Moneta complementare e Banca ore

Applicazione della moneta complementare nelle Istituzioni scolastiche: la banca ore

di Leon Zingales (1) e Lorenzo Fioramonti (2)

La moneta complementare

La moneta complementare consta essenzialmente in uno strumento di compensazione multilaterale e nasce dall’esigenza di instaurare dei rapporti tramite un metodo di pagamento alternativo, convenzionalmente accettato da tutti gli appartenenti al circuito, al fine di superare i limiti della moneta tradizionale, consentendo: aumento della capacità di spesa con effetto espansivo,  diminuzione dei  costi di intermediazione  finanziaria, superamento di difficoltà finanziarie temporanee che possono avere conseguenze economiche esiziali. Tale paradigma è sempre valido, ma soprattutto lo è in un periodo di profonda crisi economica come quello attuale.

La moneta complementare ha dunque come punto di forza il credito fiduciario, poiché supera i vincoli intrinsecamente connessi alla moneta fisica, fornendo la liquidità mancante agli aderenti al circuito, rafforzando contestualmente identità e coesione nella comunità. Il modello di moneta locale è infatti circolare, creando un nuovo paradigma economico basato sulla mutua collaborazione e condivisione di valori comuni.

Una moneta complementare normalmente non può essere convertita in moneta corrente, e deve essere utilizzata solo all’interno di un circuito a bassa concorrenza creato ad hoc per il suo utilizzo. Non essendo convertibile in valuta corrente, non vi può essere l’obiettivo di tesaurizzazione e quindi vi sarà il progressivo tendere verso un saldo prossimo allo zero.

L’art. 128 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea recita che “Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale”. La moneta complementare non può essere dunque utilizzata come moneta legale (imponendone il corso forzoso, ossia l’obbligo legale di accettare il buono in pagamento), ma non vi è alcuna violazione nel momento in cui viene utilizzata come strumento di scambio e di riserva di valore, cioè come moneta in senso economico. Di conseguenza, le monete complementari sono perfettamente legittime e non possono intendersi automaticamente come progetti di frantumazione dell’unità monetaria europea.

Oltre alle monete locali (circuito WIR, sistema Sardex), esistono altre forme di valute complementari quali: banca ore, buoni sconto, sistema a punti. Diverse forme di moneta ma un fine unico: favorire gli scambi in un sistema con valori condivisi.

La banca ore: sviluppo di senso di comunità

Considerata una comunità con valori condivisi, la banca ore consta essenzialmente in un portafoglio virtuale di ciascun componente che si alimenta grazie alle ore dedicate e che sarà disponibile successivamente, in un processo multilaterale di compensazione.In questo senso, la banca ore serve ad accrescere il senso di comunità come definito da Sarason, ossia”la percezione di similarità con altri, una riconosciuta interdipendenza, una disponibilità a mantenere tale interdipendenza offrendo o facendo per altri ciò che ci si aspetta da loro, la sensazione di appartenere a una struttura pienamente stabile e affidabile“.

Nella banca ore, la misura del valore degli scambi è un valore paritario quantizzato precedentemente prestabilito, in generale la tradizionale ora temporale; l’obiettivo finale è la produzione di capitale sociale, relazionale, comunitario rafforzando una connessione emotiva condivisa. In quest’ottica,ogni ora della banca trascende il mero Kronos (tempo quantitativo e mercificabile), ma diviene Kairos, assumendo dunque un valore qualitativo di sensibilità comunitaria e responsabilità condivisa.In questo approccio, ogni componente può partecipare e dare il proprio contributo alla vita della comunità in un rapporto di reciprocità (seconda dimensione del senso di comunità come definito da McMillan e Chavis).

Gli scambi saranno gestiti da un soggetto intermediario che dovrà gestire l’interazione e la rete sociale facendo incontrare domanda ed offerta in un’ottica di equilibrio di opportunità e necessità, ossia la Banca del Tempo. Spetterà a tale banca assegnare ad ogni componente della rete un libretto virtuale degli assegni, l’elenco di offerte (servizi, attività, saperi) e recapiti degli altri appartenenti al circuito, ed un conto corrente ove, al posto del denaro, verranno depositate (o prelevate) ore.

La banca ore nelle Istituzioni scolastiche: riferimenti normativi

Già con la Circolare INPS n.39 del 17 febbraio 2000 è stato analizzato l’Istituto della banca ore, come strumento per la gestione della prestazione lavorativa, evidenziandone la coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo. In verità, tale istituto era stato già previsto in talune contrattazioni collettive (chimici, metalmeccanici, del commercio, bancari) introducendo esplicitamente, fra le varie innovazioni in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, l’accantonamento delle ore eventualmente prestate in più oltre l’orario normale da recuperare mediante riposi individuali. In un tale approccio la banca ore assurge a strumento a favore del lavoratore per assicurare un’innovazione del lavoro individuale, favorendo contestualmente un’organizzazione efficiente ed efficace dell’Azienda/Pubblica Amministrazione.

