Ferie del personale Covid

Ferie del personale Covid: ricognizione normativa

di Clotilde Graziano e Leon Zingales *

  • Personale Covid

L’art. 231 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto l’introduzione dall’interno della comunità scolastica del personale COVID con incarichi fino al termine delle lezioni.

Art. 231 bis – Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza   1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2: a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all’alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi131; c) prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni. 2. All’attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso. 3. Il Ministero dell’istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

L’Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2020 n. 83 “Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”  ha previsto che i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali (USR) attivasserol’organico Covid, per il solo anno scolastico 2020/2021 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche.

Tali supplenze sono state trattate come supplenze temporanee conferite utilizzando le graduatorie di istituto. Pertanto la disciplina delle ferie è quella specifica del personale che presta servizio su supplenza breve.

  • Ferie del personale Covid

Per docenti e ATA che prestano servizio su una supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche vige la disciplina contenuta nell’art. 19 del CCNL 2007. Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dunque ai giorni contenuti nel contratto (e non alle ore di servizio settimanali quando si tratta di spezzone orario). Nel computo delle ferie non rientrano i giorni fruiti come permesso non retribuito o per altri motivi.

Art.19 c.2 CCNL 2007   Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto

A modificare la norma contrattuale è intervenuta la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha esteso a tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato e determinato) l’obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. In particolare l’art.1 comma 54 della suddetta legge,facendo cessare disposizioni normative e contrattuali più favorevoli (art 19 CCNL),ha disposto che le ferie non dessero luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, potrà ricevere il compenso per le ferie non godute limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle stesse.

Art.1 Legge 228 del 24 dicembre 2012 ………………………………………………………….. 54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni  definiti  dai calendari scolastici regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinati agli scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore  a  sei  giornate  lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che  se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri  aggiuntivi  per  la finanza pubblica. 55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non  si applica al personale docente e amministrativo, tecnico  e  ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino  al  termine delle  lezioni  o  delle  attività didattiche,  limitatamente  alla differenza tra i giorni  di  ferie  spettanti  e  quelli  in  cui  e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono  essere  derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

La nota n. 72696 del 4 settembre 2013, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha esplicitato che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi.Il personale docente, quindi, deve essere considerato in ferie «d’ufficio» nei suddetti periodi.

Ferie del personale Covid DocenteFerie del personale Covid ATA  
I docenti sono considerati in ferie d’ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, eventuali giornate deliberate dai Consigli d’Istituto) ma rimane loro una differenza tra quanto spettante e quanto fruito che potrà essere legittimamente monetizzata. In particolare l’USR Lazio (regione nella quale le attività didattiche terminano l’8 giugno), con il Decreto di Modifica all’assegnazione di ulteriori contratti di personale docente e ATA del 04/02/2021 ha valutato che i contratti sino all’8 giugno (per scuola primaria e secondaria) e quelli fino al 30 giugno (scuola infanzia) non consentono di fruire ferie per, rispettivamente, 10 e 11 giorni. I calcoli sono validi nel caso di contratti corrispondenti all’inizio delle lezioni. In caso contrario, è necessario computare in base all’inizio effettivo.I collaboratori scolastici o altro personale ATA dovranno obbligatoriamente fruire delle ferie spettanti entro la conclusione del contratto e ciò è sempre possibile stante la vigente norma contrattuale. Non a caso l’USR Lazio, con il Decreto di Modifica all’assegnazione di ulteriori contratti di personale docente e ATA USR Lazio del 4 febbraio 2021, ha precisato che il personale collaboratore scolastico può sempre fruire le ferie, salvo il caso di interruzioni imprevedibili del contratto, e, dunque, non può chiedere di monetizzare quelle non fruite

A prescindere dalla possibilità di monetizzazione, bisogna rammentarel’Orientamento Applicativo SCU_093 ARAN del 15 luglio 2015 che evidenzia come la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore. Difatti “in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.

Recentemente, il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13613 del 2 luglio 2020, i cui punti considerati più rilevanti sono evidenziati nell’approfondimento.

Approfondimento: contenuti rilevanti della Sentenza n. 13613 del 2 luglio 2020 a) Sussiste “il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite; b) Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato “un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata)”; c) Il Datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia “effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse, nella specie alla cessazione del rapporto di lavoro”.  

Bibliografia

  • Legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • L’Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2020 n. 83;
  • CCNL 2007;
  • Legge 228 del 24 dicembre 2012;
  • Nota n. 72696 del 4 settembre 2013 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • Decreto USR Lazio del 4 febbraio 2021 di Modifica all’assegnazione di ulteriori contratti di personale docente e ATA;
  • Orientamento Applicativo ARAN SCU_093 del 15 luglio 2015;
  • Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 13613 del 2 luglio 2020.

* Dirigenti Scolastici Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello”, Patti ed Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, Gioiosa Marea