Reclutamento 2021. La patata bollente nelle mani del ministro Bianchi

da Tuttoscuola

Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi dovrà intervenire presto, molto presto, per evitare che il DL 44 del 1° aprile stravolga completamente i concorsi ordinari banditi l’anno scorso per il reclutamento di quasi 47mila posti, di cui per primaria 10.937, infanzia 1.926 e secondaria di I grado 15.856 e II 17.144.

Una semplice presa d’atto di quanto disposto da quel decreto legge potrebbe compromettere non solo tutte le previsioni per il reclutamento dei docenti su una quota consistente di quei 47 mila posti per l’anno prossimo, ma anche stravolgere aspettative di centinaia di migliaia di candidati che da tempo si stanno preparando per i concorsi e aprire un contenzioso con scenari dagli effetti imprevedibili.

Il ministro Bianchi è chiamato forse alla prova più difficile dall’inizio del suo mandato: da come ne uscirà dipende forse una bella fetta della credibilità di innovatore che si sta costruendo, così come delineata dalle linee programmatiche presentate appena un mese fa.

L’articolo 10 del decreto legge, con il lodevole intento di ridurre i tempi di reclutamento del personale, prevede modalità semplificate di svolgimento delle prove, ma per la scuola quella semplificazione potrebbe invece provocare – paradossalmente – un prolungamento dei tempi di svolgimento. Cerchiamo di approfondire meglio una questione quanto mai intricata.

Le ambiguità in merito sono soprattutto contenute nel terzo comma dell’articolo 10 che per concorsi di cui “sono pubblicati” i bandi prevede, in particolare, “qualora non sia stata svolta alcuna attività”, “la fase di valutazione dei titoli”, “dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti” e “riaprendo i termini di partecipazione”, nonché “l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale”.

L’articolo non fa mai menzione di prove preselettive, pur previste dai bandi ordinari della scuola già pubblicati l’anno scorso, e sembra averle sostituite con la sola valutazione dei titoli.

Si parla, a proposito della fase di valutazione dei titoli, di riapertura dei termini di partecipazione al concorso, un ulteriore elemento non funzionale alla riduzione dei tempi.

La previsione di una sola prova scritta è indubbiamente finalizzata a semplificare e ridurre i tempi, in particolare per il concorso ordinario della secondaria il cui bando prevede attualmente due prove scritte (precedute ovviamente da una prova preselettiva dove è necessaria).

Esaminiamo gli aspetti controversi del comma in questione nei seguenti articoli:

Concorsi scuola ordinari: nessuna attività svolta? Non è così
Preselettiva o valutazione dei titoli per accedere allo scritto
Preselettiva e valutazione dei titoli a confronto