Ministero: in Dad si può bocciare ma occorre tener conto del Covid

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da Il Sole 24 Ore

di Redazione Scuola

La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in didattica a distanza ha gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza ma « è opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica». Pertanto, le valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento «avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale», nell’intero anno scolastico. Lo stabilisce una circolare del ministero dell’Istruzione diffusa venerdì scorso alle scuole.

Gli alunni delle scuole elementari – spiega nella circolare il capo dipartimento del ministero, Stefano Versari – sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola media «anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione».

I docenti «possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione». Alle elementari, da quest’anno scolastico, la valutazione è tornata ad essere con i giudizi, non più con il voto numerico. Per la scuola media, la valutazione finale per le classi prime e seconde è espressa con il voto in decimi «tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza», spiega la circolare ministeriale, la quale stabilisce anche che «nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva».

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Il ministero stabilisce anche che «per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica».

Nelle scuole superiori, nelle classi che non siano all’ultimo anno e non debbano quindi conseguire la maturità, il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta; sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui il voto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, si sospende il giudizio. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto.

Anche per le superiori, per procedere alla valutazione finale dello studente, le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie, deroghe rispetto al requisito di frequenza, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.