Risposte ad ulteriori quesiti sull’insegnamento dell’educazione civica

Risposte ad ulteriori quesiti sull’insegnamento dell’educazione civica

di Gennaro Palmisciano (*)

Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata ed interesse generale pervenute in merito all’insegnamento dell’educazione civica. Si veda anche Risposte a quesiti sull’Educazione civica

L’insegnamento dell’educazione civica può essere affidato ad un solo docente del team o del consiglio di classe?

Assume rilievo la qualificazione trasversale dell’insegnamento presente in tutti gli atti che disciplinano l’educazione civica, dalla legge 92 del 2019, alle linee guida, ad alcune circolari.

Pertanto, non appare coerente con lo spirito dell’introduzione di un insegnamento trasversale individuare un solo docente con particolare riferimento  alla scuola primaria. Al contrario, ai dirigenti scolastici è offerta un’importante occasione per orientare team e consigli di classe verso assetti cooperativi tanto nella programmazione, tanto nella realizzazione, tanto nella valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.

Può essere coinvolto nell’insegnamento dell’educazione civica un insegnante di religione quando nella classe sono presenti non avvalentesi?

Il caso non è disciplinato specificamente. Se non si vuole segmentare il gruppo classe, si può far presente ai genitori dei non avvalentesi che l’insegnante di religione in quelle ore si dedicherà  all’insegnamento dell’educazione civica e allo sviluppo del senso civico. In caso di opposizione dei genitori e quando appare opportuno segmentare il gruppo classe, gli alunni non avvalentesi seguiranno un percorso equipollente con l’insegnante di materia alternativa o autonomamente (in caso di studio autonomo) adeguatamente valutati, in modo che elementi di giudizio siano forniti al docente coordinatore per l’educazione civica. Comunque, si ha notizia di numerose istituzioni nelle quali gli insegnanti di religione sono coinvolti validamente nell’insegnamento. In dette realtà viene segnalato agli alunni non avvalentesi opportunamente quando l’insegnante di religione svolge l’educazione civica e quando, invece, l’insegnamento della religione cattolica. Sono meno numerose le scuole nelle quali l’insegnante di materia alternativa cura l’educazione civica per i non avvalentesi.

Quale insegnante deve proporre l’adozione di un libro di testo per l’educazione civica?

Sebbene il caso non sia regolamentato, in primo luogo va sottolineato che competente per la proposta di adozione è il consiglio di classe, la quale è ratificata dal collegio dei docenti. Praticamente, la  proposta di adozione di un libro di testo per l’educazione civica può essere formulata dal docente che intende utilizzarlo, per il tramite del docente coordinatore di classe per l’educazione civica. Si ritiene che l’indicazione di un testo consigliato vada comunque deliberata  dagli organi collegiali, anche se non incide sullo sforamento del tetto di spesa.

Un docente svolge 25 ore annuali di educazione civica, mentre altri 8 docenti un’ora ciascuno. Deve essere prevista una valutazione ponderata?

La normativa non obbliga né ad adottare né a non adottare griglie ponderate al numero di ore svolte. Come per gli obiettivi specifici di apprendimento e per i traguardi intermedi, anche in questo caso le scuole autonome hanno facoltà di scegliere gli strumenti ritenuti più confacenti alla comunità educante di riferimento, i quali possono essere rielaborati da un anno all’altro entro il 31 ottobre insieme al PTOF. Quindi è opportuna una riflessione in merito da parte dei collegi dei docenti.

Dopo il primo triennio di applicazione dell’insegnamento è previsto che il ministero definisca obiettivi e risultati di apprendimento a livello centrale: “la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione” (dalle Linee guida).

Il voto di condotta deve esprimersi anche in quello dell’ educazione civica e viceversa?

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”.

Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa (e non debba) tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica e, viceversa, in sede di valutazione dell’educazione civica si possa (e non debba) tener conto del voto di condotta. Alcuni collegi dei docenti hanno adottato un indicatore del voto di educazione civica al riguardo, denominato comportamento civico.

Chi corregge le prove per il saldo del debito in educazione civica?

Va premesso che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all’attribuzione del credito scolastico; e che compito principale degli insegnanti è accompagnare gli alunni al successo formativo.

“Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009.

L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto” (Nota M.I. n. 699 del 6/5/2021).

Nell’ipotesi si spera remota e residuale, ma pur possibile, di un debito, le prove per verificarne il saldo  vengono valutate da chi dovrebbe averle preparate, ovvero tutti gli insegnanti coinvolti nell’insegnamento, salvo diversa regolamentazione interna.

(*) Dirigente ispettore tecnico