Indicazioni operative per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. (Seconda parte)

da Tecnica della Scuola

Indicazioni operative per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. (Seconda parte)
di Giovanni Sicali
Anziché fornire delle indicazioni a partire dalla Circolare Miur n. 98 del 20/12/12 riteniamo più opportuno riportare le parti essenziali di quel testo usandolo come fonte documentale primaria, anche perché – non essendo scritto in burocratese – si impone per la sua estrema chiarezza grazie al direttore generale che l’ha firmata.
Nel precedente post del 21/12/12 ci siamo interessati dei “fortunati”, che avendo maturato i requisiti previsti dalle ultime riforme, potranno andare in quiescenza. Il motivo principale della circolare n. 98/12 è però quello di fornire le indicazioni operative sia per l’ente gestore delle istanze di pensionamento (di cui scriveremo successivamente) che per il personale della scuola. Per i lavoratori della conoscenza, come tutti sanno, esiste ancora una sola “finestra di uscita”: il 1° settembre di ogni anno.
Il 25 gennaio 2013 è il termine finale per la presentazione tramite POLIS, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento:

1) del limite massimo di contribuzione,
2) di dimissioni volontarie dal servizio,
3) di trattenimento in servizio,
4) di cessazione di un precedente provvedimento di permanenza in servizio,
5) della “quota” 96 entro il 31 dicembre 2011,
6) di decisione volontaria di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale pur non avendo compiuto ancora i 65 anni di età.
7) di opzione per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non avendo ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. Con un’unica istanza, gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Sempre entro il 25 gennaio 2013, in tutti e sette i precedenti casi, gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze ritirando la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Sia lem istanze che le eventuali revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
– Il personale dirigente scolastico, docente, educativo ed Ata di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze online”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.
Anche per quest’anno, al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. E il personale delle province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Nb.1. Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Nb.2. Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto.
Nb.3. Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei DS del 28 febbraio è previsto dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza. Nel caso che la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro del DS non rispetti il termine di cui sopra non si potranno usufruire delle particolari disposizioni.

(Seguirà un terzo e ultimo post sulla gestione delle istanze)