Linee guida della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico seguiranno la prassi corrente e alla domanda di iscrizione, in caso di alunni con disabilità, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi oggi previste.

Le regole attuali

Le famiglie di alunni in situazione di handicap, per le iscrizioni, dovranno produrre alla scuola i seguenti documenti: la certificazione di disabilità ex lege 104/92, la diagnosi funzionale valida per il corrente anno scolastico, il profilo dinamico funzionale. Su questa base l’istituto potrà richiedere l’assegnazione dell’organico di sostegno. Ma andiamo in ordine.

Per ottenere il riconoscimento della disabilità dell’alunno, il pediatra trasmette all’Inps idonea richiesta in modo che i genitori possano prenotare la visita attraverso il portale Inps, o usufruendo dei servizi di patronati o Caf. L’Inps inoltra le domande alle Asl e, successivamente, una apposita commissione sottoporrà a visita l’alunno. Alla certificazione ex lege 104/92, seguirà la diagnosi funzionale la cui elaborazione spetta ad un’unità multidisciplinare composta da un medico specialista nella patologia segnalata, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapista della riabilitazione e gli operatori sociali. Dopo la diagnosi funzionale, l’unità multidisciplinare insieme ai docenti redigeranno il profilo dinamico funzionale che descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

È importante ricordare che il diritto al docente di sostegno, ricompreso nell’organico dell’autonomia, è assicurato in presenza di certificazione in base all’articolo 3 della legge 104; si sottolinea a tal proposito che la certificazione di invalidità civile (rilasciata con riferimento alla legge 102/2009) non dà accesso, da sola, a tale diritto. Vi sono altre figure di supporto allo studente diversamente abile, la cui individuazione non compete alla scuola bensì all’ente locale: si tratta degli educatori professionali, il cui intervento viene richiesto dalla famiglia ai servizi sociali. L’assegnazione delle risorse è fatta generalmente dal Comune di residenza dell’alunno e, a differenza del prof di sostegno che è assegnato allo studente ma è docente contitolare della classe, l’educatore è attribuito ad personam, sebbene sia chiamato ad interagire con il consiglio di classe e con tutto il contesto classe.

Novità

Il passaggio ai nuovi modelli di Pei avverrà nel prossimo anno scolastico, tuttavia, l’articolo 16 del Dm 182 trova immediata attuazione in merito al cosiddetto “Pei provvisorio” ossia il Pei redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo, che sarà utilizzato sin dal corrente anno ed elaborato entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, per definire le necessità di sostegno didattico per l’anno successivo. È questo il caso della prima redazione del Pei, dopo la presentazione da parte della famiglia, della certificazione di disabilità. Si potrebbe definire “Pei provvisorio per nuovi casi”, in quanto è riferito solo ai Pei elaborati per le nuove certificazioni e non per coloro che già sono in un percorso di supporto scolastico alla disabilità.

Quanto appena descritto in merito alle certificazioni, cessa di valere, come detto, dal prossimo anno scolastico. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui alla legge 104, continua a essere presentata all’Inps, che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. In aggiunta, ove richiesto dalla famiglia, è possibile procedere all’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, che ricomprende in un unico documento la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale ed è redatto dopo l’accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della Salute (Icf). È il nuovo strumento per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità certificata, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, incluso il diritto al sostegno didattico. Tale documento è redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare operante presso il Ssn ed è propedeutico alla stesura del Progetto individuale e del Pei, con la partecipazione della famiglia dell’alunno con disabilità, dell’ente locale e di un rappresentante scolastico.

Criteri, contenuti e modalità

I criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento sulla base della classificazione Icf dell’Organizzazione mondiale della Sanità, saranno definiti in apposite linee guida emanate dal ministero della Salute di concerto con gli altri ministeri coinvolti nella tutela della disabilità.

Dopo l’entrata a regime della nuova normativa, il Pei verrà redatto dal Glo sui nuovi modelli allegati al Dm 182/2020, in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre; l’aggiornamento è effettuato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento da una scuola a un’altra è assicurata l’interlocuzione tra scuole con la ridefinizione del Pei, se necessario.