Disapplicata una legge dello Stato!

Un ministro dell’Istruzione che disapplica una legge dello Stato!

Francesco G. Nuzzaci

1. L’argomento può considerarsi marginale o d’interesse circoscritto, ma non merita di passare sotto silenzio la notizia di un ministro della Repubblica che abroga, in via interpretativa, i commi 978 e 979, articolo 1 della legge 178/2020, legge di bilancio per il 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Che, sebbene per il solo anno scolastico 2021-2022 (e perdurando l’emergenza pandemica), abbassano i parametri minimi di normo-dimensionamento delle istituzioni scolastiche da 600 a 500 alunni ovvero da 400 a 300 nelle zone in deroga (piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).

Nell’incredibile scivolone è incappato il professor Patrizio Bianchi, economista e accademico succeduto alla inesperta Lucia Azzolina alla guida del dicastero di Viale Trastevere, assumendosi la responsabilità di firmare il decreto sugli organici dei dirigenti scolastici per l’anno 2021-2022 (prot. n. 157 del 14-05-2021), evidentemente avendo riposto piena fiducia nella propria tecnostruttura, che sin dalla previa bozza oggetto d’informativa sindacale, seguita dal richiesto ma inutile confronto, cocciutamente ha persistito nel radicale fraintendimento in parte qua  di una legge dello Stato, incartandosi su un passaggio figurante nella relazione tecnica di accompagnamento, in cui è scritto che  essa “non dispone l’incremento delle facoltà assunzionali e (perciò) non dispone l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato”. Che comunque nessun pregio, di per sé, avrebbe potuto avere – e non ha – secondo gli elementari canoni interpretativi delle disposizioni normative, e della loro applicazione, una volta introdotte nell’ordinamento giuridico.

2. Per motivare quanto abbiamo testé affermato, si assume il criterio basico dell’interpretazione letterale, del “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e da cui ricavare “l’intenzione del legislatore” (art. 12, c.d. preleggi).

Il predetto comma 978 ha sempre per soggetto le “istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità ovvero inferiore a 300 nelle zone in deroga. Sono quindi anch’esse pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/01) nel senso di aventi (tutte) una propria soggettività giuridica per l’esercizio, ed entro i vincoli, della loro autonomia funzionale: indipendentemente dal numero degli alunni e dalfatto di essere o meno affidate in reggenza e/o a scavalco.

Nel primo periodo è scritto che per l’anno scolastico 2021/2022 queste istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500/300 saranno attribuite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico in altre istituzioni scolastiche autonome.

Il secondo periodo dice che “alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo” – cioè con un numero di alunni inferiore a 500/300, il soggetto è sempre quello! – non potrà parimenti essere preposto un direttore dei servizi generali e amministrativi titolare (“in via esclusiva”, il che è lo stesso), ma assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale o del dirigente non generale titolare del medesimo.

Pertanto, a contrariis, tutte le altre istituzioni scolastiche autonome da 500/300 alunni insù dovrebbero avere, per legge, un proprio dirigente e un proprio DSGA, sia pure per il solo anno scolastico 2021-2022, dunque con un contratto ad tempus, non trattandosi di sedi consolidate e quindi non costituenti organico, che perciò non possono comportare nessun incremento delle facoltà assunzionali ovvero la possibilità di assumere a tempo indeterminato: senza bisogno che lo puntualizzasse la relazione di accompagnamento che ha mandato in confusione i vertici amministrativi del Ministero e il suo titolare che improvvidamente vi si è allineato.

3. Senonché, grazie alla singolare interpretazione creativa, le 370 sedi normo-ridimensionate sui nuovi (provvisori) parametri 500/300, come da tabella annessa al decreto ministeriale, un proprio DS e un proprio DSGA non li avranno; e saranno trattate esattamente come le 142 istituzioniscolastiche autonome che permangono sottodimensionate poiché non raggiungono neanche i nuovi parametri minimi 500/300.

Dunque, il legislatore avrebbe parlato invano, e invano avrebbe stanziato le specifiche risorse finanziarie!

Eppure non sarebbe stato un compito improbo realizzare la sua volontà.

I dirigenti cui affidare in via esclusiva le 370 istituzioni scolastiche sarebbero stati attinti dall’ancora capiente graduatoria nazionale dell’ultimo concorso e secondo il loro ordine, con la stipula di un contratto annuale; che dall’anno scolastico 2022-2023, con la loro immissione in ruolo, lo si sarebbe trasformato in triennale, conformemente a quanto previsto nell’articolo 19, comma 2 del D. Lgs. 165/2001: magari in quella stessa scuola se la misura della legge 178/2020 nel frattempo fosse stata resa strutturale, oppure – stando alle serie storiche –  in una delle 500 e oltre sedi normo-dimensionate libere annualmente per pensionamento dei titolari e ben superiori alle 370 in discorso. E allo stesso modo si sarebbe potuto procedere per i DSGA presenti nelle graduatorie concorsuali regionali, laddove vi fossero e/o non risultassero esaurite, diversamente ricorrendosi al conferimento di supplenza annuale, secondo i consueti meccanismi.

4. Dovendo ragionevolmente presumere che di materia per gli avvocati ce ne sarà tanta, vorremmo concludere con alcune riflessioni.

Avranno tutti riconosciuto al ministro Bianchi le eccellenti capacità comunicative e il gradevole eloquio nell’annunciare, appena insediatosi, i suoi propositi – già espressi nel suo libro Nello specchio della scuola – di voler  ridisegnare ab imis fundamentis il sistema scolastico, in grado di promuovere una cittadinanza attiva e nel contempo fattore di sviluppo equo e solidale, nel quadro di una sostenibilità ecologica che preservi la qualità della vita e non comprometta il futuro delle nuove generazioni. Ma i fatti, a distanza di tre mesi, latitano e degli enfatizzati tavoli tecnici di pronta costituzione fin qui non si è vista neanche l’ombra.

Nello specifico, non si comprende poi come possa egli aver rifiutato l’offerta del legislatore di dotare, sia pure temporaneamente, 370 istituzioni scolastiche di un dirigente e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva, che pure avrebbero contribuito al “rilancio delle norme sull’autonomia”.

Quello che, all’opposto, ci si attenderebbe da un ministro dell’Istruzione, vieppiù se giustamente ambizioso potendo fare affidamento sulle cospicue risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il fattivo impegno nel promuovere interventi legislativi al fine di cancellare lo stesso concetto di scuola sottodimensionata. Che ben possono sostituirsi alle inerzie o alle resistenze delle regioni per quanto attiene all’organizzazione del servizio scolastico nel territorio, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 200/2009 che riconosce allo Stato il potere legittimo di creare unilateralmente, se necessario, “strutture organizzative omogenee … in deroga al riparto delle competenze non solo legislative, ma pure amministrative”. Ciò è a dire che basterebbe il solo strumento regolamentare.