Nidi, servizi educativi e DM 3 agosto 2020

I nidi, i servizi educativi e il Decreto ministeriale del 3 agosto 2020 nel sistema integrato di educazione e istruzione

di Pietro Boccia 

Il sistema integrato di educazione e d’istruzione con il Decreto ministeriale n. 1012 del 22 dicembre 2017 è entrato in una fase pienamente operativa. Esso accoglie, secondo il D.lgs. n. 65/2017, le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie.

I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:

–  nidi e micro-nidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell’infanzia;

–  sezioni primavera, di cui all’art. 1, co. 630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Le sezioni primavera sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia;

–  servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo.

I servizi integrativi si suddividono in:

a. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
b. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell’educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
c. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo. I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati.

I Poli per l’infanzia

Il D.lgs n. 65/2017, all’art. 3, tratta i Poli per l’infanzia. Nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, i Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e d’istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età. I Poli per l’infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.
Le Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano, per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, la costituzione di Poli per l’infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo a organismi dotati di autonomia scolastica. I Poli per l’infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale d’istruzione e formazione.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili, di cui all’art. 65 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, allo scopo di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino a un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l’acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

Agli oneri, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all’art. 1, co. 202, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse tra le Regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse manifestazioni d’interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia innovativi.

Le Regioni, d’intesa con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse, provvedono a selezionare da uno a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.

Il MIUR, sentita sempre la Conferenza unificata, indice uno specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente a oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni, nel limite delle risorse assegnate e in ogni modo nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione nazionale di esperti, disciplinata, ai sensi dell’art. 155 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, la quale comunica al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per ogni area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato, ai fini del finanziamento. Non spetta, ai componenti della commissione di esperti, alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità, in ogni modo, denominata, né rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso, di cui al presente comma, ai sensi dell’art. 156, co. 6, del D.lgs n. 50 del 2016. Nella programmazione unica triennale nazionale, di cui all’art. 10 del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall’anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientemente energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l’infanzia ai sensi del presente articolo.

I nidi e i micro-nidi

I nidi e i micro-nidi accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. Essi presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo; operano, poi, in continuità con la scuola dell’infanzia.

Il nido è una micro-comunità che riproduce, per ogni bambina e bambino, un reale momento di educazione sociale e di socializzazione. Sono inseriti in una struttura che ha lo scopo di coinvolgerli in attività educative e ludiche, in progetti ed esercizi che favoriscono il loro pieno sviluppo armonico. Le bambine e i bambini che li frequentano, incontrandosi e relazionandosi con altri, vengono fortemente stimolati ad intraprendere iniziative per fare le prime scoperte del mondo circostante. A tale scopo sono, poi, guidati, da educatori professionalmente qualificati.

La normativa che istituisce i nidi, in Italia, con finalità assistenziali è la Legge n. 1044/1971, che li definisce come un “servizio sociale di interesse pubblico”. Il nido è stato fino ad oggi una istituzione di carattere assistenziale, fondato per le esigenze della società moderna, perché la madre ha, pur potendo avvalersi per legge di periodi di assenza dal lavoro durante il primo anno di vita del bambino, difficoltà a provvedere all’assistenza. In tale contesto s’inserisce la nascita del nido, luogo di accoglienza delle bambine e dei bambini dai tre mesi ai tre anni di età.

