Barriere architettoniche, credito per ora non cedibile

Barriere architettoniche, credito per ora non cedibile

Il Sole 24 Ore del 09/04/2021

Con la legge 17/2020 il legislatore, modificando il comma 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, ha introdotto la possibilità di avvalersi del bonus 110% anche per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986 se effettuati in favore di disabili e di soggetti che superano il sessantacinquesimo anno di età.

In pratica, quelli su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche su singole unità immobiliari e su parti comuni, come ascensori e montacarichi e finalizzati a realizzare ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, in base all’articolo 3, comma 3, della legge 104/92 (circolare 19/E/2020). Va detto che la costruzione normativa, riconducendo il beneficio alla presenza di interventi di cui al comma 1 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, ovvero agli interventi “trainanti” di tipo “ecobonus”, di fatto esclude la possibilità di avvalersi del beneficio previsto ove l’intervento trainante sia di tipo “sismabonus”. Una scelta inspiegabile, considerando che queste opere risulterebbero più accostabili ai lavori trainanti di carattere antisismico e non a quelli di tipo energetico.

Oltre a questo, tuttavia, rimangono invece due temi aperti, il primo di carattere soggettivo, il secondo relativo alla cedibilità del credito d’imposta connesso al beneficio.
Riguardo al primo tema, la circolare 19/E/2020 chiarisce (relativamente, però, alla detrazione prevista precedentemente in termini ordinari del 50%) che «la detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori». Considerata l’attualità della circolare, sarebbe quindi opportuno un chiarimento delle Entrate circa l’applicabilità del superbonus per interventi su edifici dove non risiedono né persone disabili, né persone di età superiore a 65 anni.

Riguardo al secondo tema, cioè la cedibilità del credito d’imposta connesso al beneficio, l’articolo 121 del Dl 34/2020 richiama ai fini della cessione del credito, solo i crediti d’imposta relativi agli interventi di «recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b)», ma non quelle della lettera e), riferibili all'”eliminazione delle barriere architettoniche” non ammettendo quindi la cessione del credito per gli interventi di questo tipo effettuati nel 2021. Questi ultimi risulterebbero cedibili invece nel 2022 per via di quanto previsto dal comma 7-bis dell’articolo 121 (norma di chiusura) che prevede l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 121 ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.

Sul tema, preso atto del chiarimento dell’agenzia Entrate reso con la guida al superbonus 110% (aggiornata a marzo 2021): «l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche», considerato il disposto normativo, un intervento di coordinamento da parte del legislatore è auspicabile.