Alunni disabili, vanno comunicati solo i dati strettamente necessari persino se a chiederli è un Ispettorato

da Il Sole 24 Ore

di Pietro Alessio Palumbo

Le comunicazioni relative ad alunni con disabilità anche quando avvengono tra scuole o altre amministrazioni, possono determinare un’indebita circolazione di informazioni personali. In particolare di dati relativi allo stato di salute dell’alunno, non necessari al fine di fornire un riscontro a procedure amministrative ordinarie o altre richieste. In sostanza può realizzarsi una “abusiva” violazione di precisi obblighi di riservatezza personale – ha chiarito il Garante Privacy con il recente provvedimento 67/2021 – che non solo va sanzionata pecuniariamente ma anche pubblicata sul sito web dell’Autorità a titolo di “sanzione accessoria”.

I dati trasmessi “in chiaro”
Un ufficio scolastico era stato “denunciato” al Garante a seguito di un esposto all’Ispettorato della Funzione pubblica in merito a presunte gravi irregolarità commesse da un istituto scolastico nell’attribuzione delle ore di sostegno. Nell’istruttoria inviata all’Ispettorato, l’ufficio aveva trasmesso molte carte compresa la documentazione “in chiaro” contenente lo stato di disabilità di un alunno della scuola.

Il diritto alla riservatezza dell’alunno disabile
Ha ricordato il Garante che in materia di gestione di dati personali effettuata in ambito pubblico, il trattamento può dirsi lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale oppure per l’esecuzione di un compito di interesse collettivo connesso all’esercizio di pubblici poteri. E con riguardo alle categorie particolari di dati personali, inclusi quelli relativi alla salute, il trattamento è consentito unicamente quando assolutamente indispensabile.

In proposito il legislatore nazionale ha stabilito che i trattamenti in questione sono ammessi solo quando sussiste adeguata tutela del diritto fondamentale alla riservatezza del soggetto coinvolto; in special modo se trattasi di un minore.

Il trattamento dei dati personali deve quindi avvenire “minimizzando” le informazioni e limitando l’operazione in argomento a quanto strettamente necessario o addirittura imprescindibile.

Mai dati superflui
Può quindi dedursi che pur essendo l’amministrazione scolastica certamente tenuta a rappresentare all’Ispettorato tutti gli elementi utili a chiarire gli aspetti relativi alle modalità di assegnazione delle cattedre di sostegno, deve però fornire il riscontro senza comunicare i dati personali degli alunni disabili coinvolti; o comunque disponendo i migliori accorgimenti ragionevoli e possibili.

E certamente non può definirsi indispensabile – in riscontro a una richiesta di chiarimenti per presunte irregolarità sull’attribuzione di ore di sostegno – comunicare all’Ispettorato della funzione pubblica il codice diagnostico indicativo della disabilità di un determinato alunno ovvero il rifermento a parametri di “gravità” disciplinati dalla nota legge 104 sui diritti delle persone affette da disabilità.