I nidi, con il D.lgs n. 65/2017, da spazi di assistenzialismo diventano luoghi prevalentemente di promozione delle attività educative, sociali e culturali. Essi dovrebbero, quindi, nono solo affiancare le famiglie attraverso progetti educativi stilati da operatori, professionalmente competenti, per soddisfare i bisogni di ogni bambina e bambino nel rispetto dei tempi della loro personale crescita ma anche offrire spazi di socializzazione e d’interazione sociale, nonché luoghi di promozione culturale per acquisire le mappe emotive e trasformale in cognitive.
La capienza di ogni nido dovrebbe corrispondere ad un adeguato numero di bambine e bambini affinché siano possibile realizzare non solo l’assistenza ma anche, come prevede il D.lgs n. 65, l’educazione e gli apprendimenti. Le zone in cui i nidi dovrebbero essere istituiti sono quelle con una densità di popolazione maggiore. Gli spazi e gli arredi sono gli elementi costitutivi per il buon funzionamento dei nidi. Gli spazi devono essere separati, vale a dire quelli per i pasti e per il riposo in alcuni luoghi, ben curati e aperti al controllo anche dei genitori, e quelli per le attività educative e creative, disposti in ambienti appropriati. L’arredamento (arredi, materiali e giocattoli) deve, al di là del rispetto della sicurezza, essere non solo accogliente e rassicurante, ma anche, per evitare eccessivi stimoli, sobrio.
L’ambiente di un nido deve, dunque, incoraggiare a sviluppare la fantasia, la curiosità e la creatività in un’atmosfera accoglienze e serena. Infine, alcune attrezzature come gli scivoli e così via bisogna postarli all’aperto.
Il nido, se opera all’esterno dei centri storici, è per legge obbligato ad avere uno spazio esterno; in tal caso il giardino, con verde e con attrezzature adeguate, deve avere, come perimetro, almeno uno spazio equivalente a quello interno.
Il d.lgs n. 65/2017 istituisce anche il micro-nido. Le esperienze di micro-nidi, in Italia, sono le ‘tagesmutter’ trentine o “mamme di giorno”, le quali, ispirandosi ad esempi dei Paesi del Nord Europa, accolgono e accudiscono le bambine e i bambini di età inferiore a tre anni nel proprio appartamento, per occuparsene, con un riscontro economico, mentre i genitori lavorano. Tali esperienze ed esempi, con il d.lgs. n. 65/2917, vengono riconosciuti, in Italia, a livello nazionale.

Le “sezioni primavera”

Le “sezioni primavera” vengono alla luce all’indomani della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali del 14 giugno 2007; in tale circostanza si raggiunge un accordo-quadro per avviare la sperimentazione di “sezioni primavera”, cioè di strutture educative ideate e destinate alle bambine e ai bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi. Tali sezioni sono istituite, prendendo spunto dalla legge n. 53 del 2003; da un lato, s’intende dare una risposta all’esigenza di ostacolare le conseguenze dell’anticipo dell’età di accesso alla scuola dell’infanzia e, dall’altro, di rispondere credibilmente alla domanda dei servizi educativi per i bambini che hanno meno di tre anni. Tali esperienze già, in verità, sono presenti in alcune Regioni italiane, soprattutto in Emilia-Romagna. Le modalità di attivazione sono previste dalla Nota del Ministero della pubblica istruzione del 21 giugno 2007.
Nelle sezioni primavera, a livello organizzativo, operano soggetti con titoli di studio, rilasciati e richiesti in base alle vigenti normative di legge. In ogni sezione gli operatori sono: due educatrici a tempo pieno; un inserviente a tempo pieno; due inservienti, che sono condivise con la scuola dell’infanzia; una cuoca e un aiuto/cuoca.
L’organizzazione della sezione primavera è, poi, predisposta in funzione di un gruppo di bambini (minimo quindici e massimo venti) della stessa età. Anche gli spazi devono essere adeguati. È, inoltre, importante nelle “sezioni primavera”, per quanto concerne i piani di lavoro, la predisposizione del cosiddetto “progetto pedagogico ad hoc”. Questo permette, infatti, di organizzare un processo di “apprendimento attraverso un ambiente di cura educativa”, consentendo alle educatrici di rivolgere l’attenzione ai temi non solo dell’accoglienza, del benessere e della corporeità, nella prima infanzia, ma anche a quelli dell’acquisizione delle primissime forme di linguaggio e dell’attività creativa.
Le “sezioni primavera” hanno, così, con il D.lgs. n. 65/2017 (sistema integrato di educazione da zero a sei anni), superato la fase di sperimentazione e, stabilizzandosi e istituzionalizzandosi, possono essere aggregate anche alle scuole dell’infanzia. Esse, come recita l’art. 1, co. 630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, accolgono le bambine e i bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età.
Le “sezioni primavera” rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia. Per gli adempimenti delle “sezioni primavera” si richiama quanto previsto nell’accordo raggiunto in Conferenza unificata il 27 luglio 2017 – Atto n. 86/2017.

I servizi integrativi per l’infanzia

I servizi integrativi concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo. Essi si distinguono in: spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell’educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono, invece, essere gestite anche dallo Stato.
La scuola dell’infanzia, di cui all’art. 1 del D.lgs 19 febbraio 2004, n. 59 e all’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e d’istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l’infanzia e con il primo ciclo d’istruzione. Essa, nell’ambito dell’assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull’autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni.

