Il trattamento dei lavoratori fragili nelle istituzioni scolastiche

Il trattamento dei lavoratori fragili nelle istituzioni scolastiche: compendio normativo

di Leon Zingales e Clotilde Graziano

Lavoratori fragili dichiarati tali da Medici di Medicina Generale oppure competenti organi medico-legali

Il Decreto Legge n.18/2020 “Cura Italia” (convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27) e la Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio) trattano il caso di lavoratori la cui fragilità è certificata da Medici di Medicina Generale oppure da competenti organi medico-legali. Si tratta di soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) nonché di soggetti in condizioni di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Fino a 15 ottobre 2020, l’assenza era considerata come ricovero ospedaliero ed il periodo non era computato ai fini del comporto (Art. 26 comma 2 del Decreto Legge n.18/2020).

Ai sensi dell’art.26 comma 2 bis come modificato con la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, tali lavoratori “A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, con la conversione in legge n. 126/2020 del decreto 104/2020, la tutela concernente le assenze prevista nell’art. 26 non è stata confermata, ergo l’assenza non può essere equiparata a ricovero ospedaliero (conseguentemente è soggetta a trattenuta per i primi 10 giorni) ed è esclusa ai fini del comporto solo se ricondotta alla grave patologia con terapia salvavita.

Con la legge di bilancio, legge n.178/2020recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, al comma 481, dal periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2021viene reintrodotta la tutela stabilita nel decreto “Cura Italia” art. 26, e l’assenza è considerata come ricovero ospedaliero ed il periodo non è computato ai fini del comporto. Poiché al comma 483 è previsto uno specifico stanziamento, al fine da consentire anche un monitoraggio della spesa, in applicazione della norma di legge sopra richiamata, è stata attivata sul SIDI una apposita funzione per la registrazione dei contratti di sostituzione in parola che prevede la tipologia di contratto N19 con apposizione del flag “su lavoratore fragile”.

Tenendo conto chedal giorno 1° marzo 2021 non trova più applicazione la norma in oggetto, la nota prot.325 del 3-03-2021 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Dott. Marco Bruschi ha chiarito che si deve procedere in analogia a quanto esplicitato nella nota 11 settembre 2020, n. 1585.In particolare, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell’attività in presenza già stipulato si intende prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.

Relativamente alla decurtazione per i lavoratori fragili individuati da Medici di Medicina Generale oppure competenti organi medico-legali, si ritiene utile la seguente tabella concernente il trattamento economico:

Riferimento NormativoPeriodoEquiparazione a ricovero ospedaliero
   Art. 26 Legge n.27/2020Dal 17 marzo al15 ottobre 2020SI
        Legge n.126/2020Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020NO
        Legge n.178/2020Dall’ 1 gennaio al 28 febbraio 2021SI
Nota prot.325 del 03-03-2021Dall’1 Marzo 2021NO
APPROFONDIMENTO: Certificazione medica contenente gravi patologie con terapie salvavita A prescindere dall’art.26 della Legge n.27/2020 e da quanto riportato nella tabella precedente, in caso di assenza per grave patologia con terapia salvavita, si deve applicare il CCNL in tutti i periodi. In particolare, nell’art. 17 c.9 del CCNL 2007, si sancisce che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione. Successivamente l’ARAN, con l’O.A. SCU064 del 21/06/2012,ha ribadito che l’art. 17 comma 9 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, rammentando anche la circolare n. 8 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si chiarisce ulteriormente la volontà del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, quali le terapie salvavita, applicando ad esse il trattamento più favorevole. Per quanto concerne la relativa certificazione, la circolare INPS n. 113 del 25 luglio 2013, ha comunicato le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia così come modificate dal decreto ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012. In particolare nel certificato telematico, tra i nuovi campi, è stato introdotto quello che segnala l’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita.  Di conseguenza, ai sensi dell’art. 17 comma 9, è sufficiente il mero barrare da parte del medico curantedel riquadro concernente patologia grave che richiede terapia salvavita per escludere il periodo certificato dal computo.

Lavoratori fragili dichiarati tali da medico competente

La contestuale funzione preventiva/collaborativa e sanitaria associata all’Emergenza Covid rende oggettivamente impraticabile la scelta da parte delle Istituzioni scolastiche di non nominare un medico competente (art.18 del D.lgs. 81/08).

