Concorso, ministero bocciato

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da ItaliaOggi

Marco Noblio

Il ministero dell’istruzione avrebbe dovuto prevedere l’indizione di prove suppletive del concorso straordinario, per consentire anche ai candidati quarantenati o malati di Covid nel periodo delle prove di partecipare alle selezioni. L’impossibilità di partecipare al concorso, infatti, non era dovuta a meri motivi personali, ma discendeva da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute pubblica. Dunque, non solo della salute individuale del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche di tutti gli altri cittadini. Lo ha stabilito la III sezione -bis del Tar del Lazio con una sentenza pubblicata il 12 maggio scorso (5666/2021).

È giunta in decisione, dunque, la questione dell’accesso alle suppletive dei candidati esclusi dalle prove a causa del Covid. Va detto subito che la pronuncia dei giudici amministrativi di I grado non ha efficacia erga omnes. Pertanto, non obbliga l’amministrazione a rivedere tutte le posizioni dei candidati esclusi consentendo loro di partecipare al concorso. Ma fissa un principio importante di cui il ministero dell’istruzione dovrebbe tenere conto.

Il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione sono concordi nel ritenere che l’effetto erga omnes valga solo per gli effetti caducatori dell’atto amministrativo impugnato (da ultimo si veda la sentenza della sezione lavoro della Cassazione 4905/2021).

Ma resta il fatto che il non avere previsto le suppletive, secondo il Tar, rende illegittimo l’avviso di convocazione delle prove ordinarie. E ciò spiana la strada a tutti i candidati esclusi per Covid che hanno presentato il ricorso al Tar. In altre parole, la sentenza non si applica a tutti gli interessati, ma solo alla ricorrente che ha vinto la causa (cosiddetta inestensibilità del giudicato).

Ma ci sono già molti ricorsi attualmente pendenti davanti al Tar del Lazio. Che sono di due tipi. La prima tipologia riguarda i docenti esclusi che hanno presentato tempestivamente il ricorso entro il termine di 60 giorni. Come, per esempio, la candidata che ha vinto la causa con la sentenza del 12 maggio. E poi ce n’è un numero molto più ampio e destinato ad espandersi, di candidati che hanno presentato una prima diffida chiedendo di essere ammessi alle suppletive. E che poi, non essendo stati ammessi, hanno impugnato il silenzio-rigetto. Azione, quest’ultima, che prevede il termine di un anno. Questi ultimi ricorrenti, peraltro, hanno già vinto in sede cautelare nella fase d’urgenza inaudita altera parte. E cioè in quel particolare stadio della fase cautelare, a cui si accede presentando un ricorso d’urgenza, in cui la decisione viene presa dal solo presidente del Tar in assenza di contraddittorio.

Dunque, senza la presenza in giudizio dell’amministrazione convenuta. Il decreto è stato emesso il 3 maggio scorso (2563/2021) e dispone l’ammissione con riserva alle prove del concorso straordinario dei ricorrenti. Va detto subito, peraltro, che l’esito vittorioso della fase monocratica non implica, automaticamente, che le successive fasi del giudizio abbiano lo stesso esito. Resta il fatto, però, che il Tar del Lazio ha già esplicitato il proprio motivato orientamento sulla questione con la sentenza del 12 maggio. E il Consiglio di stato, sebbene nella fase cautelare, ha mostrato di essere dello stesso avviso (si veda l’ordinanza 9193/2020 del 14 dicembre scorso).

In particolare, il Tar ha stabilito che la previsione di prove suppletive appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo. E dunque risulta inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà, comunque esistente, legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta, quindi, cedevole rispetto alla tutela del diritto dei candidati a partecipare a un pubblico concorso.

Concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute.

«L’eccezionalità della situazione pandemica» secondo il Tar «appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica».

Il problema dei candidati in quarantena o in isolamento fiduciario o ricoverati in ospedale, peraltro, è destinato inevitabilmente a riproporsi anche in modo in occasione delle prove del concorso ordinario. Per quest’ultima tipologia di selezione, infatti, le domande sono state più di 76 mila per il concorso ordinario nella scuola dell’infanzia e nella primaria e quelle per i concorsi nelle secondarie oltre 430 mila. Le domande di partecipazione al concorso straordinario, invece, sono state poco meno di 65 mila.