Circolare INPS n.39 del febbraio 2000: istituto contrattuale “banca ore” L’istituto contrattuale della “banca ore” è uno strumento per la gestione della prestazione lavorativa. Consiste nell’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l’orario normale, la cui entità è definita dalla contrattazione. Nel corso dell’anno il singolo lavoratore potrà attingere dal suddetto conto per godere di riposi compensativi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. La “banca ore” s’inserisce nel quadro normativo vigente in Italia in materia di orario di lavoro, con riferimento anche ai criteri indicati dalla CEE in materia di orario di lavoro normale e straordinario e, più in generale, sulla flessibilità di orario.

Relativamente alle Istituzioni scolastiche, malgrado Il CCNL Scuola non preveda l’istituto della banca ore, è possibile inserire tale istituto all’interno del contratto integrativo d’Istituto. La banca delle ore a credito/debito consta essenzialmente in crediti/debiti di ore aggiuntive di lavoro prestate/chiestedal personale.Sia nel caso di debiti da pagare che di crediti da riscuotere, tutto deve essere organizzato secondo le modalità previste dalla contrattazione d’Istituto, con regolamento deliberato dagli organi collegiali ed approvato in sede di contrattazione integrativa. In tale regolamento deve essere formalizzato un Contratto di solidarietà dell’Istituzione Scolastica che aderiscano ad uno scambio, per compensazione, tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti e le ore di permessi brevi o altro, secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa d’istituto.

Per quanto riguarda le ore a debito dei docenti, è conveniente prevedere la percentuale massima delle ore che può essere recuperata con attività di recupero ovvero potenziamento svolte con gli alunni con difficoltà appartenenti alla classe del docente, sia in orario curriculare che extra curriculare.

Inoltre, per il personale che presta servizio su più plessi, bisogna prevedere la percentuale minima delle ore da recuperare nel medesimo plesso ove sono conteggiate le ore di debito.

L’andamento dell’Istituto banca ore deve essere monitorato in itinere al fine di favorirne l’utilizzo, nella consapevolezza che il buon funzionamento è subordinato a garantire efficienza nell’organizzazione, associata al principio di sussidiarietà.

Poiché sempre più scuole, per venire incontro alle esigenze di organizzare le sostituzioni del personale, ad esclusione degli scioperi e delle assemblee sindacali, ricorrono a questo importante sistema si comprende il contenuto della nota ministeriale prot. n.392 del 18-03-2021.

Tale nota ha fornito istruzioni operative per la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche nell’ambito dell’emergenza del coronavirus, in tutti i casi ove non fosse possibile ricorrere alle forme di lavoro agile. In particolare, ha previsto che i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del Decreto Legge 18/2020, disponessero, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione di taluni strumenti, tra i quali è stata esplicitamente enumerata la banca ore.

Nell’approfondimento un fac-simile di regolamento banca ore per i Docenti, facilmente adattabile anche per il personale ATA.