Si tenga in conto che, alla luce dell’attuale emergenza coronavirus, ènecessario assicurare un’attenta e costante sorveglianza sanitaria che deve avere come punto di riferimento assoluto le indicazioni del Ministero della Salute del 29-04-2020(Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività). Il medico competente deve infatti garantire la sorveglianza sanitaria periodica (intesa come ulteriore misura di prevenzione di carattere generale per intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio), fornire informazione e formazione ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio, segnalare al Dirigente scolastico situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, applicare le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Inoltre, per quanto riguarda la funzione preventiva/collaborativa del medico competente, vi è impedimento alla possibilità che sia il solo Dirigente Scolastico (con l’ausilio del RSPP) a valutare la non necessità di effettuare sorveglianza sanitaria per l’assenza di rischi. Non a caso l’art. 28, comma 2, alla lett. e) del D.Lgs.81/08, richiede esplicitamente al Datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa.

Il dialogo tra il Dirigente scolastico ed il medico competente deve essere continuo e la comunicazione tempestiva ai sensi dell’art. 18 c.1 del D.Lgs. 81/08. Il mancato assolvimento degli obblighi di pertinenza, implica sanzioni ai sensi dell’art. 55 c.5 del D.Lgs. 81/08.

TABELLA 1 Obblighi e sanzioni corrispondenti per il Dirigente scolastico in caso di mancato assolvimento della sorveglianza sanitaria prevista, in base al combinato disposto dell’art. 18 e dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi della Legge di Stabilità n. 145/2018. Obblighi (Art. 18 comma 1) Sanzioni ai sensi dell’Art. 55 c.5 a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)] g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)] g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro. sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]

Ai  fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà comunque attivare, a prescindere dal medico competente, la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore indirizzandolo a visita presso Enti competenti alternativi: – l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela; – le Aziende Sanitarie Locali; – i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Sulla base del Decreto 34/2020 (“Rilancio”) e della relativa conversione nella legge n. 77/2020, nell’art. 83 rubricato “Sorveglianza sanitaria”, è stata istituita, fino alla cessazione dell’emergenza, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.Successivamente il DL Milleproroghe 2021 (Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183convertito conLEGGE 26 febbraio 2021, n. 21), per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, ha prorogato (art. 19) fino al 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

All’esito della valutazione del Medico Competente, il lavoratore può essere dichiarato, escludendo per ovvie ragioni il caso di giudizio di idoneità che non comporta alcun provvedimento particolare:

  1. idoneo con prescrizioni

In tal caso è compito del Dirigente scolastico provvedere ad adempiere scrupolosamente alle indicazioni del medico competente esplicitate all’interno del giudizio di idoneità, ad es:fornitura dei dispositivi di protezione individuale reputati necessari, adeguamento degli ambienti di lavoro ovvero dell’organizzazione della prestazione lavorativa.Il mancato assolvimento degli obblighi di pertinenza, implica sanzioni per il Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 55 c.5 del D.Lgs. 81/08, come evidenziato nella seguente tabella.

TABELLA 2 Obblighi e sanzioni corrispondenti per il Dirigente scolastico in caso di mancato assolvimento delle indicazioni del medico competente nel caso, in base al combinato disposto dell’art. 18 e dell’art. 55  del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi della Legge di Stabilità n. 145/2018. Obblighi (Art. 18 comma 1) Sanzioni ai sensi dell’Art. 55 c.5 c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c) d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
  • Inidoneo temporaneamente alla mansione specifica
  • Personale a tempo indeterminato

La circolare ministeriale 11 settembre 2020, n. 1585, con oggetto: “Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato”, nel disciplinare la gestione dei lavoratori che rientrano in tale casistica, prevede che il lavoratore possa richiedere espressamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, previa stipulazione di uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. Si applica in questo caso il CCNI sull’utilizzazione del personale inidoneo del 25 giugno 2008, con riferimento all’Art.3 (modalità ed ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo) ed all’Art.4 (modalità ed ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo).

Per quanto concerne il personale docente ed educativo, il personale può essere adibito alle attività indicate dall’art. 3, comma 1, del CCNI Utilizzazioni (il servizio di biblioteca, l’organizzazione dei laboratori, il supporto didattico ed educativo, il supporto nell’utilizzo di audiovisivi e nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nel PTOF ) che possono essere svolte, secondo la circolare ministeriale 1585 dell’11 settembre 2020. anche in modalità di lavoro agile secondo la legge 81/2017, al fine di salvaguardare l’incolumità del lavoratore.

