Prof, il giallo della formazione

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da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Il piano nazionale di resistenza e resilienza (Pnrr) prevede 800 milioni di euro per la formazione del personale scolastico. E nemmeno un centesimo per retribuire il personale obbligato a frequentare i percorsi formativi. Nella prima stesura del Pnrr era stato reintrodotto il collegamento diretto tra l’acquisizione dei crediti formativi e i meccanismi di progressione di carriera. Ma questa previsione è stata cassata all’ultimo minuto. È probabile, però, che un qualche riferimento a questo collegamento rispunterà nell’atto di indirizzo che darà il via alle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro.

La questione è molto delicata perché tocca un nervo scoperto: la piaga del lavoro straordinario non retribuito del personale docente. Una prassi deteriore che rischia di peggiorare ulteriormente proprio per effetto della obbligatorietà della formazione. Prima dell’avvento della legge 107/2015 questo stato di cose rimaneva celato dietro la foglia di fico dell’articolo 64 del contratto di lavoro: la clausola che qualifica la formazione come diritto. Con questo escamotage la parte datoriale pubblica è sempre riuscita ad evitare il pagamento dello straordinario, che consegue alla partecipazione delle ore di formazione deliberate dai collegi dei docenti.

Con l’entrata in vigore della legge 107/2015, però, la situazione si è capovolta. Il comma 124, dell’articolo 1, della legge dispone infatti che: «la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale». E quindi, se la formazione è obbligatoria e va svolta durante il servizio, rientra a pieno titolo nell’obbligazione contrattuale. Pertanto, se ciò determina un incremento della quantità della prestazione, a tale incremento deve conseguire un aumento proporzionale della retribuzione. Niente di nuovo: lo dice l’articolo 36 della Costituzione.

E siccome la legge 107/2015 non reca alcuna copertura economica per le retribuzioni di competenza degli obbligati alla formazione, delle due l’una: o la norma è incostituzionale oppure la formazione va fatta rientrare nell’orario di lavoro in sostituzione di altre attività. Una cosa è certa, però, il lavoro non pagato è vietato dalla legge, che sanziona con l’invalidità gli accordi anche taciti volti a rinunciare alla retribuzione o ad accontentarsi di un compenso inferiore a quello spettante (si veda l’articolo 2113 del codice civile).

Se il contratto nulla dice al riguardo, spetta al datore di lavoro individuare in quale parte dell’orario di lavoro il docente sia obbligato ad assolvere la formazione (si veda la sentenza della Corte di cassazione 30907/2020). In buona sostanza, dunque, il datore di lavoro non può imporre ai docenti di lavorare oltre l’orario d’obbligo. Fermo restando il diritto alla retribuzione aggiuntiva. Anche se va detto che il contratto di lavoro della scuola non qualifica lo straordinario come elemento essenziale del contratto. E quindi, in ogni caso, lo straordinario non è obbligatorio per i docenti (si veda la sentenza della V sezione della Corte di giustizia europea C-350/99 dell’8 febbraio 2001).

Ma il datore di lavoro può indicare in quale parte dell’orario di lavoro debba essere inserita la formazione. Una prima indicazione, sebbene tramite lo strumento atipico delle Faq, è stata fornita dall’amministrazione centrale in materia di formazione per la didattica digitale integrata. Con la faq n.4 del 9 dicembre, il ministero ha chiarito:«Tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del Ccnl 2006/2009, sul punto ancora vigente».

Dunque, le ore di formazione vanno ricomprese nelle 40 ore annue destinate alle riunioni del collegio dei docenti e delle relative articolazioni. Sempre però fino alla concorrenza delle 40 ore annue. Superato tale limite scatta lo straordinario. Nel caso specifico si tratterebbe di ore aggiuntive funzionali all’insegnamento da retribuire secondo le tariffe della tabella 5 allegata al contratto di lavoro: 17,50 euro l’ora.

C’è un ultimo aspetto che va considerato: il comportamento che il docente è obbligato ad adottare in vista dell’insorgenza del credito retributivo supplementare. E cioè prima che si giunga allo sforamento del monte delle 40 ore obbligatorie. La regola di condotta è quella indicata dai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile.

In primo luogo, il docente dovrebbe porre la questione dell’eccedenza degli obblighi richiesti già all’atto della discussione del piano annuale delle attività da parte del collegio dei docenti. E poi, prima dell’assolvimento dell’obbligazione i docenti interessati dovrebbero notificare un’istanza al dirigente scolastico, evidenziando il prossimo sforamento delle 40 ore, chiedendo l’autorizzazione allo svolgimento dello straordinario. Contestualmente, bisognerebbe presentare anche un atto di rimostranza con effetti al decorso del termine di assolvimento delle 40 ore.