CONTRO L’ANTICIPAZIONE DEGLI SCRUTINI

CONTRO L’ANTICIPAZIONE DEGLI SCRUTINI

Con una laconica ordinanza di appena cinque righe datata 17 maggio il Ministro Bianchi autorizza le SCUOLE SUPERIORI DI PRIMO E SECONDO GRADO ad anticipare gli scrutini finali.
Dopo l’ondata di proteste contro l’idea di posticipare la fine dell’anno scolastico al 30 giugno, il Ministro fa inversione a U e in modo del tutto incongruente decide addirittura per l’anticipo. In un anno caratterizzato da frequenza a singhiozzo, uso dilagante della DAD, slalom fra quarantene e
difficoltà di vario tipo, l’anno scolastico dunque verrebbe accorciato.
Si potrnno cominciare gli scrutini il 1° giugno e terminare tutte le operazioni il 10, cioè nella data prevista per la fine delle lezioni.In barba alle disposizioni tuttora vigenti e non disapplicate (DLgs n° 297/1994, art. 192 comma 7; DPR n° 122/2009 art. 4, comma 5; 2, comma 6; 7, comma 2; Legge n° 169/2008 art. 2, comma 1) che prevedono di effettuare gli scrutini solo al termine programmato delle lezioni, si manipola la normativa con una presunta “furbata”, autorizzando cioè in deroga le scuole ad anticipare. Le scuole però non hanno chiesto di derogare, ma il ministero le autorizza, scaricando di fatto la responsabilità sulle istituzioni scolastiche.
L’anticipo degli scrutini va respinto perchè agli studenti non può essere sottratto altro tempo scuola in un anno così difficile,perché è legittimo che tutto il tempo disponibile e programmato venga
utilizzato per completare il percorso, compensare lacune, evitare risultati finali negativi.
Stiano in guardia i Dirigenti, sempre solerti nell’assecondare gli input ministeriali, ad evitare i contenziosi che legittimamente potrebbero essere attivati dalle famiglie di studenti che, anche per mancanza di tempi di recupero, potrebbero andare incontro a bocciature o sospensioni di giudizio
rimandato a settembre, perché le “motivazioni” sono inaccettabili.
Il problema vero, per il Ministero, infatti è la scadenza dei contratti Covid stipulati a molti supplenti fino al termine del 10 giugno. Non è inconsueto che dei contratti siano fatti fino al termine delle lezioni; normalmente, secondo quanto prevedono norme precise, fra cui anche l’articolo 37 del CCNL, in tal caso i contratti vengono prorogati o riaccesi per le giornate di scrutinio e di esame. Ma per i supplenti Covid ci sono problemi, dovuti solo alla incapacità/volontà di Governo e Ministero, che non hanno saputo/voluto fare i conti e prevedere la spesa necessaria per gestire i contratti. Per questo motivo i supplenti Covid hanno già dovuto aspettare tre mesi prima di percepire il primo stipendio (perché addirittura non era stato contemplato il pagamento dei contributi e la spesa da
affrontare era superiore alla previsione e allo stanziamento). Non è stata volutamente contemplata la prosecuzione, quindi non c’è garanzia di pagamento oltre il 10 giugno. Da qui la demenziale trovata dell’anticipo.Vogliamo ricordare che i supplenti Covid, che sono supplenti temporanei come
tutti gli altri, hanno dovuto subire anche l’imposizione delle ferie, obbligatoriamente attribuite ai docenti nei periodi di interruzione delle lezioni (natale, pasqua e feste comandate), e che il personale ATA, soprattutto collaboratori in questa ultima fase, ha subito la stessa sorte in particolare nel mese di maggio, con la creazione di disservizio proprio nel momento di maggior frequenza dell’anno, perché le ferie devono essere consumate prima del fatidico 10 giugno, scadenza del contratto, e non possono essere monetizzate dal momento che non sono stati previsti soldi per far fronte alla retribuzione delle ferie.
Una vicenda in cui si mescolano incapacità, arroganza e volontà di sfruttamento. Una vicenda tanto più insopportabile a fronte del fiume di danaro riversato sul piano scuola estate. Ancora una volta ripetiamo che le scuole devono essere messe in condizione di funzionare, con adeguate risorse di organici e spazi, da settembre a giugno, con piena tutela del diritto allo studio e dei contratti di lavoro.
Ricordiamo che ogni anticipo di scrutini deve passare dal Collegio dei docenti, in quanto implica la revisione del piano annuale delle attività (art. 28 comma 4 del CCNL/2007).
In sede di Collegio opponiamoci esponendo le evidenti motivazioni didattiche che rendono necessario respingere l’anticipo (quelle sindacali le abbiamo già esposte):
– perché il diritto allo studio, nel quale la valutazione è un aspetto fondamentale, non può ulteriormente essere compresso da un immotivato anticipo di tempi;
– per consentire il pieno utilizzo dei tempi di recupero delle fragilità, in particolare di quelle determinatesi anche a causa dell’emergenza covid e delle sue ricadute sulla didattica;
– perché il tardivo arrivo della circolare e delle conseguenti azioni di delibera interviene su una programmazione dei tempi dell’azione educativa e valutativa che non è ragionevolmente e deontologicamente modificabile.
Da respingere anche, sempre in sede di Collegio, l’eventuale proposta di pre-scrutini. Ricordiamo infatti che i pre-scrutini si configurano come normali Consigli di classe che devono essere previsti nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio. Tra l’altro i pre-scrutini non richiedono il collegio perfetto, quindi potrebbero legittimamente mancare colleghi che in questa fase hanno esaurito le ore e in ogni caso non rappresentano una sede in cui possono essere assunte decisioni valutative formali. Quindi, oltre che sindacalmente inaccettabili perché funzionali all’operazione anticipo, i pre-scrutini sono anche perfettamente inutili, anch’essi da respingere in quanto indebite anticipazioni di un’operazione formale che è unica e definita nella sua prerogativa decisionale, oltre a rappresentare un sovraccarico di lavoro inaccettabile per la duplicazione di tempi destinati ai consigli di classe nella fase finale dell’anno.


L’ESECUTIVO NAZIONALE DELL’UNICOBAS

S.d’Errico