APPROFONDIMENTO: Fac-simile REGOLAMENTO BANCA ORE Docenti Finalità del presente regolamento Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri di regolamentazione del funzionamento della banca ore, nel rispetto della normativa vigente. Tale regolamento fa parte della contrattazione Integrativa d’Istituto approvata in data XXX ed è stato deliberato dal Collegio dei Docenti in data XXX e dal Consiglio d’Istituto in data XXX. Principi di riferimento L’utilizzo della banca ore dovrà tener conto dei seguenti principi di riferimento: – solidarietà e collaborazione all’interno della comunità educante; – principio di sussidiarietà; –  tutela della sicurezza, della salute e del diritto all’istruzione di tutti gli alunni; – efficienza ed efficacia dell’organizzazione didattica. Le sostituzioni dei docenti assenti hanno lo scopo primario di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni. Il docente incaricato dal dirigente scolastico o dal suo delegato di sostituire un collega assente è responsabile della classe assegnatagli per tutto l’orario della sostituzione. Art. 1. Contratto di solidarietà Viene formalizzato, mediante questo regolamento, un Contratto di solidarietà tra tutti i docenti dell’Istituzione Scolastica che aderiscano volontariamente, nell’ambito di un processo di compensazione basato sui principi della moneta complementare. Ciascun docente è titolare di un conto individuale in cui saranno immesse e prelevate le ore. Nel caso di docente che presta servizio su più plessi, il 75% delle ore dovranno essere restituite (se debito) o recuperate (se credito) nel medesimo plesso, nell’ambito di un accordo con i rispettivi coordinatori di plesso. Art. 2. Banca ore – Credito Le ore che possono essere conteggiate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle rese per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l’orario di servizio (sostituzione di docenti assenti, attività di pre-scuola o post scuola, ecc.).. L’utilizzo delle ore accantonate può avvenire in due modalità differenti: tramite permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL;recupero qualora la classe si trovi in viaggio d’istruzione o si trovi impegnata in attività che non richiedono la presenza del docente in questione. Art. 3. Banca ore – Debito A ciascun docente vengono segnate anche le ore di Banca ore prese a debito. In tal caso e se non ci sono particolari problemi organizzativi della scuola, le ore devono essere recuperate secondo le seguenti modalità: almeno il 50% delle ore deve essere restituito alla Scuola quando se ne presenta la necessità (es. sostituzioni docenti assenti);la restante parte può essere recuperata con attività di recupero, potenziamento, eccellenza nei confronti di alunni  del docente, sia in orario curriculare che extra curriculare. Art. 4. Durata del regolamento La durata del regolamento ha validità per tutto l’anno scolastico. Il calcolo delle ore a debito e credito viene computato dai responsabili di plesso. Di tale calcolo i responsabili di plesso forniscono un report ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritiene necessario. I docenti dovranno tenere comunque un calcolo individuale. Al 31 maggio di ciascun anno scolastico si azzerano i debiti o i crediti secondo le modalità previste dal successivo Art.6. Art. 5. Diritti e doveri La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze organizzative della scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica che la scuola ha in uso ed essere autorizzate dal Dirigente scolastico o dai responsabili di plesso. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato può decidere di procrastinare il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate nel caso di contingenti situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili e comunque in presenza di valide motivazioni. Art. 6. Bilancio a fine anno scolastico L’andamento della banca delle ore viene monitorato al fine di favorirne l’utilizzo individuando eventuali modalità aggiuntive ad integrazione del presente regolamento. Pertanto, tutti i conti della banca delle ore siano esse a credito o a debito, devono essere pareggiati e chiusi entro il 31 maggio di ciascun anno scolastico. Tutti i docenti ed il Dirigente scolastico si impegnano a verificarne e confermarne la validità al termine dell’anno scolastico in corso. 

Possibili sviluppi in un’ottica di comunità solidale – verso una scuola per stare bene

Nell’ambito di un processo di condivisione della comunità educante possono essere sperimentate iniziative di donazione, con l’alto valore simbolico di trasformare la moneta non spesa (ore di credito) da potere d’acquisto a facoltà di dono. In altre parole, la possibilità da parte del personale di donare una percentuale di ore di credito a colleghi con particolare stato di necessità (per situazioni personali contingenti) che il Dirigente scolastico può distribuire in base alle richieste, garantendo ovviamente l’anonimato.Tutto ciò serve a creare un valore aggiunto sociale nella realizzazione di un orizzonte di senso all’interno dell’Istituzione Scolastica di riferimento.

Si precisa che il processo di donazione, seppur nell’ambito delle ferie, pur non essendo inserito nel CCNL Docenti, è stato esplicitamente previsto nell’art.14 del CCNL 2016-2018 dei Dirigenti scolastici.

Approfondimento: Art.14 CCNL 2016-2018 Dirigenti scolastici – Ferie e riposi solidali 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, i dirigenti possono cedere, in tutto o in parte, ad un altro dirigente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni sia nel caso di articolazione su 6 giorni;  b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 13 (ferie e festività). 2. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, può presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i dirigenti l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. 4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

(1) PhD, Dirigente scolastico I.C. “Anna Rita Sidoti”, Gioiosa Marea

(2) PhD, Docente Universitario, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Bibliografia

  • Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
  • CCNL Scuola;
  • Lorenzo Fioramonti, Un’economia per stare bene. Dalla pandemia del Coronavirus alla salute delle persone e dell’ambiente, Chiarelettere, 2020;
  • S. B. Sarason in The psychological sense of community: Prospects for a community psychology. San Francisco, CA: Jossey-Bass (1974);
  • Circolare INPS n.39 del 17 febbraio 2000;
  • Nota ministeriale prot. n.392 del 18-03-2021 “Emergenza sanitaria Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”;
  • Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
  • Nota dipartimentale 323/2020 “Personale ATA istruzioni operative emergenza COVID 19”;
  • CCNL 2016-2018 dei Dirigenti scolastici.