Decreto Ministeriale 16 marzo 2007

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 16 marzo 2007
(in GU n. 155 del 6 Luglio 2007)

Determinazione delle classi delle lauree universitarie.

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto l’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l’art. 6, comma 6;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonche’ il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
Vista la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all’armonizzazione dei sistemi dell’Istruzione superiore dei Paesi dell’area europea;
Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 aprile 2004, prot. 9/2004, relativo all’anagrafe degli studenti ed al diploma supplement;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15, e successive modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e alla verifica del possesso dei requisiti minimi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 11 ottobre 2004 e successive modificazioni, con il quale sono stati costituiti i tavoli tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, composti dai presidenti delle conferenze dei presidi delle facolta’ interessate e dai presidenti degli ordini professionali interessati;
Sentita la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all’art. 13, comma 2 del decreto ministeriale 270/2004 e vista la mozione della stessa Conferenza del 7 marzo 2006;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell’adunanza dell’11 gennaio 2006;
Visti i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell’1/2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 febbraio 2006 ed il 1° marzo 2006;
Rilevato che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 16 marzo 2006 concernente la determinazione delle classi di laurea e’ stato restituito con osservazioni dalla Corte dei conti con nota del 5 maggio 2006, prot. n. 106/1994 e che lo stesso e’ stato ritirato dal Ministro dell’universita’ e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio 2006;
Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni nel testo del decreto stesso;
Sentita la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all’art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 4 e 5 ottobre 2006;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell’8 novembre 2006;
Acquisiti i pareri della VII Commissione permanente del Senato
della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 17 gennaio 2007 ed il 18 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le universita’ statali e non statali, ivi comprese le universita’ telematiche.
2. Le universita’, nell’osservanza dell’art. 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all’istituzione dei corsi di laurea individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attivita’ formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.
3. Qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l’universita’ puo’ istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente puo’ comunque modificare la sua scelta, purche’ questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al terzo anno.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita’ alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le universita’ modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall’anno accademico 2008/2009 ed entro l’anno accademico 2009/2010. A decorrere dall’anno accademico 2010/2011 le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre 2000) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell’art. 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle universita’ in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l’adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe.
8. L’attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell’ateneo dei paralleli corsi di laurea afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.
9. Le universita’ di norma attivano corsi di studio con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite deliberazioni, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo puo’ essere conteggiato in totale piu’ di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.

Art. 2.
1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita’ attraverso le quali un corso di laurea puo’ essere realizzato con il concorso di piu’ facolta’ della stessa universita’ o di piu’ universita’.

Art. 3.
1. Per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attivita’ formativa, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attivita’ formative previste nelle lettere a) e b) dell’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell’allegato.
3. Limitatamente alle attivita’ formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati piu’ di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificita’ del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilita’ di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione
del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresi’ assicurare agli studenti la possibilita’ di svolgere tutte le attivita’ formative di cui all’art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18.
5. Per quanto riguarda le attivita’ formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’art. 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la liberta’ di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale e’ sostenuta in lingua straniera.
7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le universita’ specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attivita’ classificate dall’ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un’universita’ ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia’ maturati dallo studente, secondo criteri e modalita’ previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non puo’ essere inferiore al 50% di quelli gia’ maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalita’ a distanza, la quota minima del 50% e’ riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all’art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 4.
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attivita’ formative di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita’ con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le universita’ garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attivita’ formative. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale piu’ di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per piu’ insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalita’ previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera d) e dell’art. 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilita’ professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonche’ le altre conoscenze e abilita’ maturate in attivita’ formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’universita’ abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili e’ fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non puo’ comunque essere superiore a 60.

Art. 5.
1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresi’ per ciascun corso di laurea la quota dell’impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attivita’ formative di tipo individuale. Tale quota non puo’ comunque essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attivita’ formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalita’ previste nel regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’universita’.

Art. 6.
1. Le universita’ rilasciano, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest’ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le universita’ provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalita’ indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 7.
1. Ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le universita’ assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti gia’ iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi’ la facolta’ per i medesimi studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto.
2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alle tabelle delle attivita’ formative indispensabili relative alle classi di corsi di laurea contenute nell’allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.
Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2007

Il Ministro: Mussi

Registrato alla corte dei conti il 5 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 30

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