Il ruolo della Giunta Esecutiva

Il ruolo della Giunta Esecutiva: l’evoluzione normativa fino al D.I. 129/2018.

Clotilde Graziano e Leon Zingales *

La Giunta Esecutiva, istituita dal DPR 416/74, fino al D.Lgs. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, ha rappresentato la sede in cui si valutavano i requisiti di ammissibilità degli argomenti sottoposti a delibera del Consiglio d’Istituto.

Questi, infatti, esercitava il suo potere deliberante “su proposta della Giunta” per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita scolastica e delle attività della scuola sulle materie analiticamente indicate nel D.Lgs. 297/94.

Si trattava, in buona sostanza, di un “filtro giuridico” che sanciva l’ammissibilità delle decisioni del Consiglio d’Istituto dal momento che i lavori di quest’ultimo organo erano preceduti da un atto di proposta della Giunta Esecutiva.

Approfondimento: ruolo della Giunta Esecutiva con il DPR 416/1974 e con il D.Lgs. 297/94 Il DPR 416/74 nell’istituire gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, agli artt 5 e 6 definisce la composizione della giunta esecutiva e i suoi compiti all’interno del Consiglio d’Istituto di cui è emanazione. I suoi membri decadono e vengono surrogati come previsto per i consiglieri. Il DI 28 maggio 1975  “Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d’istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici”  riprendendo quanto previsto nel DPR 416 all’art. 3 – definisce la composizione della Giunta esecutiva “ Il consiglio di circolo o d’istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva formata secondo le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Della giunta fanno parte il direttore didattico o il preside, che la presiede, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa, la quale: predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso;  designa nel suo seno la persona che, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell’istituto, firma gli ordini d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati””). Il  D.Lgs. 297/94  conferma la predetta composizione della Giunta e i compiti ad essa assegnati art. 8 c. 7 “Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. “c. 8. “Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.” Art. 10 c. 10. “La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere”. L’art.10 del D.Lgs. 297/94 dispone al comma 3 che il consiglio di istituto, esercita il suo potere deliberante “su proposta della giunta” per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola sulle materie analiticamente indicate dallo stesso Decreto legislativo: adozione del regolamento interno;acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;criteri generali per la programmazione educativa;criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;promozione di contatti con altre scuole o istituti;partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali.Il consiglio può discostarsi dalla proposta di giunta con “delibera motivata” (art.2 c.3)

Con l’entrata in vigore dell’autonomia e dei rinnovati poteri del dirigente di cui all’art. 25 D.Lgs. 165/01, di fatto alla Giunta esecutiva vengono sottratti gran parte dei suoi compiti e il D.I. 44/01 ha ridisegnato il perimetro di competenza di questo organo limitandolo di fatto all’ambito della proposta al Consiglio d’Istituto del Piano annuale e, in concorrenza con il dirigente scolastico, delle modifiche parziali al Piano annuale. Tali limiti sono stati confermati dal più recente D.I. 129/2018.

APPROFONDIMENTO: Il ruolo della Giunta Esecutiva ai sensi del D.I. 44/01 e del D.I. 129/2018 Il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 e il successivo D.I. 129/2018 hanno circoscritto le competenze della Giunta esecutiva alla proposta al Consiglio d’Istituto del programma annuale e delle modifiche parziali al programma (compito quest’ultimo che può essere assolto in autonomia dal dirigente scolastico). Il D.I. 44/01 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” all’art.2, comma 3 evidenziava che “L’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale – di seguito denominato “programma” – predisposto dal dirigente scolastico – di seguito denominato “dirigente” – e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione …”  ed all’Art. 6 c. 2 “Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti”. Il successivo D.I. 129/18  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”  all’art 5 c.8 sottolinea che “Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione” ed all’art. 10 c. 3 che “Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d’istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico”.

Anche il  compito  di “curare l’esecuzione” delle delibere del consiglio (art. 10 comma 10 D.lgs 297/94 e art.3 D.I. 28 maggio 1975 )viene superato  a seguito dell’autonomia. È infatti il Dirigente scolastico che assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio (1). La capacità negoziale è esclusiva del Dirigente scolastico (2) al quale, congiuntamente al DSGA, compete la firma sulle reversali d’incasso e sui mandati di pagamento. Ricordiamo infatti che fino al 2001 queste venivano firmate anche dalla persona designata in seno alla Giunta. D.I. 27 maggio 1975 Art. 3 – “Giunta esecutiva c) designa nel suo seno la persona che, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell’istituto, firma gli ordini d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati)”.

E’ inoltre cessato il potere disciplinare della Giunta previsto dal D.Lgs. 297/94 all’ art 10 c. 11. Infatti, il DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07, attribuisce la competenza in materia di disciplina rispettivamente a: consiglio di classe, consiglio di istituto e, in sede di ricorso, all’organo di garanzia interno e regionale.

APPROFONDIMENTO: evoluzione del potere disciplinare della Giunta esecutiva Il  D.Lgs. 297/94 all’ art. 10 c. 11 attribuiva alla Giunta esecutiva poteri disciplinari “La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all’ultimo comma dell’articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe”, chiarendo al comma 12 che “Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno”. Il DPR 235/07, togliendo ogni competenza alla Giunta sui poteri disciplinari, ha specificato all’art. 1 c. 6 che “Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto”.
APPROFONDIMENTO: il ruolo della Giunta esecutiva nella determinazione Organici degli Assistenti Tecnici Il DM 201 del 10 agosto 2000 (art. 4 c 4.1) assegna alla Giunta esecutiva competenze nella determinazione degli organici ATA profilo assistenti tecnici. La dotazione organica di istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d’arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata dalla giunta esecutiva di ciascun Istituto con riguardo al numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d’arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell’anno scolastico 1999/2000, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5”. Così il DM 21/11/2008 all’Art. 5 – Assistenti tecnici 5.1” La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un’unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell’ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalità disponibili nell’ambito dell’istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area”. E ancora il DPR 119 del 22 giugno 2009 (art 3 c.3) “Nei  casi  di  compresenza  durante  le  ore  di  insegnamento tecnico-scientifico, dell’insegnante teorico, dell’insegnante tecnico-pratico e dell’assistente tecnico, può disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva,  la  non attivazione del posto di assistente  tecnico  o  in sostituzione dello stesso l’istituzione di altro  posto  di  assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui  si  valuti  necessaria l’attivazione”. Quanto sopra è stato confermato anche negli anni successivi, ultima la Nota Ministeriale 4410 del 03/04/2020 “La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della Giunta Esecutiva di ciascun istituto”. Pertanto le decisioni da trasmettere in tale materia continuano ad essere assunte della giunta esecutiva.

Note

  1. D. Lgs. 165/01Art.25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche)

c.2 “il  dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

c.4. Nell’àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

  • D.I. 44/2001 Art. 32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
  • Il dirigente, quale rappresentante legale dell’istituto, svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 33.
  • Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell’articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l’attività negoziale connessa alle minute spese di cui all’articolo 17.
  • Il dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.
  • Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell’opera di esperti esterni.

* Dirigente scolastici I.C. “Luigi Pirandello” di Patti e I.C. “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea