Scuola in zona rossa, docente che svolge la DAD a casa non può usufruire del congedo parentale al 50% per seguire il figlio

da OrizzonteScuola

Di redazione

Zone rosse: aule vuote o semivuote, attività didattiche sospese. Quali agevolazioni per i lavoratori, compresi i docenti alle prese da un lato con la propria situazione lavorativa e dall’altro con i figli, anch’essi alle prese con le videolezioni. Indicazioni puntuali alle segreterie scolastiche provengono dalle FAQ diramate dall’USR Lazio il 18 marzo scorso. Cosa è previsto per il lavoro in modalità agile.

N.B. le risposte si applicano al solo periodo di sospensione delle attività didattiche in  presenza

Quando il docente può svolgere DAD da casa (se prevista da scuola)

D C1: come devo comportarmi se un docente/ATA chiede di avvalersi dei congedi di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021?

R: Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 30 del 2021, il personale che abbia figli conviventi minori di sedici anni che non stiano proseguendo l’attività didattica in presenza ha diritto a lavorare in modalità agile, a condizione che di tale possibilità non si stia avvalendo l’altro genitore e che la prestazione lavorativa possa essere resa in tale modalità.

La predetta disposizione si applica al personale docente, nel senso che potrà chiedere di svolgere la didattica a distanza dal proprio domicilio anziché dalla scuola.

Si applica anche al personale ATA, sebbene la classificazione del Lazio quale “zona rossa” richiede di per sé che il medesimo presti lavoro in modalità agile, anche in carenza dei predetti requisiti, con l’esclusione delle attività “indifferibili” e svolgibili unicamente in presenza, ai sensi dell’articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Nel caso in cui, invece, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile (laboratori, studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali, attività colturali, ecc.), trova applicazione l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 30 del 2021.

Il predetto comma prevede che il personale che non possa svolgere l’attività lavorativa in modalità agile e che abbia figli conviventi minori di quattordici anni, anche di età maggiore
purché disabili certificati, che non seguono in presenza le attività didattiche, ha diritto ad astenersi dal lavoro (congedo), a condizione che di tale possibilità non si stia avvalendo l’altro genitore, godendo di una indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo, ricorrendo le altre condizioni, può essere chiesto anche in caso di figli con età compresa tra 14 e 16 anni, ma senza indennità (comma 5).

Gli assistenti amministrativi non potranno, di norma, avvalersi di tale possibilità, potendo prestare il lavoro in modalità agile.

Non potranno ricorrere al congedo in questione nemmeno i docenti la cui didattica sia assicurata integralmente a distanza, inclusi quelli impegnati esclusivamente sul potenziamento dell’offerta formativa.

Il personale che si avvale del congedo («Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile») dovrà essere sostituito, venendo meno una prestazione lavorativa non assicurabile in modalità agile.

L’articolo 2, comma 9, del decreto-legge stanzia 10,2 milioni di euro per le predette sostituzioni.

Chi deve continuare a lavorare in presenza

D C2: quale personale deve continuare a rendere la prestazione lavorativa in presenza?

R: L’articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 dispone quanto segue: «I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.»

Spetta, pertanto, al dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro individuare le attività ritenute indifferibili e che richiedano la presenza del personale addetto.

Tra queste attività, da svolgere in presenza, rientrano sicuramente:
• le attività didattiche che la scuola decida di svolgere in presenza, perché di natura laboratoriale o finalizzate all’inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali (cfr. domande A3 e A4);
• le attività tecniche e ausiliarie di supporto alle predette attività didattiche;
• le attività tecniche e ausiliarie per la manutenzione delle colture e la gestione del bestiame, nonché le attività di trasformazione, anche nel caso in cui la scuola scelga di svolgere i relativi laboratori a distanza. Ciò poiché, diversamente, le colture o gli animali ne verrebbero danneggiati;
• le attività amministrative che richiedano l’accesso agli archivi cartacei.

Sarà il dirigente scolastico a integrare il predetto elenco con le ulteriori attività che riterrà indifferibili e da svolgere necessariamente in presenza, fermo restando l’obiettivo generale di contenere le occasioni di contagio.

Le FAQ diramate da USR Lazio in data 18 marzo 2021

Altre FAQ riguardano le supplenze e l’organizzazione dell’attività didattica digitale integrata