Pensioni Quota 100, chi raggiunge il requisito anagrafico nel 2021 potrà presentare domanda nel 2022

da OrizzonteScuola

Di redazione

Chi raggiunge il requisito anagrafico nel 2021 per accedere all’opzione Quota 100 (Legge 4/2019) potrà presentare istanza di pensionamento con questo sistema nel 2022.

Questo è previsto dell’articolo 14 della legge n.26/2019 che stabilisce che, i lavoratori che perfezionano i requisiti per “quota 100” – 38 anni di contributi e 62 anni di età – nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Nello stesso articolo, è specificato che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

La legge, approvata nel 2019, introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta “pensione quota 100”.

Pensioni quota 100, cosa dice l’articolo 14

Nel triennio 2019-2021 il dipendente pubblico potrà accedere a quota 100 al momento in cui potrà far valere almeno 62 anni di età anagrafica e almeno 38 di anzianità contributiva (ivi compresi riscatti o ricongiunzioni) e ciò sia in presenza di un’unica iscrizione in una delle casse pubbliche, sia cumulando periodi contributivi non coincidenti, nel caso che nella vita lavorativa sia stato iscritto a casse diverse gestite attualmente, comunque, dall’INPS.

Casistica particolare è quella relativa al personale della Scuola e dell’AFAM, che potrà ottenere la decorrenza della pensione dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (1° settembre, o 1° novembre).

Il diritto a quota 100 acquisito nel triennio 2019-2021 potrà essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2021 e l’età anagrafica dei 62 anni non sarà “indicizzata” alla  “speranza di vita”.

L’amministrazione di appartenenza non potrà collocare a riposo il dipendente al raggiungimento di tale diritto a “pensione quota 100”, ma dovrà risolvere il rapporto di lavoro al limite ordinamentale, o successivamente, solo al momento in cui il dipendente raggiunga un diritto a pensione o di vecchiaia o anticipata secondo la previgente normativa.