Il personale fragile che non richiede esplicitamente di essere impegnato in altri compiti dovrà fruire necessariamente di un periodo di malattia “ordinaria” con trattenuta per i primi 10 giorni, secondo le prescrizioni dell’art. 17 commi 1- 4 del CCNL Comparto Scuola, per tutta la durata del periodo di inidoneità. Ovviamente tale malattia ordinaria comporta l’applicazione delle decurtazioni economiche e rilevi ai fini del periodo di comporto, come confermato dagli orientamenti ARAN.

  • Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato è invece escluso dall’applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei e, pertanto, se dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione, dovrà essere collocato in malattia fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea.

APPROFONDIMENTO: Lavoratore fragile inidoneo alla mansione specifica che non richiede utilizzazione altri compiti e non presenta certificato medico Si ritiene illuminante la nota del Direttore Generale dell’USR Sicilia “Inidoneità al servizio del personale della scuola e indicazioni sul trattamento dei lavoratori fragili in riferimento all’epidemia da Covid-19” prot. 28387 del 27-10-2020. In tale nota si precisa che “la circolare Ministeriale 1585/20 fa riferimento allo “istituto giuridico della assenza per malattia”, con tale terminologia quindi richiama indirettamente l’art. 17 del Contratto Scuola. Va considerato tuttavia che il verbo ‘dovere’ usato dalla circolare lascia immaginare che si tratti di una condizione che si deve ‘necessariamente’ verificare, per cui è conseguenziale un provvedimento di malattia d’ufficio, senza che il lavoratore debba far pervenire ulteriore certificazione medica di stato di malattia”. Ergo, in caso di mancata presentazione di certificazione medica, il Dirigente scolastico deve emanare apposito dispositivo di malattia d’ufficio.
  • Inidoneo temporaneamente a qualsiasi attività lavorativa

In tal caso, il Dirigente scolastico dovrà collocare il lavoratore, emanando un apposito dispositivo, in malattia d’ufficio. In questo caso, si applica la trattenuta nei primi 10 giorni e il periodo viene considerato ai fini del comporto.A tal proposito è rilevante l’orientamento applicativo Aran RAL 517, a prescindere dal fatto che sia concernente il settore di Regioni ed autonomie locali, nel quale si evidenzia: “il dipendente dichiarato temporaneamente inidoneo a qualsiasi attività lavorativa, debba essere considerato assente per malattia ai sensi dell’art. 21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Bibliografia

  • Decreto n.18/2020 cd. Cura Italia;
  • Legge n.27 del 24 aprile 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”;
  • Legge n.104 del 5 febbraio1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
  • Legge n.178/2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
  • Nota prot.325 del 3-03-2021 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Dott. Marco Bruschi;
  • Circolare 11 settembre 2020, n. 1585, con oggetto: “Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato”;
  • CCNL 2007 Scuola;
  • Orientamento Applicativo ARAN SCU064 del 21/06/2012;
  • Circolare INPS n. 113 del 25 luglio 2013;
  • Ministero della Salute del 29-04-2020 – Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;
  • Leon Zingales, Scuola in Sicurezza-Realizzazione di un organigramma completo aggiornato all’emergenza Covid19, Susil Edizioni, 2020, ISBN 9788855401265;
  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghidi lavoro”;
  • Decreto Legislativo 3 Agosto2009, n. 106 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile;
  •  Legge di Stabilità n.145/2018;
  • Leon Zingales, Il Medico competente nelle Istituzioni scolastiche, 14 ottobre 2020, Educazione&Scuola, ISSN 1973-252X;
  • Decreto Legge n.34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • Legge 77/2020 – conversione del Decreto Rilancio;
  • Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21;
  • LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
  • CCNI Scuola sull’utilizzazione del personale inidoneo del 25 giugno 2008;
  • Nota del Direttore Generale dell’USR Sicilia Dott. Suraniti prot.28387 del 27-10-2020“Inidoneità al servizio del personale della scuola e indicazioni sul trattamento dei lavoratori fragili in riferimento all’epidemia da Covid-19”.

* Dirigenti scolastici I.C. “Anna Rita Sidoti” – Gioiosa Marea e I.C. “Luigi Pirandello” –Patti