Valutazione primo e secondo ciclo: avverrà in considerazione delle attività didattiche realizzate

da Tuttoscuola

Pubblicate in una nota del MI firmata da Stefano Versari ulteriori indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale nelle classi intermedie per il primo e secondo ciclo di istruzione. La nota ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza.

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La nota inoltre precisa che il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.

Valutazione nelle scuole del primo ciclo

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento. Si ricorda che gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La certificazione delle competenze è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell’articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.

Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Valutazione nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti

La valutazione degli adulti frequentanti i Percorsi di istruzione di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, i Percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e i Percorsi di istruzione di secondo livello si svolge ai sensi del DPR n. 263/12 secondo le
disposizioni dettate con la nota DGOSV prot. n. 22381 del 31 ottobre 2019, ivi comprese quelle in essa richiamate, che si intendono confermate anche per l’a. s. 2020/2021 fatte salve, comunque, le disposizioni relative agli esami di Stato I e II ciclo come disciplinate rispettivamente con OM 52/21 e OM 53/21.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano  educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.