Nei servi integrativi per l’infanzia è fondamentale, come attività, quella ludica. Questa non solo nell’uomo, ma anche negli animali, è, durante l’età evolutiva, la forma più naturale e spontanea di socializzazione. Nella prima infanzia, il bambino gioca con qualsiasi oggetto e, quando ottiene risposte alle sue azioni (rumori e movimenti), sembra divertirsi e, nello stesso tempo, manifestare curiosità e interesse. In un secondo tempo, al gioco individuale (senso-motorio e di esercizio) subentra quello sociale (praticato con gli altri e con precise regole).

Il gioco è stato storicamente, partendo dal filosofo greco, Platone, sempre pensato come un indubbio strumento educativo; esso ha, anzi, acquisito un valore centrale per la formazione degli uomini. Soltanto recentemente l’attività ludica è stata, però, studiata, in particolare da due pionieri delle ricerche sullo sviluppo infantile, Jean Piaget e Sigmund Freud, con rigore scientifico. I due studiosi hanno messo in evidenza che essa inizia quando il bambino prende coscienza dell’esistenza delle persone e delle cose che lo circondano.

Il Decreto ministeriale del 3 agosto 2020 – Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”.

Il Decreto ministeriale del 3 agosto 2020 fissa le indicazioni organizzative specifiche per la fascia da 0 a 6 anni, allo scopo di sostenere l’accelerazione e lo svolgimento delle attività in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza; vengono assicurati i consueti tempi di erogazione e l’accesso allo stesso numero di bambini, secondo le normali capienze.

Viene prevista nel Decreto ministeriale una particolare attenzione al benessere delle bambine e dei bambini con gruppi/sezioni stabili da organizzare in maniera tale da essere identificabili attraverso l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, insegnante e collaboratore; tutto ciò allo scopo prioritario sia di facilitare l’adozione delle misure di contenimento di eventuali casi di contagio sia per circoscriverne l’impatto sull’intera comunità scolastica.

L’organizzazione degli spazi deve, secondo il Decreto, prevedere aree organizzate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, sia attraverso una diversa disposizione degli arredi, per permettere di realizzare le esperienze quotidianamente proposte, sia nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, con l’impiego di un materiale ludico-didattico (oggetti e giocattoli assegnati esclusivamente a specifici gruppi/sezioni). E’ ritenuto di fondamentale importanza anche valorizzare l’uso degli spazi esterni e di tutti quelli disponibili ad essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e di gioco.

Il Decreto ministeriale del 3 agosto 2020 recita che i sottoscrittori del documento, ciascuno secondo le proprie competenze in materia di Sistema integrato da 0 a 6 anni, s’impegnano, per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, laddove necessario, non solo a verificare la possibilità d’individuare ulteriori figure professionali, ma anche di prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili.
Il Ministero, per quanto concerne le scuole dell’infanzia statali, sta già operando, in tal senso, per incrementare l’organico. Sono, poi, previsti dal Decreto ministeriale anche momenti di formazione/informazione specifica del personale. Come attenzione all’accoglienza delle bambine e dei bambini, sono previsti, compatibilmente con gli spazi a disposizione e preferibilmente all’esterno, punti di ingresso e di uscita differenziati. Si stabilisce che ad accompagnare i bambini deve essere un solo genitore; ciò deve avvenire nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, compreso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Il Decreto precisa, comunque, che tutto il personale deve indossare la mascherina, mentre le bambine e i bambini non sono tenuti ad utilizzarla. Si può impiegare un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura, affinché siano facilitate le misure organizzative adeguate al contenimento del contagio. Non è necessaria, per quanto concerne l’accesso delle bambine e dei bambini alle strutture educative, la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso. Tutti (bambini e personale) non devono, però, avere una sintomatologia respiratoria o una temperatura corporea oltre i 37.5° C; non devono, inoltre, essere stati in quarantena o isolamento domiciliare né avere avuto contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Anche l’igiene personale è un elemento distintivo del percorso educativo delle bambine e dei bambini all’interno dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia; tale prassi deve essere inserita nelle routine che cadenzano la giornata per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, in base al loro grado di autonomia e consapevolezza. Il Decreto ministeriale si conclude, ponendo una particolare attenzione e cura sia alla realizzazione di attività inclusive sia alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutte le bambine e i bambini.